Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-10-2011) 25-11-2011, n. 43662

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Messina, con ordinanza in data 11.7.2011, confermava l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 5.4.2011, appellata dal PM, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di S. S. e P.F. indagati di rapina aggravata ai danni del supermercato Ard Discaunt, di Barcellona P.G. e dei connessi reati in tema di armi.

Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Barcellona P.G. deducendo i seguenti motivi:

a) inosservanza della legge penale non avendo il Tribunale osservato i parametri di cui all’art. 133 c.p., avendo ritenuto il reato di rapina meno grave perchè non era stato consumato altro reato di lesioni volontarie aggravate;

b) difetto di motivazione in quanto l’assenza di conseguenze fisiche per le vittime non può elidere l’intrinseca gravità della rapina.

Con riferimento al S. lamentava l’omessa motivazione in ordine all’estrema pericolosità dello stesso dedotta dallo stesso PM nell’atto di impugnazione.

Il difensore del S. depositava relazione di consulenza tecnica di parte asseverata e copia del verbale di apertura buste contenente DVD/CD.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Censura il Procuratore della Repubblica l’adeguatezza della misura cautelare in ordine alla dedotta mancata osservanza dei parametri di cui all’art. 133 c.p..

Rileva il Collegio, aderendo all’orientamento delle Sezioni Unite, che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino (Sez. U, Sentenza n. 16085 del 31/03/2011 Cc. (dep. 22/04/2011) Rv.

249324). La determinazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, implica per il giudice l’obbligo di motivare, accertando in concreto e, quindi, in termini puntuali e specifici, se ricorrano le specifiche situazioni che, in relazione alla gravità del fatto nonchè alla natura ed al grado delle esigenze cautelari, rendono necessario adottare comunque una misura cautelare meno grave della custodia in carcere, dando conto, con criteri logici e di plausibile persuasività, delle ragioni giustificative di un tale provvedimento, mancanti nel provvedimento impugnato.

Con riferimento al S. manca, inoltre,ogni motivazione in ordine alla pericolosità dedotta dal P.M. nell’atto di impugnazione anche con riferimento alla professionalità dimostrata, con riferimento ad altre due rapine aggravate consumate nel 2004 con analoghe modalità e alla possibilità che traesse le fonti di sostentamento proprio dalle rapine stesse.

Va, conseguentemente, annullata l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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