T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 03-01-2012, n. 14

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il 3 ottobre 2007, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale è stato annullato il permesso di soggiorno da lui posseduto (scaduto il 27 settembre 2006) nonché rigettata l’istanza (del 25 settembre 2006) di rinnovo del permesso di soggiorno precedentemente rilasciato per motivi di lavoro subordinato; l’istante ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale di disporne l’annullamento, previa sospensione, in quanto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.

A seguito di istruttoria (decreto 3 ottobre 2007), con ordinanza del 18 ottobre 2007, il Tribunale Amministrativo ha respinto l’istanza incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato, ritenendo insussistente il fumus boni iuris.

Sul contraddittorio così istauratosi, all’udienza del 16 dicembre 2011, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva.

2. Il ricorso deve essere respinto per i seguenti motivi.

2.1. La legislazione nazionale adottata negli ultimi anni, D.Lgs. n. 286 del 1998, L. n. 189 del 2002, D.L. n. 195 del 2002, si fonda sulla radicale premessa per la quale nessun soggetto extracomunitario può entrare nello Stato, ed ivi stabilmente soggiornare, qualora non sia munito di visto di ingresso e di permesso di soggiorno, e cioè di un titolo amministrativo che autorizzi questi allo stabilimento, alla circolazione ed allo svolgimento di attività per specifiche tassative ragioni (di visita, affari, turismo, studio, lavoro, ricongiungimento familiare e motivi familiari, protezione sociale, asilo e protezione temporanea, cure mediche).

2.2. Nella specie, il provvedimento impugnato è stato adottato dalla Questura in forza di due concomitanti ragioni: – per non aver prodotto documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa e neppure il possesso di redditi derivante da fonte lecita; – per il fatto di essere stato condannato, in data 17 dicembre 1997 dal Tribunale di Milano, alla pena di sei mesi di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole per il reato di falso, avendo simulato in concorso con altri la propria assunzione per l’ottenimento del permesso di soggiorno (ai sensi degli art. 110, 81, 48, 479, 476, II comma, c.p.).

2.3. Orbene, per quanto attiene al primo profilo motivazionale, era senza dubbio onere dell’istante dimostrare alla pubblica amministrazione di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo lavorativo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno (art. 4 D.Lgs. n. 286 del 1998). In particolare, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo è subordinato per il lavoratore non appartenente all’Unione europea alla dimostrazione di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (art. 26, art. 3 D.Lgs. n. 286 del 1998). L’art. 39, comma 3, D.P.R. n. 394 del 1999 specifica la necessaria disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale.

Nella specie, come evidenziato dalla Questura di Milano nella nota depositata il 10 ottobre 2007, il ricorrente non risulta percettore di adeguato reddito per gli anni 1991-2001, 2003, 2004 e 2005; nel 2006 ha percepito Euro 5.570,00 per un periodo lavorativo di 20 settimane; nel 2007 ha percepito Euro 2.905,00 per un periodo lavorativo di otto settimane. In sostanza dalla lettura dei dati sono riportati emerge che il ricorrente ha svolto attività regolare per un periodo contributivo complessivo di soli otto mesi in 16 anni. Quanto alla documentazione fornita in occasione dell’ultima richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata in data 25 settembre 2006, è risultato che la società BSC SRL ha cessato la propria attività in data 31 gennaio 2007.

Si osserva, in proposito, che, nel corso della fase di merito, il ricorrente non ha in alcun modo contestato i fatti allegati dall’amministrazione nel corso dell’istruttoria; tali fatti, pertanto, possono essere posti a fondamento della decisione del Giudice (art. 64, comma 2, c.p.a.).

2.4. Nemmeno può ritenersi utile ai fini dell’accoglimento della pretesa del ricorrente la documentazione fornita dall’interessato in sede procedimentale (memoria del 28 aprile 2007), con cui si dichiara una assunzione da parte della società D.M.T. dal 1 febbraio 2007 a tempo indeterminato; ciò, non perché il ricorrente alla data del 7 maggio 2007 avrebbe prestato opera lavorativa per un periodo complessivo di soli 18 giorni (tale deduzione della Questura, infatti, è sconfessata dall’estratto contributivo: cfr. doc. 17), quanto per il motivo che tale nuovo rapporto non potrebbe comunque elidere gli effetti dell’annullamento in autotutela del permesso precedentemente rilasciato il 28 settembre 2004 (annullamento ostativo ex se alla pretesa del suo rinnovo).

2.4. Quanto al secondo ambito motivazionale, dispone l’art. 5 comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono negati quando vengano a mancare i requisiti per l’ingresso e il soggiorno; l’art. 4, comma 3, nel precisare i requisiti richiesti, esclude che possa essere ammesso lo straniero che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Il legislatore ha quindi attribuito una valenza, immediatamente ostativa ad una positiva valutazione in ordine alla permanenza nel territorio dello Stato, a comportamenti penalmente sanzionati, ritenuti di particolare rilevanza sul piano delle relazioni sociali e del mantenimento dell’ordine pubblico, a differenza di quanto era previsto nel testo della norma precedente alle modifiche del 2002 ove la valutazione della pericolosità e della minaccia era rimessa all’autorità amministrativa. In altri termini, nel testo vigente, la valutazione negativa è stata fatta direttamente dal legislatore che ha individuato determinati reati ritenuti ostativi (il diritto vivente si è oramai assestato in tal senso: cfr. da ultimo Cons. di Stato sentenza 21 aprile 2008 n. 1803; secondo la decisione n. 2866 del 2006 "la norma di cui all’art. 5 non consente all’Amministrazione alcuna autonoma valutazione in ordine ai fatti oggetto del giudizio penale, derivando in modo del tutto automatico dalla sentenza penale la preclusione al rinnovo al permesso di soggiorno").

Osserva ancora il Collegio che, pur essendo il fatto di reato commesso prima dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla L. 30 luglio 2002, n. 189 e, per tale motivo, non reputabile di per sé automaticamente ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, la concomitante carenza di adeguato inserimento socio lavorativo conferma la prognosi di pericolosità sociale dell’istante.

3. Alla luce delle considerazioni dianzi svolte, anche sotto questo profilo il ricorso deve essere respinto, avendo l’amministrazione, entro un termine ragionevole, correttamente rilevato una condizione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno prevista dalla legge, indubbiamente integrante le ragioni di interesse pubblico richieste per l’esercizio discrezionale del potere di auto annullamento (art. 21 nonies, L. n. 241 del 1990)

4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, stante la condizione di disagio sociale comunque emersa nel corso del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

RIGETTA il ricorso e COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Dario Simeoli, Referendario, Estensore

Fabrizio Fornataro, Referendario

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