T.A.R. Puglia Bari Sez. II, Sent., 02-01-2012, n. 3 Decreto di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe indicato i signori N.S. e A.R., comproprietari di fondo sito in Comune di Vieste, censito catastalmente al Foglio 12 mapp. 28, impugnano il decreto che ne ha disposto l’esproprio a favore del Comune di Vieste

Riferiscono i ricorrenti che il Comune di Vieste aveva approvato un programma pluriennale per la realizzazione di parcheggi, cui seguiva, nel 1996, la approvazione del progetto preliminare di un parcheggio da realizzarsi sul lungomare Europa: in tale progetto veniva incluso il fondo di proprietà di essi ricorrenti. Seguiva nel 1998 la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dell’opera nonché l’occupazione del fondo. Riferiscono ancora i ricorrenti che nel 1999 il Comune di Vieste approvava un Programma Integrato di Interventi, nel cui perimetro veniva compreso il fondo di proprietà dei signori S. e R. assoggettato ad espropriazione per la realizzazione del parcheggio sul lungomare Europa.

I signori S. e R., pertanto, impugnano il decreto di esproprio adottato dal Comune di Vieste a compimento del procedimento espropriativo avviato nel 1996 rilevando come l’inclusione del fondo di loro proprietà nel P.I.I. abbia comportato una sorta di decadenza implicita, o automatica, degli atti della procedura espropriativa e, contestualmente, il diritto dei ricorrenti a partecipare alla distribuzione dei volumi e degli utili rinvenienti dall’area compresa nel perimetro del P.I.I..

Con unico ed articolato motivo i ricorrenti deducono pertanto l’illegittimità del decreto di esproprio per violazione della L. n. 2359 del 1865, della L. n. 865 del 1971, dei principi di buona amministrazione ed imparzialità, eccesso di potere per abnormità procedimentale, eccesso di potere per contraddittorietà ed abnormità procedimentale.

Il Comune di Vieste si é costituito in giudizio per resistere al ricorso, dando atto: dell’articolato procedimento che ha condotto alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità del progetto relativo alla realizzazione del parcheggio sul lungomare Europa; dell’articolato procedimento che ha portato alla approvazione del Programma Integrato di Interventi ai sensi della L. n. 179 del 1992; di come questo ultimo comprenda, nell’ambito del suo perimetro, anche il fondo di proprietà dei ricorrenti, assoggettato a procedura espropriativa, la cui destinazione a parcheggio viene ivi confermata; e di come, infine, il P.I.I. di che trattasi preveda una ripartizione di volumetria utile solo a favore dei proprietari di fondi classificati in zona C, inclusi nel Programma medesimo, e non anche a favore dei fondi già assoggettati a procedura ablatoria.

Il Comune di Vieste ha quindi eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ed ha insistito nel merito per il rigetto del ricorso.

Il ricorso é stato trattenuto a decisione alla pubblica del 26 ottobre 2011.

L’infondatezza nel merito consente di prescindere dall’esame della eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso.

Osserva il Collegio come il decreto di esproprio impugnato costituisca il provvedimento finale e conclusivo di una procedura espropriativa avviata – secondo quanto si legge nel decreto di esproprio – con delibera di Giunta Municipale n. 662 del 17 giugno 1996, che approvava il progetto definitivo per la realizzazione di un parcheggio pubblico sul lungomare Europa. A tale provvedimento facevano seguito: la delibera di G.M. n. 274 del 26 maggio 1998, che dichiarava la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera, contestualmente fissando i termini per le espropriazioni e per i lavori; le determinazioni dirigenziali nn. 223 e 224 del 28 maggio 2001, con le quali veniva disposto il pagamento delle indennità accettate ed il deposito di quelle non accettate; e da ultimo i decreti di esproprio delle aree utilizzate per la realizzazione del parcheggio, tra cui anche il fondo di proprietà dei ricorrenti.

Gli atti della procedura espropriativa presupposti al decreto di esproprio impugnato non sono stati gravati nella presente sede né risulta che i ricorrenti li abbiano avversati con separato ricorso.

Essi, inoltre, non risulta siano mai stati in tutto o in parte revocati o annullati in autotutela, quantomeno nella parte in cui interessano fondi compresi nel Programma Integrato di Intervento.

Il decreto di esproprio impugnato, dunque, si fonda su atti consolidati, la cui efficacia non risulta essere venuta meno nel tempo.

