T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 03-01-2012, n. 43 Prodotti agricoli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con l’impugnativa in esame, i ricorrenti impugnano, per l’annullamento, l’atto – comunicato con nota 10 aprile 2000, inviata ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 118 del 1999 – con cui AIMA (ora AGEA), con riferimento alle due annate 1995/96 e 1996/97, ha riportato i dati relativi al prelievo supplementare derivante dalla compensazione effettuata a livello nazionale.

I ricorrenti, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. "quote latte", propongono in sintesi le seguenti censure:

– mancanza di motivazione dei dati relativi alla compensazione nazionale;

– illegittimità della assegnazione retroattiva delle QRI per violazione dei principi di derivazione comunitaria di certezza del diritto e di affidamento;

– illegittimità della richiesta di prelievo in quanto basata su dati presupposti (come le assegnazioni di QRI) sospesi in via giurisdizionale;

– illegittimità della procedura di compensazione prevista dall’art. 1, comma 8, del D.L. n. 43 del 1999 per contrasto con l’art. 2 del Reg. CE n. 3950/1992.

I ricorrenti deducono inoltre, con riferimento alla comunicazione impugnata, una serie di violazioni formali concernenti il difetto di sottoscrizione e le modalità di invio.

Concludono insistendo per l’accoglimento del ricorso e, se del caso, per il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia della CE, previa sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

Con ordinanza n. 4805/2000, è stata accolta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Le Amministrazioni intimate – Aima (ora AGEA) e Ministero del Tesoro (ora Ministero dell’Economia) – si sono costituite chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi illustrati nella memoria depositata in vista dell’udienza di discussione.

Alla pubblica udienza del 2 novembre 2011 il Collegio, dopo aver eccepito d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 104 del 2010, l’inammissibilità in parte qua del ricorso per mancanza di legittimazione di una delle società ricorrenti, ha trattenuto la causa in decisione.

2. – Con riguardo alla ricorrente Cooperativa Latte Schio Scarl – che agisce in qualità di primo acquirente – il ricorso è inammissibile.

Secondo l’orientamento consolidatosi sul punto, i soggetti primi acquirenti dei prodotti lattiero-caseari sono infatti da ritenersi privi di legittimazione ed interesse ad impugnare gli atti applicativi del complesso meccanismo del prelievo supplementare, nell’ambito del mercato regolamentato di tale settore (cfr. Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 176; 19 giugno 2009, n. 4134; TAR Lazio, sez. II Ter, 22 gennaio 2004, n. 610 e, da ultimo, 7 luglio 2011 nn. 6027 e 6028).

3. – Quanto al merito della controversia, il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata: tutte le questioni sollevate con il ricorso in esame sono state infatti oggetto di approfondimento con la sentenza della Sezione del 6 luglio 2011, n. 5975 (ed altre dello stesso tenore), con le quali sono state, altresì, richiamate ulteriori pronunce della giurisprudenza amministrativa che, nel tempo, ha avuto modo di affrontare le questioni riguardanti la complessa vicenda delle c.d. "quote latte".

Trattandosi, quindi, di questioni analoghe a quelle affrontate con le citate sentenze della Sezione, il Collegio, non avendo motivi di discostarsene, si richiama integralmente alle argomentazioni ivi contenute: in quelle sedi, invero, le medesime censure che vengono ora dedotte con il ricorso all’esame sono state ritenute prive di fondamento.

4. In conclusione il ricorso va in parte dichiarato inammissibile – per mancanza di legittimazione della ricorrente Cooperativa Produttori Latte Schio Scarl – e va comunque respinto nel merito.

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in coerenza con quanto deciso nella citata sentenza della Sezione e tenuto conto dell’esito della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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