Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-11-2011) 25-11-2011, n. 43749

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 12.10.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce revocava nei confronti di S.A. la misura alternativa della detenzione domiciliare, già a lui concessa il 25.05.2010, rilevando come costui fosse stato tratto in arresto il 15.09.2010 in esecuzione di ordinanza cautelare per reati D.P.R. n. 3039 del 1990, ex artt. 73 e 74, fatti la cui gravità imponeva valutazione negativa della personalità del condannato, connotata da permanente pericolosità. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto S. che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge per avere omesso il Tribunale di acquisire l’ordinanza di custodia cautelare da cui avrebbe ricavato che i fatti che avevano originato il provvedimento restrittivo risalivano al (OMISSIS).

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso, fondato nei limiti e termini di cui alla seguente motivazione, deve trovare accoglimento.

Va premesso che, in subiecta materia, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sopravvenienza di un titolo custodiale non impedisce la valutazione nel merito delle misure alternative (sia ancora da iniziare, sia in corso di fruizione), che eventualmente saranno postergate, in fase esecutiva, all’espiazione del titolo carcerario (cfr., ex multis, Cass. Pen. Sez. 1, n. 22077 in data 19.05.2009, Rv. 244015, Stojanovic; Cass. l’en. Sez. 1, n. 47017 in data 30.10.2008, Rv. 242058, Velia; ecc.). Ciò posto, occorre poi rilevare come, nella valutazione -necessariamente globale- che si impone in presenza di un titolo sopravvenuto, il Tribunale di competenza non possa omettere di prendere in considerazione la condotta tenuta dal condannato nel corso della pregressa espiazione (sia inframuraria che in forma alternativa), comparata con la gravità del fatto nuovo che potrebbe indurre la revoca della già concessa misura. Ed invero non possono essere disattesi gli eventuali progressi del condannato nel percorso di risocializzazione, a seguito del trattamento, se non superati in modo indiscutibile dal significato graviore della condotta emergente dal nuovo titolo. In tal senso si renderà dunque necessario esaminare – con vaglio incidentale a questi fini – gli elementi fattuali refluenti dal titolo in questione, per apprezzarne il reale spessore in funzione della valutazione personologica e di pericolosità (fondamentale, in tal senso la collocazione temporale dei fatti di cui al titolo sopravvenuto, proprio per il corretto apprezzamento del successivo percorso del condannato), a tal fine acquisendo anche la documentazione pertinente, necessaria a fini cognitivi.

Orbene, ciò posto, è di tutta evidenza come, nella presente vicenda processuale, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce abbia del tutto omesso di effettuare la necessaria comparazione tra la condotta del S. in sede di espiazione (che dal testo dell’impugnata ordinanza non risulta in alcun modo essere stata presa in considerazione) e l’entità dei fatti a base del titolo sopravvenuto, la cui gravità è affermata solo apoditticamente e con il mero riferimento normativo, senza alcuna indagine concreta sugli elementi di fatto, e neppure senza riferimento alla loro collocazione nel tempo.- Si impone dunque annullamento dell’impugnato provvedimento, con rinvio al giudice a qua che, nel nuovo esame, terrà conto – ex art. 627 c.p.p., comma 3, – dei rilievi qui formulati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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