Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-11-2011, n. 43746

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Venezia, giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza avanzata ex art. 670 c.p.p., da N.V., volta alla sospensione dell’esecuzione della sentenza emessa il 18.7.2005 dal Tribunale di Bologna nei suoi confronti, nonchè alla declaratoria di non esecutività della stessa per l’irritualità della notifica dell’estratto contumaciale al difensore d’ufficio originariamente nominato (avvocato Gabellini), anzichè a quello, nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4, (avv. Orlando), che aveva assistito l’imputato in entrambe le udienze del giudizio di merito.

A ragione della decisione il Tribunale, richiamata a proposito della differenza tra assenza del difensore e abbandono di difesa C. cost. n. 450 del 1997, si rifaceva ai principi enunziati da Sez. U, n. 22 del 1994, Nicoletti.

2. Ha proposto ricorso il condannato a mezzo di nuovo difensore chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.

Premette che il N. aveva appreso del titolo esecutivo solo all’atto del suo arresto il 24.12.2010, e osserva che il primo difensore d’ufficio, l’avvocato Gabellini, s’era limitato ad assistere l’imputato nell’udienza di convalida dell’arresto, nell’agosto dell’anno 2000, conclusasi con la non convalida, il rigetto della richiesta di misura cautelare e la liberazione del N.. Il N. era stato citato a giudizio ben cinque anni dopo, nell’aprile del 2005 e il decreto era stato notificato a lui e allo stesso difensore d’ufficio, avvocato Gabellini. In dibattimento questo non s’era tuttavia mai presentato senza addurre alcun impedimento nè giustificare altrimenti la sua assenza; alla prima udienza era stato sostituito ex art. 97 c.p.p., comma 4, dall’avvocato Giuseppina Orlando, che aveva articolato richieste istruttorie; alla seconda udienza, sempre assente senza alcuna giustificazione l’avvocato Gabellini, era ancora intervenuta l’avvocato Orlando che, nuovamente nominata ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, aveva partecipato all’esame e al controesame dei testi e alla discussione finale.

Poteva dirsi perciò che nella situazione considerata l’avvocato Orlando aveva agito quale difensore d’ufficio del N., mentre il comportamento del precedente difensore d’ufficio, completamente disinteressatosi alla vicenda del N., palesava l’abbandono di difesa. Evoca, a sostegno di tale tesi e delle conseguenze in tema di necessità di notifica al difensore che aveva effettivamente svolto l’incarico, Sez. 1, n. 1442 del 14.1.2010.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.

2. Il Tribunale richiama la differenza tra semplice assenza del difensore e le situazioni di abbandono – o rinunzia o revoca – di difesa (evocando C. cost. n. 450 del 1997 che si riferiva però a situazione incontestabilmente riferita a semplice assenza, nonchè Sez. U, n. 22 del 11/11/1994 Nicoletti, che si riferisce alle situazioni in cui occorre sostituire il difensore, di fiducia o di ufficio, per ragioni che che, di per sè, non comportano la revoca del mandato fiduciario per l’uno o la dispensa dall’incarico per l’altro, e che si possono individuare, secondo il disposto dell’art. 97 c.p.p., comma 4, nelle ipotesi in cui il difensore non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa) per sostenere che, essendosi proceduto nel giudizio di merito alla sostituzione ex art. 97 c.p.p., comma 4, del difensore di ufficio nominato durante le indagini, si verteva nel caso in esame in ipotesi di semplice assenza del difensore d’ufficio originariamente nominato, affermando di conseguenza che il difensore nominato in sostituzione e presente durante tutto il corso del dibattimento, non aveva alcun diritto alla notifica dell’avviso di deposito della sentenza quale domiciliatario ex lege (la notifica dell’estratto contumaciale era stata effettuata ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4) dell’imputato.

