Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-11-2011) 25-11-2011, n. 43759

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 10.01.2011 il Gip del Tribunale di Bergamo dichiarava non doversi procedere nei confronti di B. A. in ordine alla contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, per intervenuta oblazione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale territoriale deducendo violazione di legge, atteso che, trattandosi di fattispecie punita con pena congiunta, detentiva e pecuniaria, l’oblazione non poteva essere ammessa.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento.

4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.

Ed invero l’oblazione può essere ammessa o per le contravvenzioni punite solo con l’ammenda ( art. 162 c.p.) o per le contravvenzioni punite con pena alternativa (art. 162 bis c.p.), dal che discende che l’oblazione non può essere ammessa per le contravvenzioni, come quella L. n. 110 del 1975, ex art. 4, punite con pena congiunta.

Neppure, per giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., ex multis, Cass. Pen. Sez. 1, n. 19177 in data 10.04.2008, Rv. 240190, P.G. in proc. Vitale, ecc.), l’oblazione potrebbe essere ammessa nel caso in cui sia riconosciuto il fatto di lieve entità, posto che trattasi di un’ipotesi attenuata e non di reato autonomo. In definitiva, l’impugnata sentenza, che ha dichiarato estinto il reato per oblazione in una fattispecie che non ammetteva tale forma di estinzione, deve dunque essere annullata senza rinvio per violazione di legge. Di conseguenza gli atti devono essere trasmessi al giudice a quo per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Bergamo per il corso ulteriore.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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