T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 03-01-2012, n. 31 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, magistrato amministrativo sottoposto a procedimento disciplinare, ha impugnato:

a) la determinazione, in epigrafe indicata, con cui è stata fissata la data dell’udienza disciplinare per il giorno 28.10.2011, in quanto la suddetta fissazione sarebbe stata prevista in data anteriore alle decisioni del Tar Lazio relative all’accesso su documentazione, che secondo quanto prospettato dall’odierno istante, risultava essere rilevante al fine di consentirgli di difendersi adeguatamente nel citato procedimento disciplinare;

b) le disposizioni (artt. 16 e 17) del regolamento interno del CPGA le quali prescrivono l’obbligatorio svolgimento delle udienze in forma non pubblica;

sostenendone la illegittimità sotto diversi e numerosi profili.

Si sono costituiti sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa prospettando l’inammissibilità del proposto gravame e contestando nel merito la fondatezza delle dedotte doglianze.

Il ricorso – chiamato all’odierna camera di consiglio del 16.11.2011 per la delibazione dell’istanza cautelare proposta da parte ricorrente – viene ritenuto per la decisione del merito, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104 del 2010, il quale stabilisce che " In sede di decisione della domanda cautelare, purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza ovvero regolamento di giurisdizione"

Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti contemplati dalla citata disposizione al fine di consentire un’immediata definizione della controversia mediante decisione da assumere "in forma semplificata".

Ciò preliminarmente rilevato, in primis il Collegio osserva che:

a) con decreto monocratico n.3913 del 21.10.2011 il gravato provvedimento di fissazione dell’udienza disciplinare è stato sospeso, con la conseguenza che la suddetta udienza non è stata celebrata nella data prevista, per cui la proposta impugnazione in parte qua deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

b) devono essere dichiarate inammissibili le doglianze prospettate avverso le prescrizioni regolamentari stante il carattere non autonomamente lesivo delle stesse in assenza dell’adozione del provvedimento finale del procedimento disciplinare.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104 del 2010, il ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Lundini, Presidente FF

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore

Francesco Brandileone, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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