Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 12-06-2012, n. 9512

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.M.P., quale erede di L.C.M., ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per ottenere che alcuni incrementi stipendiali venissero considerati nel calcolo degli aumenti periodici con conseguente corresponsione delle relative differenze economiche.

Il Presidente della Regione ha decretato in conformità e gli interessati hanno promosso giudizio di ottemperanza avanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che con la decisione sopra richiamata ha accolto il ricorso, nominando un commissario ad acta per lo svolgimento dei necessari incombenti.

La Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato Bilancio e Finanze, ora Assessorato Regionale dell’Economia, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

La controricorrente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso – rubricato difetto assoluto di giurisdizione ex art. 362 c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost., alla L. n. 1199 del 1971, artt. 8, 10, 14 e 15, al R.D. n. 1054 del 1924, art. 27, comma 1, n. 4, al R.D.Lgs. n. 455 del 1946, art. 23, al D.Lgs. n. 373 del 2003, artt. 9 e 12 al D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 245 – le Amministrazioni ricorrenti deducono il difetto assoluto di giurisdizione, stante la inammissibilità del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una decisione emanata su ricorso straordinario.

Il ricorso è infondato.

Queste Sezioni Unite, con le sentenze nn. 2065 e 2818-2939 del 2011, hanno affermato che l’evoluzione del sistema normativo – di cui sono indici significativi, da un lato, la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 69 laddove prevede l’incidente di costituzionalità da parte del Consiglio di Stato chiamato ad esprimere il parere sul ricorso straordinario ed abolisce la facoltà del Ministro di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato, e, dall’altro lato, l’art. 112 dell’allegato 1 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che alla lettera b) prevede l’azione di ottemperanza per le sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo – conduce a configurare la decisione resa su ricorso straordinario come provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, è tuttavia suscettibile di tutela mediante il giudizio di ottemperanza;

tale evoluzione va estesa alla decisione resa dal Presidente della Regione siciliana, in quanto l’analogia del procedimento che lo regola sottende un’identità di natura e di funzione con il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Una volta precisato ciò, con le citate sentenze le Sezioni Unite hanno ulteriormente affermato che tale regula iuris doveva trovare applicazione anche per le analoghe decisioni rese dal Presidente della Regione Siciliana, trattandosi di provvedimenti adottati sulla base di una disciplina modellata su quella valevole per i ricorsi al Capo dello Stato.

Alla luce di questi principi, che il Collegio condivide e ribadisce, il ricorso va rigettato.

In considerazione della data di proposizione del ricorso e dell’epoca delle suindicate pronunce, sussistono giusti motivi per compensare per intero le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; rigetta il ricorso; compensa per intero le spese fra le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 13 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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