Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-06-2012, n. 9659 Controversie di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Campobasso, respingendo il gravame proposto dalla società Poste Italiane s.p.a., ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale della stessa città, giudice del lavoro, con cui era stata accolta la domanda di P.F. intesa ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla sua dequalificazione professionale ed ed era stata condannata la predetta società al pagamento di Euro ottomila,00, oltre accessori.

2.- Di questa sentenza Poste Italiane s.p.a. ha domandalo la cassazione con ricorso cui ha resistito il lavoratore.

3.- Anteriormente all’udienza di discussione è stato depositato verbale di conciliazione in data 5 novembre 2009, sottoscritto dalle parti; indi, il difensore della società ricorrente ha depositato istanza con richiesta di estinzione del giudizio in base alla intervenuta conciliazione della lite.

Motivi della decisione

In limine il Collegio osserva che dal verbale di conciliazione sopra menzionato risulta che il lavoratore e la società datrice di lavoro hanno definito in via transattiva la posizione contenziosa ricollegabile al rapporto di lavoro fra loro intercorso e che, in particolare, la società si è impegnata a "non coltivare" il ricorso qui in esame. Ne consegue, in mancanza dei presupposti formali per la pronuncia di estinzione ai sensi degli art. 390-391 c.p.c., la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta, per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione – fra le medesime parti – delle spese del giudizio, alla stregua delle specifiche determinazioni, in tal senso, contenute nell’accordo conciliativo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *