Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-11-2011) 25-11-2011, n. 43757

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto in data 19.1.2011 la Corte di appello di Palermo ha rigettato l’istanza di revoca o, in subordine, di riduzione della cauzione di Euro 2.000,00 imposta a L.P.C. con decreto del Tribunale di Palermo del 12 novembre 2008, parzialmente riformato dalla Corte di appello con decreto 27/5-7/9/2009.

Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e per difetto di motivazione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poichè per costante giurisprudenza di questa Corte il provvedimento con il quale il giudice in materia di misure di prevenzione dispone esclusivamente sulla cauzione non è soggetto a impugnazione, in virtù del principio di tassatività di cui all’art. 568 c.p.p., comma 1, non essendo prevista dalla legge alcuna forma di gravame, come si desume anche dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2, che, nell’indicare le pronunce adottabili dal Tribunale, a norma dei precedenti artt. 2 ter e 3 bis, soggette ad impugnazione, omette di menzionare quella in questione; nè rilevano, a tal fine, l’art. 111 Cost., e art. 568 c.p.p., comma 2, non trattandosi di provvedimenti attinenti alla libertà personale (V. sez. 5 sent. 5493/1999 e sent.

3563/2006).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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