T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 02-01-2012, n. 6 Competenza dell’amministrazione Ordinanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti impugnano l’ordinanza dirigenziale n. 6 del 3.2.2011, con cui il Comune di Manduria, in applicazione di quanto disposto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006, ha loro ordinato (unitamente al possessore materiale del bene, sig. A.D.) la rimozione dei rifiuti abbandonati sul fondo di loro proprietà ed il ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 60 giorni, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:

– violazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 2000, dell’art. 5 del Regolamento comunale in materia di igiene e sanità, nonché per incompetenza e carenza di potere, in quanto l’atto impugnato è stato adottato dal Dirigente e non dal Sindaco del Comune;

– violazione dell’art.14, comma 3, del D.Lgs. n. 22 del 1997 e dell’art. 3 della L. n. 2417 del 1990, nonché per eccesso di potere sotto distinti profili, poiché l’atto sarebbe stato adottato in difetto di istruttoria e di motivazione quanto all’accertamento dell’elemento soggettivo della colpa in capo ai ricorrenti.

Con atto depositato il 2 maggio 2011 si è costituito in giudizio il Comune di Manduria che, con diffuse argomentazioni, ha controdedotto alle censure avverse e chiesto la reiezione del proposto ricorso.

Con ordinanza n. 808/2011 la Sezione ha disposto istruttoria volta a conoscere su chi incombesse l’eventuale responsabilità a titolo di dolo o colpa per l’illecito sversamento dei rifiuti e chi si trovasse nella materiale disponibilità del fondo su cui detto illecito sversamento era avvenuto.

Con ricorso incidentale depositato il 13 maggio 2011 anche il sig. A.D. ha impugnato l’ordinanza n. 6 del 3.2.2011, nella parte ritenuta lesiva dei propri interessi, lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili.

Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2011 la causa, su istanza delle parti, è stata trattenuta per la decisione.

I) Il ricorso principale, ad avviso del Collegio, è infondato e va respinto.

a) La censura di incompetenza del dirigente che ha adottato l’atto impugnato non convince per due ordini di ragioni.

In primo luogo, il Collegio, pur consapevole del fatto che non mancano pronunce contrastanti sul punto, ritiene di dover aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la competenza ad emettere l’ordinanza di rimozione dei rifiuti in un’area interessata da deposito abusivo spetta al dirigente dell’ufficio tecnico a ciò proposto (Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3765; T.A.R. Sardegna, sez. II, 4 novembre 2009, n. 1598).

In secondo luogo, anche a voler aderire all’orientamento che reputa competente il sindaco all’adozione di siffatto tipo di ordinanze, nel caso di specie, trattandosi – a ben vedere – di un provvedimento vincolato (che l’Amministrazione Comunale adotta una volta accertati i presupposti indicati dalla legge, non essendo prevista alcuna valutazione comparativa di interessi), trova applicazione l’art. 21 octies, comma 2, della L. n. 241 del 1990, secondo cui l’atto impugnato non è comunque annullabile per il vizio in esame quando il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

b) Neppure le restanti censure sollevate nel ricorso meritano di essere condivise.

L’art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che "fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo".

I presupposti per poter emettere l’ordine di rimozione di cui alla citata norma, quindi, sono da ravvisare nell’esistenza di un rapporto, anche di mero fatto, tra il bene immobile oggetto dell’illecito abbandono di rifiuti ed il destinatario dell’ordine predetto, nonché nell’imputabilità a quest’ultimo della relativa responsabilità a titolo di dolo o colpa.

Nel caso in esame, i ricorrenti escludono qualsiasi responsabilità a loro carico, asserendo di aver alienato il fondo al sig. A.D. il quale, già all’atto della stipula del preliminare di vendita (avvenuta in data 26 agosto 2003), veniva immesso nel possesso materiale del bene.

Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che il sig. A. ha citato in giudizio i ricorrenti, innanzi al Tribunale Civile di Taranto – Sezione di Manduria, chiedendo l’annullamento (e, in subordine la risoluzione) del predetto preliminare, sul rilievo che, contrariamente all’impegno dagli stessi assunto di alienare il fondo libero da vincoli, era emerso che sullo stesso gravasse un vincolo paesaggistico, conosciuto dall’A. solo a seguito del sequestro dell’area disposto dal Corpo Forestale dello Stato e della sanzione subita per lo sradicamento e la soppressione di arbusti della macchia mediterranea in assenza di preventiva autorizzazione.

Ancorché la questione relativa alla richiesta di annullamento del preliminare di vendita risulti ancora "sub judice", il Collegio reputa necessario, ai fini che ci occupano, procedere ad un accertamento incidentale, senza efficacia di giudicato, facendo applicazione dell’art. 8, comma 1, del c.p.a. (che ha sostituito, sostanzialmente, l’art. 8, comma 1, della L. n. 1034 del 1971), a norma del quale "il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale".

