Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-06-2012, n. 9506 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 18.4.2007, la Corte di Appello di Campobasso, in accoglimento dell’appello della società Poste Italiane p. a. ed in riforma dell’impugnata decisione, respingeva le domande proposte da L.E., assunta con contratto a termine stipulato il 1.2.2001, ritenendo che, con la previsione di cui all’art. 25 del c.c.n.l. del 2001, vigente all’epoca di stipulazione del contratto con la lavoratrice, le parti sindacali avevano riconosciuto la necessità per le Poste di procedere ad assunzioni a termine, al fine di favorire il completamento del processo di trasformazione, e che la normativa applicabile non comportasse la fissazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti e particolari necessità della azienda e neanche di condizioni oggettive e soggettive di lavoro o anche di limiti temporali a carico del datore per procedere ad assunzioni a tempo determinato. Il rapporto di lavoro in oggetto era intervenuto in periodo di eccezionali esigenze produttive e riorganizzative della società, reiteratamente prese in considerazione dalle parti anche nei contratti successivi a quello del 11.1.2001, nella consapevolezza del non esaurimento dell’articolato ed ampio riassetto della società, specie nell’ambito del recapito postale, area operativa, onde la stipulazione del contratto a termine non era da ritenere illegittima.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la L., con unico articolato motivo, proponendo duplice ricorso.

Resiste ad entrambi, con controricorso, la società, che ha ulteriormente illustrato le proprie difese nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Va, preliminarmente, disposta la riunione dei procedimenti nn. R.G. 1845/2008 e 5991/2008, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., e dichiarata la improcedibilità, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., del ricorso di cui al secondo dei procedimenti indicati, proposto avverso la stessa sentenza, non depositato, sebbene notificato alla società.

Con l’unico motivo del ricorso di cui procedimento n. R.G. 1845/2008, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di legge, in particolare, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1367 c.c., della L. n. 230 del 1962, art. 1 della L. n. 56 del 1987, art. 23 e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del c.c.n.l. del 11.1.2001, il tutto ex art. 360 c.p.c., n. 3, e la violazione e falsa applicazione dei principi di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 c.c. e segg., in riferimento all’art. 25 c.c.n.l. del 2001, in relazione anche all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nonchè l’erronea, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 4 e 5.

Rileva che, successivamente alla stipula del c.n.n.l. del 26.11.94, in conformità alle previsioni della L. n. 56 del 1987, ed all’entrata in vigore del richiamato art. 8, era stato stipulato l’accordo del 25.9.1997, con il quale era stata individuata dalle parti sociali una nuova ipotesi di ricorso alla contrattazione a termine, motivato da esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali e che il potere derogatorio concesso ai sindacati, a fronte di una delega in bianco, trovava il suo termine finale alla data del 30.4.1998, con la conseguenza che il termine apposto ai contratti successivamente a tale data era da intendersi nullo. Osserva che gli accordi attuativi avevano un senso solo in funzione della previsione di una data di scadenza e che agli stessi non poteva attribuirsi una efficacia meramente ricognitiva de perdurare dei processi di ristrutturazione in atto, che, in mancanza di una deroga prevista dalle parti sociali ancorata ad una data di scadenza, non avrebbe avuto ragion d’essere.

Aggiunge che la nuova formulazione dell’art. 25 c.c.n.l. del 2001 richiede espressamente una specifica valutazione da compiersi di volta in volta al fine di accertare la effettiva sussistenza delle specifiche esigenze di carattere straordinario conseguente a processi di riorganizzazione, che le Poste non avevano dato prova alcuna al riguardo e che anche il D.Lgs. n. 368 del 2001 consentiva di pervenire alla conclusione della nullità del contratto a tempo determinato, stipulato in base alla normativa contrattuale vigente, che prevedeva determinati presupposti legittimanti la stipula dei contratti a termine, nella specie indimostrati. Evidenzia, pertanto, l’assenza di presupposto normativo per contratti stipulati posteriormente alla prevista data, come il contratto stipulato con essa ricorrente, essendo le addotte esigenze imprevedibili e contingenti fatto noto, come del tutto prevedibile era la circostanza che il complesso processo di privatizzazione non avrebbe potuto concludersi in 110 giorni, tale essendo la durata del contratto di lavoro a termine stipulato con la predetta. All’esito della parte argomentativa, formula quesito di diritto, con il quale domanda se, in applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 e art. 2, comma 1, nonchè del combinato disposto delle norme di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 della L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 1367 c.c. e art. 25 del c.c.n.l. di categoria del 11.1.2001, la stipula dei contratti a tempo determinato, in assenza di presupposti di fatto e di diritto ed anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste ex lege, dia luogo alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto ed al conseguente riconoscimento dell’instaurazione di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data di prima assunzione e, quindi, se il termine apposto al contratto sia valido, efficace e legittimo.

Il ricorso è inammissibile, attesa l’inidoneità del quesito, per come formulato, a porre in evidenza i termini dell’errore in diritto denunciato. Ed invero, come in più occasioni affermato da questa Corte. Il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (cfr, in tale senso, Cass. 30.10.2008 n. 26020; conf., tra le altre, Cass. 7.4.2009 n. 8463; Cass. 25.3.2009 n. 7197).

Nella specifica materia dei contratti a termine è stato osservato anche che il quesito di diritto, richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. a pena di inammissibilità del motivo di ricorso cui accede, oltre a dover essere conferente rispetto al "decisum", deve essere formulato in modo da poter circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito medesimo, senza che esso debba richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass. 23.6.2008 n. 17064).

Alla declaratoria di improcedibilità di uno dei ricorsi e di inammissibilità dell’altro consegue, per il principio della soccombenza, la condanna della L. al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara l’improcedibilità del ricorso di cui al procedimento iscritto al numero R.G. 5991/2008 e l’inammissibilità di quello di cui al n. R.G. 1845/2008. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 2000,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012

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