Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-06-2012, n. 9502 Assegno di invalidità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Crotone, appellata dall’Inps, riconosceva il diritto di D.I. all’assegno di invalidità civile con decorrenza dal 1 gennaio 2008, invece che dal 20.1.2006, come statuito dal giudice di primo grado.

La Corte d’appello, infatti, non riteneva sufficiente ad integrare il requisito dell’incollocazione la presentazione alla ASL territorialmente competente della istanza per essere sottoposti agli accertamenti sanitari necessari ai fini dell’iscrizione al collocamento mirato al lavoro dei disabili. Osservava anche che è possibile presentare la domanda di iscrizione all’ufficio di collocamento anche in difetto del preventivo accertamento del requisito sanitario da parte delle commissioni sanitarie, allegando documentazione apprestata dall’interessato.

La prestazione richiesta poteva essere riconosciuta a partire dal 2008, quando ormai per effetto della Legge Finanziaria 14 dicembre 2007, art. 1, comma 35, era stato eliminato il requisito della iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio.

La D. propone ricorso per cassazione – illustrato da successiva memoria -, a cui resiste l’Inps con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13 (recte, del D.L. n. 5 del 1971, convertito da detta legge), in relazione alla L. n. 482 del 1968, art. 1, comma 2, e alla L. n. 68 del 1999, art. 1. Si ripropone la tesi che ai fini dell’integrazione del requisito dell’incollocazione doveva ritenersi sufficiente la presentazione della domanda alle competenti commissioni sanitarie di accertamento delle condizioni di disabilità necessario ai fini dell’iscrizione nelle liste speciali per il collocamento dei disabili.

Questa Corte nell’esaminare i problemi interpretativi e applicativi posti dalla previsione del D.L. n. 5 del 1971, art. 13 convertito dalla L. n. 118 del 1971, che subordina il diritto all’assegno di invalidità civile alla condizione che l’interessato sia "incollocato al lavoro", ha ritenuto che l’interessato al fine di dimostrare tale condizioni dovesse richiedere l’iscrizione, in relazione alla sua condizione di invalidità, nelle liste del collocamento c.d.

obbligatorio e ha anche precisato che tale adempimento dovesse essere eseguito anche in attesa della conclusione del procedimento per il riconoscimento da parte delle autorità competenti del possesso di quel grado di invalidità che abilitava a fruire del collocamento obbligatorio, tenuto anche presente il tenore della L. n. 482 del 1968, art. 19 circa la documentazione da presentare a corredo della domanda (cfr. Cass. 13279/2003, 17329/2003, 23762/2009; cianche Cass. n. 5085/2012 con riferimento alla nuova L. n. 68 del 1999 sul collocamento dei disabili).

In effetti, dall’art. 19 cit., comma 2 che recita: "La richiesta di iscrizione è presentata direttamente dagli interessati o dalle associazioni, opere, enti di cui all’art. 15, u.c., munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all’occupazione cui aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l’invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti" è desumibile che nella vigenza, in materia di collocamento degli invalidi, della L. n. 482 del 1968 non erano dettate regole sulla documentazione della relativa domanda che formalmente subordinassero l’ammissibilità della domanda stessa al previo riconoscimento del previsto grado di invalidità da parte delle apposite commissioni.

Come puntualmente dedotto nel ricorso, devono ora prendersi in considerazione prescrizioni dettate al riguardo nell’ambito della nuova disciplina della L. 12 marzo 1999, n. 68, dettante "norme per il diritto al lavoro dei disabili". Deve rilevarsi allora che l’art. 1, comma 1, prevede che la legge si applica alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2 dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità".

Coerentemente il comma 4 precisa che "L’accertamento delle condizioni di disabilita di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 4 secondo i criteri indicati nell’atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri (…)". Infine l’art. 8, comma 1, con specifico riferimento all’avviamento al lavoro, e all’iscrizione nei relativi elenchi, fa riferimento alle "persone di cui all’art. 1, comma 1" e precisa che in occasione dell’iscrizione viene compilata un’apposita scheda in cui sono annotati, oltre alle capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni del lavoratore, la natura e il grado della minorazione, con analisi dei posti assegnabili al lavoratore disabile.

In questo quadro risulta evidente che l’esperimento del procedimento per l’accertamento dell’invalidità da parte delle appositi – commissioni è rigorosamente propedeutico all’iscrizione negli elenchi degli invalidi aspiranti al collocamento agevolato.

Conseguentemente non può darsi continuità all’indirizzo giurisprudenziale formatosi con riferimento alla precedente disciplina del collocamento dei disabili e deve invece darsi rilievo, ai fini dell’integrazione del requisito dell’incollocamento, previsto dal D.L. n. 5 del 1971, art. 13 (convertito dalla L. n. 118 del 1971), anche alla propedeutica domanda di accertamento, da parte delle apposite commissioni, dello stato di invalidità costituente presupposto per l’accesso alle modalità di avviamento al lavoro degli invalidi regolate dalla L. n. 68 del 1999. Ciò naturalmente fin quando la L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 35, non ha sostituito il testo dell’art. 13 cit., introducendo, in luogo del requisito dell’incollocazione, quello più generico del mancato svolgimento di attività lavorativa.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata nella parte oggetto della censura e rinvio della causa ad altro giudice (stessa Corte in diversa composizione), che si atterrà al principio di diritto sopra indicato. Allo stesso si demanda anche la regolazione delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012

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