Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con ordinanza, deliberata il 24 dicembre 2010 e depositata in pari data, il Tribunale ordinario di Viterbo, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha disatteso la richiesta di commutazione della pena dell’ammenda colla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, avanzata B. C., condannato, con sentenza 8 gennaio 2010, per la contravvenzione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, c.d. codice della strada, motivando: la disposizione – di natura sostanziale – che prevede la possibilità della applicazione della sanzione sostituiva (introdotta dalla L. 29 luglio 2010, n. 120) è entrata in vigore, dopo il passaggio in giudicato della condanna; e, pertanto, non è applicabile ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4. 2. – Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante atto recante la data del 22 febbraio 2011, col quale sviluppa due motivi.
2.1 – Con il primo motivo il ricorrente denunzia, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza della motivazione in ordine alla qualificazione come norma di natura sostanziale della disposizione contenuta nell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis.
2.2 – Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all’art. 2 c.p., comma 4, sostenendo che la succitata disposizione dell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, è norma di carattere processuale "in quanto attinente alla esecuzione della pena", la sostituzione presupponendo la condanna e la irrogazione della sanzione e, d’altro canto, prescindendo dall’accertamento del reato.
3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 27 giugno 2011, rileva: le disposizioni concernenti la esecuzione della pena detentiva e la applicazione delle misure alternativa non sono norme penali sostanziali e soggiacciono alla disciplina del tempus regit actum; in tal senso corretta la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso deve essere respinto in quanto la modifica legislativa invocata dal ricorrente è intervenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
4. – Il ricorso è infondato.
La previsione normativa di applicazione della sanzione sostituiva concerne – alla evidenza – il trattamento sanzionatorio del reato.
La disposizione ha, pertanto, natura di norma penale sostanziale esattamente come le norme che contengono la comminazione della pena principale.
La clausola di salvezza, contenuta nell’art. 2 c.p., comma 4, rende inapplicabile la disposizione più favorevole della novella (recante la previsione della sanzione sostitutiva), ostando il giudicato.
Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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