Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-11-2011) 25-11-2011, n. 43755 Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 09.02.2011 il Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da G.D., condannato in via definitiva per il reato di cui alla L. Fall., art. 216, volta ad ottenere la riduzione della pena accessoria, prevista dall’ultimo comma della citata norma, inflitta dal giudice della cognizione nella misura di anni dieci. Osservava invero detto Tribunale, a sostegno della propria decisione, trattarsi di pena accessoria determinata in misura fissa ex lege.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l1 anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge, in particolare dell’art. 37 c.p., invocando il contrario avviso espresso da decisione di questa Corte (n. 9672 in data 22.01.2010).

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione e trasmesso, per la sua decisione, al competente Tribunale di Ferrara. Ed invero è giurisprudenza consolidata di questa Corte che avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che decida, ex art. 676 c.p.p., in materia di pene accessorie, non è ammesso ricorso diretto per cassazione, dovendosi prima necessariamente esperire quel particolare rimedio fornito dall’ordinamento costituito dall’opposizione allo stesso giudice dell’esecuzione, ex art. 667 c.p.p., comma 4. Solo in tal caso si avrà un provvedimento ricorribile nella presente sede per motivi di lcgittimilà. Ma poichè è compito del giudice, ex art. 568 c.p.p., comma 5, fornire la corretta veste giuridico – processuale ad un atto di parte avente natura impugnatoria, il ricorso del G. va qualificato opposizione e trasmesso per la sua decisione al Tribunale di Ferrara, competente giudice dell’esecuzione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 676 c.p.p., e art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ferrara per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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