Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-11-2011, n. 43742 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 13/12/10 il Gip del Tribunale di Napoli, giudice dell’esecuzione, in accoglimento delle richieste avanzate nell’interesse di M.M. riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati di droga giudicati da due coppie di sentenze: Gup Trib. Napoli 26/11/07 (rif. da CdA 11/6/08) e 5/12/08 (rif. da CdA 1/7/09); Tribunale Napoli 2/12/02 e Gup Trib. Napoli 18/9/03 (rif. da CdA 18/3/04).

Ricorreva per cassazione il Pm a quo, deducendo violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità: la competenza a decidere come giudice dell’esecuzione era della Corte di Appello di Napoli, posta la sentenza 1/7/09 di quella Corte (di riforma sostanziale della sentenza 5/12/08 del Gup del Tribunale di Napoli), ultima passata in giudicato (l’1/10/09). Chiedeva l’annullamento.

Nel suo parere scritto il PG presso questa Corte chiedeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.

L’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio. Infatti, come correttamente rilevato dal Pm ricorrente (e ribadito dal PG presso questa Corte), competente a decidere, se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi (art. 665 c.p.p., comma 4), è il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. E poichè nel caso in esame (v.) la sentenza 1/7/09 della Corte di Appello di Napoli è stata di riforma sostanziale di quella 5/12/08 del Gup di quel Tribunale, la competenza era ed è del giudice di appello (art. 665 c.p.p., comma 2).

P.Q.M.

visto l’art. 620 c.p.p., annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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