T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 03-01-2012, n. 55

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in trattazione la società ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 4221/2010 del 19.2.2010, notificato in data 19.3.2010 e rinotificato in forma esecutiva in data 21.2.2011, con il quale è stato ingiunto al Comune di Olevano Romano il pagamento in favore della società della complessiva somma di Euro 26.752,20 oltre interessi a fare data dal 25.12.2006 e spese del giudizio.

Con l’atto di diffida e messa in mora notificato in data 12.7.2011 la società ricorrente ha richiesto al comune il pagamento della complessiva somma di Euro 40.830,35.

Il comune, sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.

Alla camera di consiglio dell’1.12.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

In presenza di tutti i presupposti di legge, il ricorso deve essere accolto siccome fondato nel merito ad eccezione delle spese relative al precetto, come indicate nell’atto di diffida di cui in precedenza, in quanto, per giurisprudenza consolidata in materia, inerenti ad una diversa procedura esecutiva e non liquidaibili in sede di ottemperanza (Cons. St., sez. IV, 21 novembre 2001 , n. 5923; 16 ottobre 1995, n. 822).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al comune intimato il pagamento delle somme di cui in motivazione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Nomina fin da ora commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, il quale provvederà nei successivi 30 ( trenta) giorni.

Condanna il Comune di Olevano Romano al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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