Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-10-2011) 25-11-2011, n. 43682

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 14.03.2011 il Tribunale di Salerno rigettava la domanda di riesame proposta da G.P., indagato dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a) e b), avverso il decreto di sequestro preventivo di un opificio industriale di sua proprietà.

Rilevava il Tribunale che l’indagato aveva ottenuto illegittimamente provvedimenti concessori con relative varianti stante che le opere assentite insistevano in un’area sulla quale, secondo le previsioni del PRG del Comune di Nocera Superiore (entrato in vigore prima dell’acquisto del suolo da parte dell’indagato) era consentito soltanto l’ampliamento di manufatti esistenti e non l’esecuzione di nuove costruzioni.

Proponeva ricorso per cassazione l’indagato denunciando violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e dell’art. 5 c.p. sostenendo che:

– le NTA del PRG non dispongono che "per esistenza si debba intendere preesistenza al PRG" perchè le NTA "si riferiscono ad industrie già esistenti senza indicare date o periodi di riferimento";

– la condotta del ricorrente va valutata nel senso dell’incolpevolezza a cagione della sua inevitabilità considerato che egli aveva operato previo conseguimento dei titoli concessori.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

Nei procedimenti incidentali aventi a oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro:

– la verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del tribunale non può tradursi in un’anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell’indagato in ordine al reato o ai reati oggetto d’investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria e attenta dell’antigiuridicità penale del fatto (Sez. Un., 1.11.1992, Midolini);

– l’accertamento della sussistenza dei fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica.

Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. Un., 20.11.1996, Bassi, m. 206.657).

Va altresì ricordato che, secondo il combinato disposto dell’art. 324 c.p.p., art. 325 c.p.p., e art. 355 c.p.p., comma 3, il ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza di riesame di provvedimenti in materia di sequestro preventivo e probatorio è proponibile solo per violazione di legge, non anche per difetto o illogicità della motivazione, sicchè sono inammissibili le censure attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene configurabile il reato di cui alle lett. b) o e) dell’art. 44 di cui del D.P.R. n. 380 del 2001 nel caso di rilascio di permesso di costruire in contrasto con la complessiva normativa di riferimento perchè, "in materia urbanistica, qualora venga realizzata un’opera sulla base di una concessione edilizia illegittima, l’esame del giudice penale ha a oggetto l’eventuale integrazione della fattispecie penale prevista dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20 e in questa operazione il sindacato sull’atto illegittimo ha carattere incidentale, trattandosi di un provvedimento che costituisce il presupposto dell’illecito penale, senza che si debba procedere alla disapplicazione dell’atto stesso" (cfr. per tutte Cassazione, Sezione 6, n. 23255/2003, RV. 225674).

Il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, deve, quindi, verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione edificatoria (S.U. sent. 28 novembre 2001. Salvini).

Il reato di esecuzione di lavori edilizi in assenza di concessione può, quindi, ravvisarsi anche in presenza di una concessione illegittima senza che occorra fare ricorso alla procedura di disapplicazione dell’atto amministrativo, essendo sufficiente la sola valutazione della sussistenza dell’elemento normativo della fattispecie, atteso che la conformità della costruzione e della concessione alla normazione urbanistica è elemento costitutivo o normativo dei reati contemplati dalla normativa urbanistica, stante l’individuazione del parametro di legalità urbanistica e edilizia quale ulteriore interesse protetto dalle disposizioni in questione (Cassazione Sezione 3, n.4877/2002; Sezione in n. 41629/2007, RV. 237995; Sezione 3, n. 25144/2008, RV. 240728; Sezione 3, n. 21487/2006 RV. 234469).

Pertanto, consumandosi la mediazione dell’elemento normativo, fissato dalla legge per le concessioni edilizie, all’interno di un circuito normativo di fonti primarie, l’apparato prescrittivo degli strumenti urbanistici si definisce in funzione di presupposto di fatto della norma di legge violata che delimita la possibilità di concessione edilizia da parte del concedente.

Nel caso in esame, la valutazione della legittimità del permesso di costruire è stata correttamente espletata con l’accertamento del rilascio di titoli autorizzativi in palese spregio della normativa di settore e in contrasto con i vigenti strumenti urbanistici stante il chiaro disposto sull’ineseguibilità di nuove costruzioni nella zona E agricola in cui ha operato l’indagato (che ha acquistato il suolo con rogito del 1978) essendo consentito – secondo il PRG approvato dalla giunta regionale della Campania il 19.07.1976 – solo ampliare gli opifici industriali già esistenti, all’evidenza, prima dell’entrata in vigore del Piano.

Anche il secondo motivo, sull’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, non è puntuale perchè, trattandosi di misura cautelare reale, la valutazione di tale elemento, salvo il caso (nella specie non ricorrente) in cui l’eventuale difetto dello stesso emerga ictu oculi, (Cassazione Sezione 1, n. 21736/2007), è demandata al giudice del merito.

Per l’inammissibilità del ricorso grava sul ricorrente l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che è equo determinare in Euro 1.000.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro.

1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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