T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 03-01-2012, n. 4 Ammissione al concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, in servizio presso l’U.S.P. di Salerno (dove ricopre il profilo professionale B2), ha partecipato alla procedura di selezione interna indetta nel luglio 2008 per la copertura di n. 500 posti (di cui n. 45 presso l’Ufficio Scolastico della Regione Campania Centrale), tramite il passaggio del personale dall’area B all’area C, posizione economica C1, profilo professionale di funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile.

Ella deduce altresì di essere stata dichiarata, con il provvedimento impugnato, decaduta dal diritto di partecipazione alla suddetta procedura in quanto l’istanza di partecipazione da lei presentata sarebbe stata sprovvista di firma, tanto in applicazione dell’art. 3, comma 2, del bando di cui al D.D.G. del 1.7.2008, secondo cui "non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione…qualunque ne sia la causa anche se non imputabile al candidato".

Mediante le censure formulate in ricorso, viene dedotto che la rigorosa applicazione della previsione suindicata della lex specialis urta con i principi che, in ossequio al canone di buon andamento dell’attività amministrativa, esigono che il possesso dei requisiti sostanziali non venga pretermesso a vantaggio di elementi puramente formali.

Viene inoltre dedotto che, trattandosi di procedura riguardante personale già impiegato dalla pubblica amministrazione, essa si svolge nei confronti di candidati facilmente individuabili, con la conseguenza che nessun ostacolo sussiste all’accertamento della provenienza della domanda di partecipazione, anche in virtù della documentazione in essa richiamata.

Si allega altresì che, essendo la sottoscrizione richiesta per l’autocertificazione contenuta nella domanda di partecipazione circa i titoli posseduti, la stessa è sempre regolarizzabile mediante dichiarazioni integrative.

Infine, viene allegato che la ricorrente è stata anche ammessa al corso di qualificazione, il che dimostra che l’amministrazione l’aveva correttamente individuata quale candidata al concorso.

La difesa erariale si oppone all’accoglimento del ricorso, del quale deduce l’infondatezza.

Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Invero, come statuito dal giudice di appello (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 marzo 1995, n. 186), "la domanda di partecipazione ad un concorso a pubblici impieghi priva di sottoscrizione è nulla e priva di ogni effetto".

Tale regola trova fondamento, oltre che nella possibilità che la sottoscrizione garantisce di individuare il concorrente (finalità cui esclusivamente si correlano le censure attoree, assumendo che l’amministrazione intimata avrebbe potuto individuare aliunde la candidata ricorrente), nell’idoneità della sottoscrizione ad imputare al firmatario la paternità della domanda di partecipazione (e delle dichiarazioni in essa contenute), in tal modo richiamandone l’attenzione sulle connesse responsabilità e costituendo uno strumento di certezza offerto all’amministrazione procedente, funzionale al celere svolgimento della procedura concorsuale (a sua volta riconducibile al parametro costituzionale del buon andamento dell’attività amministrativa), in ordine alla consapevole volontà del concorrente di partecipare alla procedura selettiva.

Invero, come affermato da altra sentenza del giudice amministrativo (cfr. TAR Puglia, Bari, Sez. II, 3 maggio 2005, n. 1894), "la sottoscrizione in una domanda costituisce regola di carattere generale non derogabile, che trova la sua ratio nell’esigenza di individuare il soggetto autore della stessa e che dà certezza giuridica e serietà all’iniziativa che assume".

La funzione essenziale svolta dalla sottoscrizione, come dianzi enucleata, impedisce che la sua mancanza sia suscettibile di regolarizzazione postuma e/o che la stessa sia surrogabile mediante altri elementi documentali allegati alla domanda non sottoscritta.

Il ricorso, quindi, deve essere respinto siccome infondato.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti della controversia.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 272/2009, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Francesco Mele, ConsigliereEzio Fedullo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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