Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-11-2011) 25-11-2011, n. 43761 Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 19.04.2011 il Magistrato di Sorveglianza di Pisa dichiarava inammissibile l’istanza del condannato R. S. volta ad ottenere l’espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, rilevando che l’ipotesi di legge ( D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16) poteva applicarsi solo ai condannati in stato di restrizione carceraria e non a chi, come il R., fruisse di detenzione domiciliare;

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge, dovendosi ritenere essere diversa la ratio normativa e dunque applicabile l’espulsione, quale misura alternativa, anche a chi si trovasse in stato di detenzione domiciliare.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso deve essere convertito in opposizione da trasmettere per la sua decisione al competente Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Rileva invero questa Corte come, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 6, contro il decreto del Magistrato di Sorveglianza in tema di espulsione sia previsto il rimedio, avente natura impugnatoria, dell’opposizione davanti al Tribunale di Sorveglianza. Non è ammesso, pertanto, ricorso diretto per cassazione. Ed invero va rilevato che, se è vero in via generale che contro le ordinanze è previsto ricorso per cassazione, quando però è previsto un rimedio specifico avente natura impugnatoria, il ricorso per cassazione, omisso medio, assurgerebbe a ricorso immediato che però, ex art. 569 c.p., è ammesso solo contro sentenze, e non contro ordinanze. L’impugnazione contro l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza in tema di espulsione deve dunque necessariamente essere portata davanti al Tribunale di Sorveglianza per ottenere un provvedimento, questo sì, poi, eventualmente ricorribile per cassazione. Ma poichè è compito del giudice, ex art. 568 c.p.p., comma 5, fornire la corretta veste giuridico – processuale ad un atto di parte avente natura impugnatoria, il ricorso del R. va qualificato opposizione e trasmesso per la sua decisione al Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente, per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 6, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per l’ulteriore corso.

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