Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-11-2011) 25-11-2011, n. 43752

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Svolgimento del processo

1. Con decreto del 18 gennaio 2011 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile l’istanza di riabilitazione presentata, ai sensi dell’art. 178 c.p., da D. M., sul rilievo della mancanza del permesso di soggiorno in copia conforme.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, il condannato, che ne chiede l’annullamento sulla base di due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 179 c.p., deducendo che detta norma, nell’elencare le condizioni necessarie per la concessione della riabilitazione, non indica il permesso di soggiorno.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, perchè il decreto ha richiamato a sostegno della sua decisione la mancanza della copia conforme del permesso di soggiorno, senza verificare l’esistenza in concreto degli altri requisiti.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. L’art. 678 c.p.p., comma 1, richiama per il procedimento di sorveglianza la disciplina del procedimento di esecuzione e, quindi, anche l’art. 666 c.p.p., comma 4, che prevede che l’udienza in camera di consiglio, fissata per la trattazione dell’incidente di esecuzione, si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, ai quali deve essere dato apposito avviso.

In forza del combinato disposto dell’art. 678 c.p.p., comma 1, e art. 666 c.p.p., comma 2, è, tuttavia, possibile la decisione di inammissibilità dell’istanza, adottata de plano con decreto motivato del presidente del tribunale di sorveglianza, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.

2.1. Questa Corte con orientamento costante ha precisato le condizioni che legittimano l’emissione del decreto presidenziale e la deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio, stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità de plano è ammessa quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per l’inesistenza dei presupposti minimi di legge, senza implicare alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (Sez. 1, n. 23101 del 19/05/2005, dep. 17/06/2005, Savarino, Rv. 232087; Sez. 1^, n. 5265 del 04/12/2001, dep. 08/02/2002, Cari, Rv. 220687; Sez. 1^, n. 6346 del 12/12/2000, dep. 15/02/2001, Molineris, Rv. 218031; Sez. 1^, n. 277 del 13/01/2000, dep. 04/03/2000, Angemi, Rv. 215368; Sez. 1^, n. 5642 del 30/10/1996, dep. 08/01/1997, Villa, Rv. 206445, e da ultimo Sez. 1^, n. 540 del 09/02/2011, Ilinschi, non massimata).

3. Il decreto di inammissibilità nel caso in esame non si è uniformato a tali principi.

3.1. L’allegazione del permesso di soggiorno in copia conforme all’istanza non rientra tra i presupposti necessari ai fini della concessione della riabilitazione a norma dell’art. 179 c.p., mentre, una volta che l’istante straniero, legittimato – secondo giurisprudenza di questa Corte che va qui richiamata e ribadita – a chiedere la riabilitazione (argomentando anche da art. 179 c.p., u.c., n. 1), abbia dato indicazioni idonee da cui desumere la sussistenza delle condizioni per la riabilitazione, assolvendo all’onere posto a suo carico dall’art. 683 c.p.p., comma 2, prima parte, il tribunale di sorveglianza, a norma della seconda parte dello stesso secondo comma, "acquisisce la documentazione necessaria" e ogni informazione utile anche attraverso i canali istituzionali (Sez. 1^, n. 25743 del 17/06/2008, dep. 25/06/2008, Xhela, Rv.

240477; Sez. 1^, n. 47711 del 15/10/2004, dep. 09/12/2004, Boccola, Rv. 230233; Sez. 1^, n. 4095 del 04/11/1991, dep. 10/01/1992, Braungard, Rv. 188865, e, da ultimo, Sez. 1^, n. 2211 del 19/05/2011, dep. 01/06/2011, Riadh, Rv. 250448; Sez. 1^, n. 17218 del 28/04/2010, dep. 06/05/2010, Pandelea Mihail, non massimata).

3.2. Tale valutazione di merito dell’esistenza delle condizioni della riabilitazione non è, quindi, compatibile con la delibazione della richiesta ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, (tra le altre, Sez. 1^, n. 42453 del 30/09/2009, dep. 05/11/2009, Parrone, Rv. 245566;

Sez. 1^, n. 25525 del 12/04/2001, dep. 21/06/2001, Dimitrio R., Rv.

218955).

4. Deve, pertanto, pronunciarsi l’annullamento senza rinvio del provvedimento presidenziale, emesso in violazione del contraddittorio, e disporsi che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per la trattazione dell’istanza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna, per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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