Cons. Stato Sez. III, Sent., 04-01-2012, n. 10 Commissario straordinario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La presente controversia trae origine da un pregresso contenzioso, svoltosi davanti alla magistratura ordinaria, avente per oggetto la ineleggibilità/incompatibilità del sig. M.S. alla carica di Sindaco del Comune di San Sosti.

Il Tribunale civile di Castrovillari, con sentenza del 12 marzo 2010, ha accertato l’incompatibilità dell’interessato e lo ha dichiarato decaduto dalla carica.

L’interessato ha impugnato la sentenza davanti alla Corte d’Appello, ma questa, con sentenza 3 giugno 2010, ha dichiarato improcedibile l’appello.

2. Dopo la pronuncia della Corte d’Appello il Prefetto di Cosenza, con decreto 29 giugno 2010, ha nominato un commissario straordinario per gestione del Comune, in base alla considerazione che il sindaco risultava dichiarato decaduto e che non vi era in carica un vice sindaco.

Il sig. S. ha impugnato detto decreto davanti al T.A.R. per la Calabria, che, con sentenza n. 963 del 7 luglio 2011, ha accolto il ricorso, con la motivazione che il commissariamento era stato disposto nell’erroneo presupposto che il ricorrente fosse già cessato dalla carica, mentre invece la sentenza della Corte d’Appello non era ancora passata in giudicato.

3. Il Ministero dell’Interno ha proposto appello, sostenendo argomentatamente che la sentenza della Corte dovesse considerarsi immediatamente esecutiva, nonostante la pendenza di un ricorso per cassazione.

Alla camera di consiglio cautelare del 28 ottobre 2011, il Collegio ritiene di poter procedere alla definizione immediata della controversia, atteso che il termine di venti giorni di cui all’art. 60, c.p.a., è dimezzato per effetto dell’art. 119, c.p.a.

4. Nel merito l’appello è fondato.

4.1. Premesso che la questione essenziale da decidere è procedurale – e precisamente se la sentenza della Corte d’Appello fosse immediatamente esecutiva – si rileva che il T.A.R. ha basato la sua decisione solo sulle norme e i principi generali della procedura civile senza fare alcun riferimento alla disciplina speciale del contenzioso civile in materia di eleggibilità, di cui al capo VIII (artt. 82 e seguenti) del t.u. n. 570/1960, come modificato dalla L. n. 1147 del 1966; disposizioni ora sostituite dall’art. 22 del D.Lgs. n. 150 del 2011, inapplicabile ratione temporis nel presente giudizio ma di contenuto sostanzialmente non molto diverso.

Tale disciplina è caratterizzata, fra l’altro, dalla celerità del relativo processo mediante la imposizione alle parti di appositi termini, eccezionalmente brevi, e la fissazione immediata dell’udienza di discussione, ma anche mediante la previsione della lettura pubblica del dispositivo all’esito della medesima udienza, l’obbligo di trasmissione immediata della decisione alle autorità amministrative (sindaco, prefetto) e l’obbligo di queste ultime di pubblicarla a loro volta nell’albo pretorio e notificarla d’ufficio, in via amministrativa agli interessati (art. 84). Ancora è prescritto (sempre dall’art. 84) che i giudici civili e amministrativi "quando accolgono i ricorsi correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo"

4.2. Questo insieme di disposizioni lascerebbe intendere, per coerenza sistematica, che si tratti di decisioni immediatamente esecutive – così come sono immediatamente esecutive, ancorché impugnabili o impugnate, le determinazione degli organi amministrativi del procedimento elettorale.

Nondimeno,l’art. 84, terzo comma, dispone: "l’esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello". Mancando, però, una corrispondente disposizione per le sentenze di appello, si deve intendere che il ricorso per cassazione non produca effetti sospensivi. Pertanto, le sentenze d’appello, in questa materia, sono immediatamente esecutive.

4.3.Peraltro, in aggiunta al contesto normativo del t.u. n. 570/1960,va richiamato anche il disposto dell’art. 373 c.p.c., sulla immediata esecutività delle sentenze d’appello, che ha portata generale.

Né ha fondamento la tesi del T.A.R., secondo cui sarebbero escluse dal suddetto principio le sentenze di mero accertamento.

5.Per le esposte considerazioni l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso proposto in primo grado dall’interessato.

Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto,in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto in primo grado.

Spese di lite compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Lanfranco Balucani, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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