Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-11-2011) 25-11-2011, n. 43764

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 17 maggio 2011 il Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, volta alla rideterminazione della pena inflitta a B.T.G.N. con la sentenza del 17 ottobre 2009 dello stesso Tribunale alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 2010, relativamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, sul rilievo della tangibilità del giudicato unicamente nei casi di intervenuta abrogazione della norma incriminatrice e non di una circostanza del fatto-reato, ai sensi dell’art. 673 c.p.p..

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, che ne chiede l’annullamento per erronea applicazione della legge, rilevando che la circostanza del reato è elemento accidentale che aggiunge caratteristiche ulteriori ed estranee alla fattispecie base, integrandosi nel reato, che senza l’aggravante diviene astrattamente diverso dalla sua previsione originaria, e deducendo che, con la previsione normativa dell’art. 673 c.p.p., si portano anche nella fase esecutiva le modifiche normative naturalmente operanti nella cognizione, con conseguente incidenza della pronuncia di incostituzionalità, in ordine alla circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, anche sul piano dell’esecuzione delle condanne comminate per reati caratterizzati dalla contestazione di detta circostanza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere accolto per ragione diversa da quella prospettata dal ricorrente.

2. L’art. 666 c.p.p., comma 4, prevede che l’udienza in camera di consiglio, fissata per la trattazione dell’incidente di esecuzione, si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, ai quali deve essere dato apposito avviso.

In forza del disposto dell’art. 666 c.p.p., comma 2, è, tuttavia, possibile la decisione di inammissibilità degl’istanza, adottata de plano con decreto motivato del giudice o del presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.

2.1. Questa Corte con orientamento costante ha precisato le condizioni che legittimano la deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio, stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità de plano, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per l’inesistenza dei presupposti minimi di legge, senza implicare alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008, dep. 18/12/2008, Bifani, Rv. 242477; Sez. 1, n. 23101 del 19/05/2005, dep. 17/06/2005, Savarino, Rv. 232087; Sez. 1, n. 5265 del 04/12/2001, dep. 08/02/2002, Cari, Rv. 220687; Sez. 1, n. 6346 del 12/12/2000, dep. 15/02/2001, Molineris, Rv. 218031; Sez. 1, n. 277 del 13/01/ 2000, dep. 04/03/2000, Angemi, Rv. 215368; Sez. 1, n. 5642 del 30/10/1996, dep. 08/01/1997, Villa, Rv. 206445).

2.2. Nel caso in esame il Tribunale di Verona ha provveduto de plano, non dichiarando l’inammissibilità dell’istanza, ma rigettandola, previa valutazione di merito circa la controversa incidenza sul giudicato dell’abrogazione della fattispecie incriminatrice o di una circostanza del fatto-reato e circa i presupposti per l’applicazione dell’art. 673 c.p.p..

L’adozione del provvedimento de plano senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, al di fuori dei casi espressamente stabiliti dall’art. 666 c.p.p., comma 2, poichè comporta l’omessa citazione del condannato, precludendogli la partecipazione all’udienza camerale, e l’assenza della sua assistenza tecnica nei casi in cui è obbligatoria la presenza del difensore, determina, però, una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile del provvedimento assunto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 178 c.p.p., lett. c), e art. 179 c.p.p., comma 1, ultima parte, (tra le altre, Sez. 1, n. 30100 del 17/06/2009, dep. 20/07/2009, New Logan Ltd e altri, Rv.

244817; Sez. 1, n. 12878 del 19/02/2009, dep. 24/03/2009, Di Paolo Petrovic, Rv. 243739; Sez. 1, n. 10747 del 18/02/2009, dep. 11/03/2009, Mastrillo, Rv. 242894; Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008, dep. 18/12/2008, Bifani, Rv. 242477; Sez. 1, n. 3005 del 15/04/1999, dep. 20/05/1999, imp. Chiovitti, Rv. 213387).

3. Pertanto, rilevato l’indicato vizio procedurale che ha carattere assorbente su ogni altra questione, deve annullarsi, senza rinvio il provvedimento impugnato,; con trasmissione degli atti al Giudice dell’esecuzione perchè deliberi nelle forme previste dall’art. 666 c.p.p., comma 3, e ss..

P.Q.M.

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *