T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 03-01-2012, n. 32 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’odierno ricorrente, magistrato amministrativo, è stato sottoposto dal CPGA a procedimento disciplinare per avere " deliberatamente offeso nello specifico ambito della mailing list dei magistrati amministrativi l’onore e la reputazione del primo referendario R.M.B. mediante insinuazioni denigratorie attinenti esclusivamente alla sfera privata; espresso considerazioni allusive e fortemente denigratorie a danno di singoli magistrati e lesive dell’intera istituzione della Giustizia Amministrativa".

In relazione alla pendenza del suddetto procedimento e sul presupposto della futura attivazione di eventuali procedure giudiziarie in altre sedi, l’odierno ricorrente ha avanzato un’istanza avente ad oggetto l’esibizione degli atti di cui in epigrafe, e, non avendo adottato il Consiglio di Presidenza alcuna determinazione in merito, ha proposto il presente gravame contestando il silenzio rigetto serbato sulla predetta istanza e deducendo a tal fine i seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990. Difetto di motivazione, eccesso di potere, travisamento del fatto, erronea valutazione dei presupposti;

2) Violazione di legge e dei principi comunitari in materia di diritto di difesa e di accesso ai documenti. Violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;

3) Violazione dell’art.22 e ss della L. n. 241 del 1990 e 116 cpa;

4) Violazione dell’art.22 e ss della L. n. 241 del 1990 sotto ulteriore profilo;

5) Eccesso di potere per contraddittorietà;

6) Violazione dell’art.10 bis della L. n. 241 del 1990.

Si sono costituite le intimate amministrazioni prospettando l’inammissibilità del proposto gravame sotto svariati profili e contestando con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali.

Alla camera di consiglio del 16.11.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

Si prescinde dal previo esame delle eccezioni di inammissibilità stante la manifesta infondatezza delle pretesa ricorsuale.

Al riguardo il Collegio sottolinea, alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, esaustivamente richiamata dalle intimate amministrazioni, che la domanda di accesso per essere meritevole di accoglimento:

I) deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile e non può essere generica;

II) deve riferirsi a specifici documenti e non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione dati da parte del soggetto destinatario della richiesta;

III) deve essere finalizzata alla tutela di uno specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore;

IV) non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione nei cui confronti l’accesso viene esercitato;

V) non può essere un mezzo per compiere un’indagine o un controllo ispettivo cui sono ordinariamente preposti organi pubblici, perchè in tal caso nella domanda di accesso è assente un diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti.

Nella fattispecie in esame il ricorrente ha affermato di avere "un chiaro interesse ad accertare la veridicità dei trasferimenti della G. alla luce del tenore della contestazione disciplinare, e per eventuali azioni giudiziarie in altra sede, oltre che per verificare eventuali incompatibilità di alcuni magistrati con incarichi presso il CPGA (ove venissero confermati i trasferimenti descritti nell’anonimo)".

In merito deve essere affermato che non sussiste alcuna attinenza dei richiesti documenti con le contestazioni disciplinari atteso che queste ultime non hanno alcun riferimento con il contenuto dello scritto anonimo trasmesso dal L. al Consiglio di Presidenza, avuto presente che il citato magistrato è stato sottoposto a procedimento disciplinare per:

a) avere deliberatamente offeso nello specifico ambito della mailing list dei magistrati amministrativi l’onore ed il decoro del primo referendario R.M.B. mediante insinuazioni denigratorie attinenti esclusivamente alla sfera privata;

b) per avere espresso sempre nella citata mailing list considerazioni allusive e fortemente denigratorie a danno dei singoli magistrati e lesive dell’intera istituzione della Giustizia Amministrativa.

Per quanto concerne poi l’altro interesse giustificante la richiesta di accesso e collegato alla futura eventuale proposizione di azioni giudiziarie in altre sedi e all’accertamento di eventuali incompatibilità di alcuni magistrati con incarichi presso il CPGA, il Collegio rileva che:

a) secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, meticolosamente richiamato dalle resistenti amministrazioni, "L’art.24 della L. n. 241 del 1990, al comma 3, opportunamente esclude dall’accesso ai documenti amministrativi le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. Infatti lo strumento dell’accesso, postulando a norma dell’art.22, comma 1, lett.b) " un interesse concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso", non è dato in funzione della tutela di un interesse generico e diffuso alla conoscenza degli atti amministrativi, vale a dire a un controllo generalizzato da parte di chiunque sull’attività dell’amministrazione, ma alla salvaguardia di singole posizioni differenziate e qualificate e correlate a specifiche situazioni rilevanti per la legge, che vanno dimostrate dal richiedente che intende tutelarle;

b) nella vicenda in esame è palese il carattere meramente esplorativo dell’istanza di accesso proposta dal ricorrente e l’assoluta genericità dell’interesse sottostante, atteso che per tale ultimo aspetto non è possibile intravedere un collegamento diretto, concreto e personale tra il contenuto dei documenti richiesti e un interesse specifico di cui l’istante è portatore;

c) nè per avvalorare la fondatezza della pretesa ricorsuale risulta conferente il richiamo alla disciplina del Trattato di Lisbona agli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo in quanto le suddette normative non consentono forme di accesso ai documenti delle amministrazioni non giustificate da un interesse giuridicamente rilevante.

Da rigettare è infine è il motivo di gravame con cui è stata prospettata la violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 in quanto non sarebbe stata effettuata la comunicazione prevista dalla disposizione in epigrafe indicata, applicabile alla fattispecie perché trattasi di procedimento ad istanza di parte.

L’art. 10 bis della L. n. 241 del 7 agosto 1990 prevede che "Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali"

Come già affermato da questo Tribunale con sentenza della Sez.II n.71/2008 non è condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo cui detta disposizione trova applicazione anche nel procedimento per l’accesso ai documenti, laddove l’amministrazione intenda denegare il relativo diritto (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 16 febbraio 2006, n. 232), atteso che deve ritenersi inapplicabile l’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 ai procedimenti diretti ad ottenere l’accesso ad atti, sia in base all’elemento testuale, in quanto l’elenco dei procedimenti cui non è applicabile contenuto in tale disposizione non si ritiene che abbia carattere di tassatività, sia in base al dato sistematico, poiché il procedimento di accesso realizza un interesse meramente partecipativo, strumentale alla soddisfazione di un interesse primario, che non si concilia con la previsione di una ulteriore fase subprocedimentale (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 13 dicembre 2005, n. 13562).

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato, anche in relazione, evidentemente, alla richiesta di condanna della P.A., per responsabilità aggravata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.7407 del 2011, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Lundini, Presidente FF

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore

Francesco Brandileone, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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