Ebbene, non vi è dubbio, a parere di questo giudice e sulla base degli atti depositati, che il bene promesso in vendita dai sig.ri D.G. al sig. A. non possiede le qualità essenziali dedotte in contratto (nella fattispecie, l’assenza di vincoli), cosicché esso si rivela inidoneo all’uso che il promissario acquirente avrebbe dovuto farne (utilizzo del terreno a scopi agricoli); pertanto, il contratto preliminare di vendita, con cui si disponeva anche l’immissione immediata nel possesso materiale del bene in favore del sig. A., è da ritenersi non valido, con la conseguenza che i proprietari non possono invocare, a loro discolpa, l’assoluta estraneità al fondo promesso in vendita, sul quale l’abbandono di rifiuti è avvenuto.

Quanto al requisito soggettivo richiesto dall’art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, le circostanze dedotte in giudizio inducono a ritenere che vi sia una responsabilità per colpa in capo ai ricorrenti. Ed invero, il terreno in questione è stato oggetto di illecito sversamento di rifiuti per molti anni; già con diffida del 18 settembre 2007 (indirizzata al solo A.D.), infatti, il Comune di Manduria, aveva intimato la rimozione dei rifiuti abbandonati sul fondo. A tale diffida, ne è seguita una ulteriore datata 14.4.2009, questa volta indirizzata anche ai ricorrenti; non corrisponde al vero, quindi, la circostanza dedotta in ricorso, secondo cui solo con Provv. prot. 27556 del 28 ottobre 2010 essi venivano informati dal Comune di Manduria che sul terreno di loro proprietà era stata accertata la presenza di rifiuti speciali pericolosi e non.

Per il comportamento assunto, pertanto, i sig.ri D.G. non possono dirsi del tutto esenti da responsabilità, quanto meno sotto il profilo della colpa omissiva, atteso che non risulta che gli stessi, nel corso degli anni (come già detto, infatti, l’abbandono di rifiuti non costituisce un episodio sporadico e recente, ma il frutto di una attività ripetuta nel tempo), si siano attivati in alcun modo, anche attraverso segnalazioni all’Autorità preposta, per evitare o limitare il danno.

Legittima, pertanto, si rivela l’ordinanza impugnata, dalla cui corposa motivazione si evince che i destinatari dell’ordine di rimozione sono stati individuati alla luce del loro coinvolgimento nei fatti verificatisi "in più riprese fin dall’anno 2003" (cfr. testualmente ordinanza n. 6 del 3.2.2011), il che induce a ritenere che verosimilmente i ricorrenti erano a conoscenza dell’avvenuto abbandono di rifiuti sul proprio fondo anche prima che il Comune indirizzasse loro gli atti di diffida predetti e che, ciò nonostante, abbiano tenuto un comportamento completamente omissivo e disinteressato.

A conferma di quanto sopra detto, si cita una pronuncia della Cassazione Penale, secondo cui costituisce un’ipotesi di colpa ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006, anche l’atteggiamento omissivo del proprietario che non predispone le cautele necessarie ad evitare il danno (omessa recinzione del suolo, omessa denuncia all’autorità, ecc.), di per sé atto ad escludere il configurarsi di una responsabilità oggettiva (Cassazione penale, sez. III, 11 marzo 2008, n. 14747).

Per le considerazioni appena svolte, quindi, il ricorso introduttivo del giudizio è infondato e va respinto.

II) Quanto al ricorso incidentale proposto dal sig. A.D., il Collegio ne rileva l’inammissibilità.

La posizione del sig. A., infatti, non è quella di controinteressato, bensì di cointeressato rispetto a quella dei ricorrenti principali, atteso che anche quest’ultimo impugna l’ordinanza dirigenziale n. 6 del 3.2.2011, per la tutela del medesimo interesse fatto valere dai sig.ri D.G. nel ricorso introduttivo.

Il ricorso incidentale, come è noto, ha la funzione di garantire al controinteressato la conservazione dell’assetto di interessi delineatosi con il provvedimento impugnato in via principale; esso si propone nell’ambito di un giudizio già pendente e fonda su di un interesse a ricorrere (in via incidentale) sorto solo a seguito della proposizione del ricorso principale, diverso e contrapposto da quello fatto valere con quest’ultimo.

L’interesse all’impugnazione del sig. Altavilla, al contrario, è sorta contestualmente a quella dei ricorrenti principali, atteso che essa ha ad oggetto l’ordinanza di rimozione di cui anch’egli è diretto destinatario; le doglianze contenute nel ricorso incidentale avrebbero quindi dovuto essere avanzate con un ricorso autonomo, con la conseguenza che esso, così come proposto, è inammissibile.

Peraltro, il codice del processo amministrativo non contempla la possibilità di convertire il ricorso incidentale in gravame principale.

Sussistono, tuttavia valide ragioni (la natura e le peculiarità fattuali e giuridiche della controversia) per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Enrico d’Arpe, Presidente FF

Giuseppe Esposito, Referendario

Simona De Mattia, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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