T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 03-01-2012, n. 53 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso, notificato in data 26.4.2002 e depositato in data 6.5.2002, i ricorrenti hanno impugnato la determinazione dirigenziale del Comune di Roma-Municipio XIII n. 284 del 18.2.2001, con la quale è stata ordinata la demolizione delle opere edilizie abusive ivi descritte, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1- Eccesso di potere per travisamento dei fatti e disparità di trattamento.

L’immobile in questione rientrerebbe in una zona già ampiamente edificata che, e pertanto, non potrebbe più essere considerata zona vincolata, ma solo da recuperare.

2- Violazione di legge ed eccesso di potere.

Il manufatto sarebbe, comunque, stato realizzato da tempo e , pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto soprassedere.

3- Eccesso di potere per difetto di dionea motivazione.

L’amministrazione avrebbe illegittimamente omesso l’indicazione delle ragioni che l’hanno indotta a decidere per la demolizione.

4- Eccesso di potere.

Sarebbe, comunque, mancata da parte dell’amministrazione, altresì, la comparazione degli interessi coinvolti nella vicenda, tenuto conto che trattasi dell’unica abitazione a disposizione del nucleo familiare.

Il comune si è costituito in giudizio con comparsa di mera forma in data 9.5.2002.

Con l’ordinanza n. 2657/2002 del 23.5.2002 è stata respinta l’istanza di sospensione.

I ricorrenti hanno depositato documentazione concernente la vicenda in data 28.12.2010.

Il comune ha depositato, in data 5.5.2011, memoria difensiva con la quale ha dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto il rigetto.

Alla pubblica udienza dell’1.12.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Il ricorso è infondato nel merito per le considerazioni che seguono.

In primo luogo la circostanza che su di una zona assoggettata a vincolo paesaggistico si sia nel tempo realizzata una edificazione abusiva diffusa non comporta di per sé il venir meno del vincolo stesso.

In secondo luogo, in caso di ordine di demolizione delle opere abusive, non è necessaria la previa comunicazione dell’avvio procedimentale di cui all’articolo 7 della L. n. 241 del 1990, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato; inoltre l’ordine di demolizione di una opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con l’affermazione della accertata abusività dell’opera stessa (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2266) e, proprio in quanto atto vincolato, il suddetto ordine non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (Consiglio di Stato, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 79).

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto siccome infondato nel merito.

Considerata la particolare situazione in fatto, si ritiene, tuttavia, di compensare tra le parti costituite le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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