Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-11-2011) 25-11-2011, n. 43754

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con decreto, deliberato de plano ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, il 31 gennaio 2011 e depositato il 1 febbraio 2011, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile la richiesta di riabilitazione avanzata da H. E.M.K. motivando che non risultavano sentenze di condanna.

2. – Ricorre per cassazione l’interessato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Andrea Callaioli, mediante atto recante la data del 13 marzo 2011, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, specificamente indicando gli estremi dei provvedimenti di condanna, documentati nel fascicolo personale custodito presso la Questura di Pisa, e censurando l’omessa acquisizione officiosa da parte del giudice a quo dei documenti necessari al fini della decisione, essendo certa la identità della persona fisica del ricorrente, sulla base della identificazione dei dati antropometrici, e dovendo essere esaminata nel contraddittorio ogni questione in proposito.

3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 23 giugno 2011, rileva: il Tribunale di sorveglianza deve chiedere alle autorità compenti, anche di ufficio, tutti i documenti e le informazioni necessarie per la decisione.

4. – Il ricorso è fondato.

A fronte della prospettazione del ricorrente della propria identità col soggetto condannato in virtù dei provvedimenti specificamente indicati si imponevano la instaurazione del contraddittorio e la acquisizione di ufficio, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 5, delle informazioni e dei documenti necessari, con assunzione se del caso delle ulteriori prove occorrenti per la decisione.

Invero, l’art. 666 del codice di rito, richiamato dall’art. 678 c.p.p. (salvi i casi contemplati dal comma 2, del ridetto articolo) prescrive, ai commi 3 e 4, il procedimento camerale partecipato, ai sensi dell’art. 127 c.p.p., con l’ulteriore requisito dell’intervento necessario del difensore e del Pubblico Ministero.

Epperò, se – come nella specie – il giudice della sorveglianza provvede de plano, con inosservanza delle forme di rito prescritte, tanto comporta, secondo il generale principio di diritto, affatto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, la "nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.", del procedimento, per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della "omessa citazione dell’imputato e della assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza" (Sez. 3^, 29 maggio 1998, n. 1730, Viscione, massima n. 211550; cui adde:

Sez. 1^, 4 novembre 1967, n. 6168, Zicchitella, massima n. 209134;

Sez. 1^, 18 luglio 1994, n. 3637, Cipriano, massima n. 200047; Sez. 1^, 18 gennaio 1994, n. 272, Sangiorgio, massima n. 196672).

4.4 – Conseguono l’annullamento, senza rinvio, del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze perchè deliberi nelle forme prescritte dalla legge, à termini dell’art. 666 c.p.p., commi 3, 4, 5 e 6.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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