Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-10-2011) 25-11-2011, n. 43681 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 7.02.201 il Tribunale di Padova rigettava la richiesta di revoca del sequestro preventivo emesso, ai sensi dell’art. 322 bis c.p.p., dal GIP su beni di proprietà di Z.W. indagato dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali (omessa presentazione delle dichiarazioni IVA, dei redditi, IRES, occultamento delle scritture obbligatorie); di omissione del versamento dei contributi previdenziali relativi alle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti; truffa aggravata ai danni dello Stato; falso.

Rilevava il Tribunale che non era conferente il richiamo difensivo al nesso pertinenziale di cui all’art. 321 c.p.p.; che, per i reati fiscali commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge finanziaria 2008 non era possibile riferire al profitto degli stessi la confisca per equivalente; che tra la truffa aggravata ai danni dello Stato e i reati fiscali non vi è rapporto di specialità, nè la prima è assorbita nei secondi; che il reato di cui all’art. 640 bis era stato posto a fondamento del vincolo reale; che il profitto derivante dalla truffa aggravata ai danni dello Stato era stato indicato nel capo d’imputazione corrispondendo all’omessa acquisizione delle somme dovute ai fini previdenziali e fiscali; che il profitto derivante dalla truffa aggravata ai danni dello Stato era stato indicato nel capo d’imputazione corrispondendo all’omessa acquisizione delle somme dovute ai fini previdenziali e fiscali da parte degli enti previdenziali e dell’Erario.

Proponeva ricorso per cassazione l’indagato denunciando violazione degli artt. 321 e 322 ter c.p.p. e vìzio di motivazione.

Puntualizzato che il tribunale aveva dato atto che il riferimento al nesso di pertinenzialità tra res e reato non riguarda il sequestro ex art. 322 ter c.p.p., osservava che per i reati fiscali commessi prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2008 non era possibile imporre il sequestro per equivalente; che per i reati di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IVA, IRES commessi in (OMISSIS) in astratto il sequestro era ammissibile, ma l’indeterminatezza dell’imposta evasa rendeva generica la contestazione; che la confisca per equivalente può essere disposta quando i beni sequestrati costituiscono non già il profitto dei reati ma quando detti beni ne costituiscano il prezzo;

che sussiste rapporto di specialità tra la truffa aggravata e i reati finanziari; che nella specie la truffa non era aggravata mancando la finalità d’evasione, sicchè non era consentita la confisca.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

E’ fondato il motivo (in cui gli altri sono assorbiti) relativo alla sussistenza di un rapporto di specialità tra il reato di truffa ex art. 640 bis c.p. e i reati di frode fiscale.

Premesso che nel caso in esame non è stata specificamente contestata la sussistenza del fumus dei reati ipotizzati, va osservato che l’art. 322 ter c.p., introdotto dalla L. n. 300 del 2000, dispone, con riferimento ai reati previsti dagli artt. da 314 a 320 c.p., che, se non risulti possibile la confisca delle cose che costituiscono il profitto o il prezzo di detti reati, deve essere ordinata la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo e inoltre, al comma 2, Che "nel caso di condanni o, di applicazione della pena, a norma dell’art. 444 c.p.p., per il delitto previsto dall’art. 321, anche se, commesso ai sensi dell’art. 322 bis, comma 2, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengono a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e. comunque, non inferiore a quello del denaro o delle utilità date o promesse al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o. agli altri soggetti indicati nell’art. 322 bis, comma 2".

Come puntualizzato da questa Corte, nella pronuncia n. 39172/2008, la confisca per equivalente assolve una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l’imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza.

Questa Corte ha pure affermato che:

– la confisca ex art. 322 ter c.p. esime dallo stabilire il rapporto di pertinenzialità tra reato e provvedimento ablatorio dei proventi illeciti, che caratterizza invece la misura ex art. 240 c.p. fermo restando, cioè, il presupposto della consumazione di un reato. Non è più richiesto alcun rapporto tra il reato e i beni da confiscare, potendo essere detti beni diversi dal "provento (profitto o prezzo)" del reato stesso (Cass. 19.01.2005, PM in proc. Nocco; 27.01.2005, Baldas);

– per la confisca occorre, oltre alla ravvisabilità di uno dei reati per i quali è consentita e alla non appartenenza dei beni a un terzo estraneo, che nella sfera giuridico/patrimoniale del responsabile non sia stato rinvenuto, per una qualsivoglia ragione, il prezzo o profitto (di cui sia però certa l’esistenza) del reato (Cassazione Sezione 5, 16.01.2004 n. 15445, Napoletano, RV 228750; 03.07.2002, PM in proc. Silletti).

Per il caso in esame va osservato che le disposizioni di cui all’art. 322 ter c.p. sono state estese, nella loro interezza, ai reati di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, (confisca cd. per equivalente in caso di reati tributari), entrato in vigore in data 1.01.2008 (legge finanziaria 2008).

Va pure rilevato che l’effetto estensivo è riferito all’istituto della confisca, così come disciplinato dalla citata disposizione del codice penale, che trova, pertanto, la sua giustificazione e ratio nella stessa funzione sanzionatoria originariamente prevista dalla norma.

Detta funzione risalta per i reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, assolvendo la confisca per equivalente direttamente e in modo evidente la funzione di ripristino dell’ordine finanziario dello Stato leso dall’illecito tributario.

Tali considerazioni, unitamente al dato testuale, non consentono di restringere l’applicazione della norma ai reati di frode fiscale solo con riferimento all’art. 322 ter c.p., comma 1.

Deve, pertanto, ritenersi che la confisca per equivalente prevista dell’art. 322 ter c.p., comma 2, debba trovare applicazione con riferimento al reato tributario ipotizzato, perchè, non essendo possibile la confisca delle cose che ne costituiscono il profitto, deve essere ordinata la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.

Tanto premesso va rilevato che il Tribunale di Padova ha confermato il sequestro sull’assunto che fosse finalizzato alla confisca per equivalente, prevista per il delitto di truffa aggravata che ha ritenuto concorra con quello di frode fiscale.

Tale asserzione non è corretta alla luce della recente pronuncia delle SU di questa Corte (n. 1235/2010 RV. 248865 alla cui motivazione si rimanda) secondo cui "è configurabile un rapporto dispecialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale ( D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2 e 8) e il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato ( art. 640 c.p., comma 2, n. 1). in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta all’evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all’interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitta ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni.

Pertanto, una volta ritenuto l’assorbimento del delitto di truffa aggravata in quello di frode fiscale non è possibile, con riferimento a primo reato, imporre il sequestro preventivo, sicchè l’ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovo esame sulla sussistenza del fumus dei reati di frode fiscale (per quello relativo agli anni 2007/2008 non vi è adeguata motivazione) e, in caso positiva verifica, per accertare se dalla condotta truffaldina derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Padova per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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