Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-11-2011, n. 43747

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto 20/2/11 ex art. 666, comma 2 il Presidente del Tribunale di Roma, giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza nell’interesse di D.F. volta alla dichiarazione di estinzione per prescrizione della pena inflitta al D. con sentenza 29/9/88 della Corte di Appello di Roma, irr. il 18/12/90.

Il Tribunale rilevava che per la pena in questione la prescrizione era cominciata a decorrere solo dall’ordinanza 10/11/10 che aveva revocato l’indulto a suo tempo applicato e che in ogni caso, dopo il preteso inizio del decorso della prescrizione il 29/3/93 (nel corso del 1997, definitivamente giudicati il 25/5/98), il D. aveva commesso nuovi delitti della stessa indole (art. 172 c.p., comma 7).

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) violazione di norma processuale per la mancata valutazione dell’istanza in contraddittorio da parte del Tribunale in composizione collegiale; 2) violazione di legge penale per non essersi considerato che i successivi delitti determinativi della revoca erano stati commessi il (OMISSIS) e che da allora (alla data dell’ordinanza dell’11/10/10) erano trascorsi più di dieci anni; ugualmente più di dieci anni (alla data della detta ordinanza) erano trascorsi anche dal 25/5/98, data da cui, in ipotesi, dopo la rilevata interruzione ricominciava a decorrere la prescrizione.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso: correttamente ritenuta dal giudice (art. 666 c.p.p., comma 2) la manifesta infondatezza dell’istanza; il termine prescrizionale decorre dal momento in cui diviene definitiva la sentenza che accerta la causa della revoca (nella specie dal 14/7/94) e comunque nel caso in esame trovava applicazione anche l’art. 172 c.p., comma 7, (reati della stessa indole commessi durante il decorso della prescrizione).

Con atto 26/7/11 depositato in pari data il difensore del D. (estensore dell’atto di impugnazione) dichiarava di rinunciare al ricorso.

Analoga rinuncia, datata 27/7/11, era sottoscritta dal D. personalmente. Alla rinuncia consegue l’inammissibilità dell’impugnazione (art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).

Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge (art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende di una proporzionata sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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