Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-11-2011) 25-11-2011, n. 43762 Sospensione condizionale revoca

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 4 aprile 2011 la Corte d’appello di L’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata dalla Procura Generale presso la stessa Corte di revocare, nei confronti di M.L., i beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con la sentenza del 14 marzo 2003 del Tribunale di Chieti, confermata in appello con sentenza del 14 giugno 2006 e irrevocabile il 23 maggio 2007, che aveva condannato il predetto alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro seicento di multa per il reato di cui all’art. 640 c.p., consumato a Chieti in data anteriore e prossima al mese di marzo 1999.

A ragione della decisione, la Corte rilevava che non si erano realizzate le condizioni per la chiesta revoca, perchè il nuovo delitto per il quale era stata inflitta una pena detentiva di anni tre di reclusione con sentenza della stessa Corte del 18 dicembre 2009, irrevocabile l’11 ottobre 2010, non era stato commesso prima della scadenza dei termini di durata del già concesso beneficio, e l’ulteriore condanna, per delitto anteriormente commesso, non era divenuta irrevocabile dopo il passaggio della sentenza che aveva concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso.

1.1. Con la stessa ordinanza la Corte ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura Generale nei confronti di M.L. con riguardo all’applicazione dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, con esclusivo riferimento alla pena detentiva di anni tre di reclusione di cui alla sentenza della stessa Corte del 18 dicembre 2009, che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Chieti del 15 aprile 2003, irrevocabile l’11 ottobre 2010, dichiarando estinta la pena in detta misura.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di L’Aquila, che ne chiede l’annullamento per violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, sul rilievo che nel termine quinquennale di durata del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con sentenza del Tribunale di Chieti del 14 marzo 2003, confermata in grado di appello il 14 giugno 2006, irrevocabile il 23 maggio 2007, è sopravvenuta l’11 ottobre 2010 nuova condanna definitiva per delitto commesso il 15 novembre 1999, e quindi anteriormente alla condanna con pena sospesa, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all’art. 163 c.p..

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. L’ordinanza impugnata, che non ha revocato, a norma dell’art. 168 c.p. comma 1, n. 2, la sospensione condizionale della pena già concessa a M.L. con la sentenza del Tribunale di Chieti del 14 marzo 2003, confermata in grado di appello il 14 giugno 2006 e irrevocabile il 23 maggio 2007, deve essere annullata.

2.1. Invero, qualora a una condanna a pena sospesa segua, nei termini previsti dall’art. 163 c.p., comma 1, decorrenti dalla data in cui la sentenza che ha concesso il beneficio è divenuta irrevocabile (tra le altre, Sez. 1, n. 8222 del 10/02/2010, dep. 02/03/2010, P.M. in proc. Rovetta, Rv. 246629), una successiva condanna irrevocabile per delitto commesso anteriormente alla detta data (tra le altre, Sez. 1, n. 26636 del 28/05/2008, dep. 02/07/2008, P.M. in proc. Shajaku, Rv.

240868) a pena che, cumulata con la prima, superi i limiti sanzionatori stabiliti dall’art. 163 c.p., è obbligatoria la revoca della sospensione condizionale concessa (tra le altre, Sez. 2, n. 42367 del 21/10/2005, dep. 23/11/2005, Melignano, Rv. 232669; Sez. 1, n. 42328 del 08/11/2007, dep. 15/11/2007, P.M. in proc. Orzano, Rv.

237874; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, dep. 10/12/2008, Peruzzini, Rv. 242036), senza che rilevi l’eventuale condono della pena inflitta con la seconda condanna, poichè l’indulto non fa cessare gli effetti penali della condanna (Sez. U, n. del 09/06/1995, dep. 14/07/1995, P.M. in proc. Mirabile. Rv. 201548, e, da ultimo, Sez. 1, n. 18124 del 06/05/2010, dep. 13/05/2010, De Feudis, Rv. 247079).

2.2. Alla stregua di tali condivisibili principi, la pena irrogata al ricorrente con la sentenza del 18 dicembre 2009, emessa dalla Corte d’appello di L’Aquila in riforma della sentenza del Tribunale di Chieti del 15 aprile 2003, irrevocabile in data 11 ottobre 2010, per fatto commesso il 15 novembre 1999, ha piena efficacia quale causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con la predetta sentenza del Tribunale di Chieti del 14 marzo 2003, confermata in grado di appello il 14 giugno 2006 e irrevocabile il 23 maggio 2007.

La sentenza, che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, è, infatti, divenuta irrevocabile il 23 maggio 2007, e, pertanto, in data successiva al 15 novembre 1999, data di commissione del nuovo reato, e nel quinquennio antecedente l’I 1 ottobre 2010, data del passaggio in giudicato della sentenza che ha condannato il M. per detto nuovo reato, e il superamento del limite sanzionatorio posto dall’art. 163 c.p., è conseguente alla sommatoria delle due condanne (nove mesi di reclusione ed Euro seicento di multa di cui alla sentenza del Tribunale di Chieti del 14 marzo 2003, e tre anni di reclusione di cui alla sentenza della Corte d’appello di L’Aquila del 18 dicembre 2009).

3. La presenza della causa di risoluzione prevista dalla richiamata norma giustifica, pertanto, la revoca della sospensione condizionale della pena, applicata con la sentenza del 14 marzo 2003 del Tribunale di Chieti, con annullamento per detta parte dell’ordinanza impugnata.

Tale annullamento va fatto senza rinvio potendo provvedere direttamente questa Corte, a norma dell’art. 620 c.p.p., lett. l), alla detta revoca, trattandosi di revoca di diritto che non richiede una valutazione discrezionale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena applicata con la sentenza del 14 marzo 2003 del Tribunale di Chieti, beneficio che revoca.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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