Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-06-2012, n. 9662

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Palermo confermava la decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Agrigento, giudice del lavoro, che aveva respinto la domanda di B.A. intesa ad ottenere la condanna dell’INPS e del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla corresponsione dell’assegno di invalidità. In particolare, la Corte di merito rilevava che il requisito sanitario, ritenuto insussistente dal primo giudice, era invece stato accertato in appello, in esito a c.t.u., ma, tuttavia, la domanda non poteva essere accolta in mancanza di alcuna prova in ordine al requisito socio-economico, specificamente contestato dall’Istituto in sede di costituzione in secondo grado.

2. Di questa decisione la B. domanda la cassazione con due motivi.

L’INPS resiste con controricorso, mentre non si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che già aveva partecipato alla fase di merito.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce che in ordine alla sussistenza del requisito socio-economico si era formato il giudicato interno in difetto di alcuna contestazione da parte del Ministero, unico legittimato al riguardo.

2. Con il secondo motivo si sostiene, in subordine, che la ricorrente, avendo depositato in giudizio la dichiarazione dello stato di disoccupazione e di non possidenza di redditi, aveva con ciò provato il requisito, non essendo invece tenuta ad iscriversi alle liste di collocamento; comunque, non vi era stata in primo grado alcuna contestazione riguardo al predetto requisito, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., sì che in appello era preclusa ogni deduzione su tale pacifica circostanza.

3. L’esame congiunto delle censure ne rivela la infondatezza in base alla seguente motivazione, redatta in forma semplificata come disposto dal Collegio.

3.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nelle controversie in tema di pensioni di inabilità o assegni di invalidità in favore degli invalidi civili, qualora il giudice abbia rigettato la domanda sulla base della ritenuta assenza del requisito sanitario senza alcuna pronuncia su quello economico, la carenza degli ulteriori requisiti è deducibile per la prima volta in appello ed è rilevabile d’ufficio dal giudice di secondo grado (cfr. Cass. n. 14035 del 2002; n. 7716 del 2001, e altre conformi).

3.2. Tale situazione processuale risulta verificata nella specie, poichè il giudice di primo grado ha respinto la domanda in base alla accertata insussistenza del requisito sanitario e senza alcuna valutazione in ordine al requisito economico, che pure costituisce fatto costitutivo della pretesa azionata.

Il giudice d’appello, correttamente, una volta accertata, in base a c.t.u., la ricorrenza del requisito sanitario, ha proceduto ad accertare l’ulteriore fatto costitutivo della pretesa, in ordine al quale ha rilevato l’assenza di prova ai sensi dell’ari. 2697 c.c..

3.3. La dichiarazione dedotta in ordine alla situazione reddituale non ha valore probatorio in giudizio (cfr. Cass. n. 12131 del 2009) e, d’altra parte, ai fini del diritto all’assegno di invalidità civile, l’integrazione del requisito dello stato di incollocazione al lavoro presuppone che l’interessato si sia iscritto nelle liste speciali del collocamento obbligatorio o, quanto meno, abbia presentato la relativa domanda all’ufficio competente, senza che possa attribuirsi valenza esonerativa al mancato riconoscimento, da parte delle commissioni sanitarie di cui alla L. n. 118 del 1971, di un grado di invalidità sufficiente ai fini del collocamento agevolato (Cass. n. 6297 del 2012, ord.).

4. Il ricorso è dunque respinto. Nulla per le spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 326 del 2003).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2012
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