Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-06-2012, n. 9639 Rimborso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata:

Il 2 febbraio 2006 la CTR-Marche ha (dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate nei confronti della curatela del fallimento A.L., confermando la condanna del Fisco a pagare gli interessi maturati sul credito IVA di L. 88.203.000 a decorrere dal 17/06/1986 al 23/03/1993 e gli interessi legali sulla somma così ricavata dal 02/12/2000 al saldo.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi per violazioni di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) processuale (art. 156 c.p.c.) e sostanziale (D. Iva, art. 38-bis, D.L. n. 417 del 1992, art. 1, comma 16, art. 2946 c.c.); la curatela fallimentare resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Preliminarmente i due ricorsi, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).

Il primo e assorbente motivo di ricorso principale è fondato. Il giudice d’appello, accogliendo l’eccezione proposta dalla curatela appellata, ha dichiarato inammissibile il gravame ai sensi della seconda parte dell’art. 330 c.p.c., comma 1 secondo cui la notifica dell’impugnazione va eseguita presso il procuratore costituito dalla parte o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

Ha rilevato che la notifica dell’appello dell’Ufficio, fatta presso lo studio del curatore (dr. R. An.), luogo diverso dal domicilio del procuratore della parte eletto per il giudizio (avv. l’. Gattafoni), era da considerarsi giuridicamente inesistente.

L’odierna ricorrente, premesso che la notifica censurata non era "inesistente" ma era al più "nulla", invoca esattamente la sanatoria ex art. 156 c.p.c., attesa la pacifica regolare costituzione della controparte, avvenuta con deduzioni depositate in appello il 24/05/2003, nelle quali l’interessata aveva spiegato tutte le sue difese. Va data, infatti, continuità al principio secondo cui, nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata nel domicilio personale della parte privata e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 2, (cfr. ex plurimis Sez. 5, Sentenza n. 1156 del 21/01/2008).

La sentenza d’appello, discostatasi da tale principio, deve essere cassata con rinvio alla CTR competente che, in diversa composizione, procederà alla delibazione della vertenza e alla regolamentazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Il secondo mezzo e i motivi di ricorso incidentale restano assorbiti, in quanto il primo mezzo, accolto con la presente pronunzia, attinge una erronea "exceptio litis ingressum impediens", concettualmente distinta ed assolutamente pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione di rito e di merito della vertenza in secondo grado.

Peraltro, con riferimento alla pronuncia di condanna pure contenuta nella sentenza d’appello, sebbene il giudice non sia tenuto a osservare meccanicamente un ordine prestabilito nell’esaminare le questioni da decidere, tuttavia tale relativa discrezionalità scompare in presenza di una pregiudiziale di rito, perchè questa deve logica mente essere affrontata prima di ogni altra questione e prima del merito della controversia e se il giudice decide in base ad essa, deve astenersi da ogni altra pronuncia.

Il superamento di tale limite, determina l’enunciazione, nella sentenza, di statuizioni superflue, prive di contenuto decisorio, che re stano confinate in una sfera estranea al valore precettivo della pronuncia (in generale, v. Cass. n. 1188 del 09/05/1966, n,3469 del 15/10/1976, n. 273 del 13/01/1984; nel processo tributano, v. Cass. n. 3365 del 05/ 06/1984; in materia di giurisdizione, v. Sez. Un. N. 2865 del 06/02/2009).

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo di ricorso principale, dichiara assorbiti il secondo e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR- Marche in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2012

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