T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 02-01-2012, n. 7 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, collocato al terzo posto con complessivi punti 11, ha impugnato la graduatoria definitiva riguardante la selezione per titoli – mediante valutazione comparativa dei curricula – di esperti (esterni) nelle tecniche della comunicazione, recitazione e animazione teatrale, relativa al P.O.N. F.S.E. – 2010 – obiettivo F azione 1 (moduli 3 e 4 denominati, rispettivamente, "A scuola di teatro 1" e "A scuola di teatro 2"), pubblicata dal Dirigente del V Circolo Scolastico di Brindisi in data 30.11.2010.

Con l’impugnazione il C. lamenta l’eccesso di potere sotto distinti profili (erroneità dei presupposti motivazionali, disparità di trattamento, irragionevolezza e illogicità dell’azione amministrativa), asserendo, in particolare, che alla concorrente R.G. (prima classificata) non sarebbe spettato il punteggio di 0,50 attribuitole con riferimento al possesso di Diplomi specifici rispetto agli obiettivi di riferimento, in quanto dalla stessa non posseduti; il ricorrente asserisce, altresì, che l’Amministrazione scolastica resistente non avrebbe valutato talune specializzazioni in suo possesso, né una delle pregresse esperienze presso il V Circolo Didattico dallo stesso documentata nel proprio curriculum.

Con atto depositato in data 3.3.2011, seguito da produzione documentale, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile o, in via gradata, rigettato nel merito.

A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare avanzata dal ricorrente (ordinanza n. 238/2011), alla pubblica udienza del 26.10.2011, su istanza di parte, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.

Il Collegio reputa sicuramente fondata ed assorbente la prima censura formulata nel ricorso, riguardante l’erronea attribuzione del punteggio di 0,50 alla controinteressata R.G. per il possesso di diplomi specifici alle tematiche di riferimento.

Ed invero, da un attento esame della documentazione versata in atti e del curriculum vitae riguardanti la prima classificata, si evince che la stessa è in possesso del Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico "Monticelli" di Brindisi e di un Diploma di dattilografia non meglio specificato. Non risulta, invece, che la R. abbia conseguito un Diploma specifico attinente agli obiettivi di riferimento, solamente per il quale la griglia di valutazione contenuta nell’Allegato "B" al Bando di selezione, nella parte relativa ai Moduli n. 3 e n. 4 (ossia quelli a cui ha partecipato il ricorrente), prevedeva un massimo di n. 2 punti attribuibili.

La circostanza, peraltro, è stata confermata dalla stessa Amministrazione scolastica resistente che, nella relazione del 19.2.2011, a giustificazione dell’attribuzione del punteggio di 0,50 alla R., ha precisato che la stessa, "pur non avendo un diploma scolastico specifico attinente al campo artistico-teatrale, ha conseguito, a seguito di una lunga e riconosciuta attività teatrale a livello dilettantistico, la qualifica di Presidente di Compagnia Teatrale, nonché di Direttrice artistica del laboratorio teatrale Fabbrica di Stelle".

Dalla motivazione fornita dall’Amministrazione pare che quest’ultima, a dispetto della chiarezza del contenuto letterale della previsione del Bando di selezione, abbia inteso operare una interpretazione estensiva tale da ritenere validi, ai fini dell’attribuzione del punteggio, non soltanto i Diplomi specifici relativi alle discipline di riferimento, ma anche le pregresse esperienze nel campo, ancorchè non sorrette dal possesso di un titolo corrispondente. Detta attività interpretativa, ad avviso del Collegio, risulta assolutamente ultronea e, quindi, illegittima, in quanto non dettata dall’esigenza concreta di chiarire un contenuto ambiguo o lacunoso della littera legis. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali che implicano selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara, che vincolano tanto la Commissione, quanto l’Amministrazione, nel suo operato, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione; va preclusa, pertanto, qualsiasi esegesi delle stesse non giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato, cosicché sono da reputare, comunque, preferibili, a tutela dell’affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle previsioni da chiarire, evitando che il procedimento ermeneutico conduca all’integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla lettura della sua originaria formulazione (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 13 gennaio 2011, n. 89; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 29 ottobre 2010, n. 10136; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 03 febbraio 2010, n. 1384; Consiglio Stato , sez. IV, 05 ottobre 2005, n. 5367).

Illegittimo, pertanto, è l’operato dell’Amministrazione scolastica resistente che, in assenza di qualsiasi esigenza interpretativa, ha ritenuto immotivatamente di poter equiparare il possesso di Diplomi specifici relativi agli obiettivi di riferimento, di cui alla griglia di valutazione contenuta nell’Allegato "B" al Bando di selezione, con le pregresse esperienze maturate nel campo, ai fini dell’applicazione del relativo punteggio; ne consegue che, non avendo la R. conseguito alcun Diploma specifico, alla stessa non spetta il punteggio di 0,50 attribuitole, per tale voce, dall’Amministrazione.

La censura appena esaminata ha carattere assorbente, in quanto la decurtazione del punteggio di 0,50 alla controinteressata R.G., determinando una parità di punteggio con il ricorrente (11 punti complessivi), già porterebbe quest’ultimo, tenuto conto della sua minore età anagrafica, a precedere la prima classificata in graduatoria (come espressamente previsto dal bando della procedura selettiva de qua).

Per le considerazioni suesposte, ogni altra censura assorbita, il ricorso va accolto.

Sussistono valide ragioni (la natura della controversia) per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Enrico d’Arpe, Presidente FF

Giuseppe Esposito, Referendario

Simona De Mattia, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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