Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-10-2011) 25-11-2011, n. 43671

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 12.11.2009 la Corte di Appello di Salerno confermava la condanna alla pena dell’arresto inflitta nel giudizio di primo grado a L.G. quale colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59 per avere, quale legale rappresentante di un’azienda zootecnica, effettuato uno scarico diretto di acque reflue industriali nel torrente Ponte Fabbrica senza preventiva autorizzazione (accertamento del (OMISSIS)).

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando:

– inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità perchè all’udienza fissata alle ore 12 del 24.10.2007 il processo, assente l’imputato, era stato chiamato alle ore 11.50 e rinviato.

Ciò aveva pregiudicato il diritto di difesa;

– contraddittorietà e mancanza di motivazione sull’affermazione di responsabilità basata su mere congetture;

– sull’omessa declaratoria d’estinzione del reato per prescrizione.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Premesso che il primo motivo è manifestamente infondato perchè il mero rinvio del procedimento non lede il diritto di difesa e che il secondo motivo è privo di specificità, va rilevato che l’ultimo è fondato perchè il reato, commesso fino al (OMISSIS), è prescritto essendo il termine massimo di anni quattro mesi sei, aumentato di giorni 20 (per una sospensione del dibattimento per un rinvio richiesto dal difensore), decorso il 30.08.2009 prima della pronuncia della sentenza d’appello.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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