Resta da verificare se tale efficacia possa essere stata implicitamente compromessa dalla approvazione del P.I.I., nell’ipotesi – peraltro contestata inter partes – in cui questo includa nel proprio perimetro il fondo di proprietà dei ricorrenti, già assoggettato a procedura espropriativa. In via generale il quesito potrebbe porsi nei seguenti termini: se ed in che limiti gli atti di un procedimento espropriativo possano ritenersi automaticamente caducati per effetto della approvazione di un nuovo strumento urbanistico.

Ebbene il Collegio ritiene che a tale quesito possa darsi risposta positiva allorché prima della adozione del decreto di esproprio intervenga uno strumento urbanistico che imprima al fondo da espropriare una nuova tipizzazione incompatibile con quella che fonda l’espropriazione: in tal caso la nuova tipizzazione comporterebbe un implicito riconoscimento, da parte della Amministrazione, del venir meno della pubblica utilità dell’opera per la cui realizzazione é preordinata l’espropriazione del fondo, la quale ultima, proprio per tale ragione, non potrebbe più essere validamente pronunciata. Si tratta evidentemente di una eventualità assolutamente remota, dalla quale deriva- ove il repentino mutamento di destinazione non determini l’illegittimità delle previsioni sopravvenute – una responsabilità dell’organo politico di non poco conto; tuttavia é astrattamente possibile.

Fuori dal caso sopra visto l’efficacia degli atti relativi ad una procedura espropriativa non può essere messa in discussione se non con i mezzi ordinari, e cioè per via di annullamento giurisdizionale o in autotutela o attraverso revoca.

Nel caso di specie, quale che sia la valenza del P.I.I. approvato dal Comune di Vieste con la delibera di C.C. n. 31/99 – e cioè se di variante allo strumento urbanistico generale o meno, é certo che la tipizzazione "F/2 – parcheggio pubblico" é stata confermata dal Programma Integrato di Intervento: tanto si desume dalla stessa delibera di C.C. n. 31/99 nella quale si dà atto della osservazione n. 4 pervenuta dai ricorrenti e del fatto che la particella di cui al Foglio 12 particella 28 riceve, nell’ambito del P.I.I. la medesima destinazione d’uso.

Di conseguenza ove pure il P.I.I. di cui é questione, facendo applicazione di qualche istituto di urbanistica perequativa, attribuisse all’intero comparto, e quindi anche al fondo di proprietà dei ricorrenti, un indice di fabbricabilità convenzionale – il che non é chiaro ed é contestato inter partes – ciò non avrebbe valore dirimente: infatti la destinazione impressa all’area dalle cartografìe impedirebbe di allocarvi volumi, di guisa che i ricorrenti potrebbero, al massimo, aspirare a vedersi corrispondere un controvalore dagli altri proprietari del comparto che si giovassero di tale volumetria.

In altre parole: la tipizzazione di un suolo, che attiene alle modalità concrete del suo utilizzo, non viene messa in dubbio dalla possibilità che a tale area siano attribuiti diritti edificatori astratti, cioè non concretamente realizzabili su quell’area, ma dislocabili e/o monetizzabili. E persino nel caso in cui lo strumento urbanistico per avventura prevedesse la possibilità di allocare volumi su un fondo con destinazione incompatibile, prevarrebbe comunque la destinazione risultante dalle cartografìe, (ex multis C.d.S. IV, sentenza 11 marzo 2010 n. 1452).

In forza di quanto sopra precisato si può affermare che non sussista alcuna contraddizione tra la destinazione d’uso impressa al fondo di proprietà dei ricorrenti in occasione dell’avvio della procedura espropriativa e quella risultante dal Piano Integrato di Intervento approvato con delibera di C.C. n. 31/99. La volontà di destinare il fondo medesimo alla realizzazione del parcheggio sul lungomare Europa risulta confermata e l’efficacia dei precedenti atti espropriativi non può ritenersi compromessa o caducata. La procedura espropriativa é stata quindi del tutto correttamente portata a termine.

Se poi il Piano Integrato di Intervento approvato con delibera di C.C. n. 31/99 abbia attribuito o meno ai ricorrenti diritti edificatori non é questione oggetto del presente giudizio e quindi va risolta in separata sede.

Il ricorso va conclusivamente respinto perché infondato.

La spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento, a favore del Comune di Vieste, delle spese processuali, che si liquidano in E. 1.500,00 (Euro millecinquecento), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere

Roberta Ravasio, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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