3. Il problema posto alla sua attenzione era tuttavia diverso.

Concerneva la necessità di dare prevalenza – rispetto al dato formale, costituito dalla registrazione della nomina del sostituto come avvenuta ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, – al dato sostanziale, rappresentato dal fatto che, mentre il difensore di ufficio originariamente nominato, in fase di indagini e cinque anni prima, risultava essersi completamente disinteressato al processo; il sostituto nominato alla prima udienza aveva integralmente e concretamente svolto ogni attività difensiva, di talchè, nella prospettazione dell’istante, esso doveva intendersi subentrato a pieno titolo nella difesa d’ufficio, con risultati riconducibili all’art. 97 c.p.p., comma 1. 4. Codesta prospettazione difensiva sembrerebbe in fatto coerente con i dati processuali. Il difensore nominato d’ufficio al N. nel 2000, non è comparso nel corso del giudizio instaurato a suo carico nel 2005 e non risulta avere inoltrato giustificazioni della sua assenza o richieste o istanze di qualsivoglia genere. Di contro, l’avvocatessa nominata in sua sostituzione alla prima udienza, ha articolato richieste di prove; si è ripresentata alla udienza successiva e ha partecipato attivamente all’istruzione dibattimentale e alla discussione finale. dagli atti sembra emergere inoltre che è stata la sola stessa avvocatessa nominata "in sostituzione" a presentare un richiesta di liquidazione di compensi in qualità di difensore d’ufficio (e il Tribunale le ha riconosciuto indennità e compensi per attese, attività di studio, partecipazione alle udienze, discussione). Nulla prova, allo stato, che l’assenza del primo difensore di ufficio si sia risolta in un’assenza momentanea, riferibile in tesi a un qualche impedimento o a ipotetiche strategie difensive (che non risultano mai realizzate): in una assenza, cioè, occasionale che non comportava perdita sostanziale di ruolo nè, come chiosa la dottrina, "del controllo per così dire generale sull’andamento del giudizio".

Stando a quanto versato in atti dal ricorrente, parrebbe piuttosto essere stata una completa latitanza che ha reso necessario un intervento di completa surrogazione ad opera del secondo difensore nominato in sua sostituzione.

5. Proprio grazie a tale completa surrogazione, con assunzione di oneri e scelte difensive ed esercizio concreto dell’assistenza tecnica, sarebbe dunque possibile affermare che nel caso in esame è stato soddisfatto il dovere, incombente sul giudice, di garantire l’effettività della difesa assicurando a ciascun imputato il rispetto non puramente formale dell’art. 24 Cost. e art. 6 Cedu.

6. Occorre a tale proposito ricordare che, allorchè la giurisprudenza della Corte edu richiama la necessità che il giudice si attivi per sostituire il difensore inerte o per indurlo a compiere il proprio dovere (C.e.d.u., 13 maggio 1980, Artico c. Italia), certamente intende riferirsi ad una sostituzione definitiva ed efficace, non certamente alla categoria della sostituzione provvisoria dell’art. 97 c.p.p., comma 4. E allorchè richiama i provvedimenti doverosi a fronte di situazioni in cui le "manifeste lacune" dell’azione difensiva, dovute all’incompetenza od alla negligenza professionale del legale officiato (cfr. C.e.d.u., 21 aprile 1998, Daud c. Portogallo; C.e.d.u., 1 marzo 2006, Sejdovic c. Italia; C.e.d.u., 27 aprile 2006, Sannino e, Italia), consentono di definire come meramente "simbolica" la presenza del difensore officiato, facendo sorgere in capo al giudice l’obbligo di sostituirlo, si riferisce a situazioni pienamente assimilabili a quelle in cui sarebbe, stando alla prospettazione difensiva e ai documenti a sostegno prodotti, ricaduto il procedimento in esame se il difensore nominato in sostituzione, anzichè assumere in pieno su di sè la responsabilità della funzione, si fosse comportato come un sostituto momentaneo, trascurando di ricomparire all’udienza successiva e lasciando la difesa dell’imputato soggetta ai continui mutamenti della persone fisiche incaricate del suo esercizio (cfr. sentenza Sannino, citata).

6. Si deve dunque convenire (aderendo all’orientamento già espresso, seppure in situazione inversa, da sez. 1, n. 1442 del 10.12.2009, Lensi, correttamente citata dal ricorrente) che in una situazione quale quella ventilata sarebbe un assurdità, e violerebbe elementari canoni di garanzia, ritenere che il difensore che ha assolto ai doveri di assistenza sostanziale dell’imputato, non ha il diritto di essere riconosciuto per la funzione effettivamente svolta e non deve essere considerato, perciò, il reale domiciliatario ex lege dell’imputato irrintracciabile, privilegiandosi, in suo luogo, la persona fisica che s’è sottratta al munus e il simulacro di un investitura mai di fatto esercitata.

7. Consegue a tali considerazioni che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Venezia perchè proceda a nuovo esame della istanza del difensore, verificando in fatto la corrispondenza a realtà della prospettazione difensiva in ordine al ruolo effettivamente svolto dall’avvocato d’ufficio nominato in sostituzione in dibattimento e alla mera apparenza, all’inverso, della veste di difensore di quello nominato in fase di indagini, e attenendosi, all’esito, ai principi enunziati in punto di necessario rispetto, in ogni fase e per qualsivoglia effetto, dell’esigenza di effettività della difesa.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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