Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-10-2011) 25-11-2011, n. 43660 Arresto, fermo, e altri provvedimenti in materia di libertà personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Roma, emessa l’8 giugno 2011, veniva rigettata l’istanza, presentata nell’interesse del minore P.D., di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, disposta in relazione ad una serie di rapine consumate e tentate commesse tra il (OMISSIS), con quella della permanenza in casa.

Il Tribunale per i minorenni di Roma rigettava l’appello proposto avverso il predetto provvedimento con ordinanza in data 4 luglio 2011, avverso la quale il minore, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:

1) la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al D.P.R. n. 488 del 1988, art. 23, comma 2, lett. c), e all’art. 274 c.p.p., lett. c) circa la sussistenza del concreto e attuale pericolo di reiterazione della condotta criminosa, avendo il giudice di merito tenuto conto solo della gravità e della reiterazione delle condotte criminose e non anche del buon comportamento intercorso nel prolungato periodo di tempo (circa otto mesi) intercorso tra l’ultima azione criminosa e l’inizio della custodia cautelare, omettendo di compiere la valutazione globale della gravità del fatto e della personalità del soggetto indagato prevista dall’art. 274 c.p.p., lett. c), come modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 332 in tema di misure coercitive; illogicamente il giudice di merito avrebbe valorizzato la mancata confessione in ordine ad uno solo degli episodi contestati, peraltro quello meno grave, alla mancata ammissione di ulteriori rapine commesse da maggiorenne che non risulta tuttavia gli fossero state contestate dall’autorità giudiziaria ordinaria, alla circostanza che solo una delle azioni criminose oggetto di confessione fosse rimasta allo stadio del tentativo;

2) la mancanza di motivazione in relazione al D.P.R. n. 488 del 1988, art. 19, comma 2, e art. 275 c.p.p., comma 1, poichè nell’ordinanza impugnata non sarebbe stata presa in considerazione la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella della permanenza in casa, misura quest’ultima idonea a contenere l’esigenza cautelare di reiterazione della condotta criminosa;

3) la mancanza di motivazione in relazione all’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c bis, e al D.P.R. n. 448 del 1988, artt. 1 e 9 poichè il giudice di appello non avrebbe tenuto conto degli elementi forniti dalla difesa e dagli educatori del carcere e, inoltre, avrebbe omesso di indicare le concrete e specifiche ragioni ostative all’applicazione di una misura cautelare meno affittiva.

In data 6 ottobre 2011 è pervenuta in cancelleria, tramite fax, la dichiarazione di rinuncia all’impugnazione presentata dall’avv. Maria Eugenia Mongini, quale difensore e procuratore speciale del P..

L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dall’imputato minorenne, anche se nel frattempo divenuto maggiorenne, non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (Cass. Sez. Un. 31 maggio 2000 n. 15, Radulovic; sez. 1, 26 novembre 2008 n. 48166, Patti). D.Lgs. n. 196 del 2003, a tutela dell’imputato all’epoca minorenne.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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