Cons. Stato Sez. III, Sent., 04-01-2012, n. 7 Giudicato amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il signor G.S., già titolare di licenza di porto d’armi per uso di caccia, ne è stato privato per effetto del divieto di detenzione di armi disposto con decreto 8 novembre 2001 n. 3937/60/PA della Prefettura di Caserta. Con provvedimento della medesima Prefettura 30 gennaio 2009 n. 16201/6D/Area 1 bis, è stata respinta una istanza di revoca del divieto,

L’interessato ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR per la Campania.

Con sentenza 14 ottobre 2009 n. 5540 della sezione quinta il ricorso è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa all’impugnazione del decreto del 2001 ed accolto nella restante parte, condividendosi la censura di eccesso di potere per difetto di motivazione, stante la mancata esplicitazione delle condizioni la cui generica assenza è stata posta a base del diniego.

2. Con Provv. 8 luglio 2007, n. 16201/6D/Area 1 bis la Prefettura di Caserta, sulla scorta del parere negativo espresso dal Comando provinciale dei Carabinieri, ha nuovamente negato la revoca del decreto del 2001 "in quanto la S.V. continua a non essere in possesso dei requisiti di affidabilità per detenere le armi richiesti dalla legge"; tanto in considerazione che, dopo il "deferimento per omessa custodia delle armi e detenzione abusiva di cinque cartucce per pistola, presupposto del decreto di divieto a detenere le armi emesso nel 2001, a carico della S.V. risultano pendenti due procedimenti penali per il reato di cui all’art. 5 della L. n. 283 del 1962 e per i reati di cui agli artt. 388 e 641 del codice penale. Quest’ultimo procedimento è stato definito in data 22.9.2005 con decreto penale di condanna alla multa di Euro 1.720".

3. L’interessato ha proposto ricorso per l’ottemperanza, respinto con sentenza 5 aprile 2011 n. 1923.

In particolare, il TAR campano ha ritenuto che il nuovo atto non sia affetto da nullità per violazione o elusione del giudicato, poiché l’annullamento del Provv. del 2007 è stato pronunciato per insufficienza della motivazione, mentre il nuovo provvedimento espone "elementi non tranquillanti per consentire il possesso (…) della licenza di porto d’armi".

4. Di qui l’appello in esame, col quale il signor S. ha dedotto:

(a) Error in iudicando. Inottemperanza. Violazione della portata ripristinatoria del giudicato. Elusione. Violazione dell’art. 21 septies L. n. 241 del 1990 e smi.

(b) Error in iudicando. Violazione dell’art. 21 septies L. n. 241 del 1990 e smi. Difetto di motivazione.

In sintesi, ha esposto che, poiché l’esecuzione della sentenza comporta anche l’effetto restitutorio dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio, nella specie l’atto deve ritenersi nullo in quanto strumentalmente finalizzato alla negazione del diritto ad ottenere il porto d’armi ad uso caccia, ripetitivo della difesa di merito superata dal TAR con la sentenza n. 5540/09, privo della concreta indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione e senza esaustiva istruttoria. Inoltre, lo stesso TAR non ha tenuto conto dell’assenza di alcuna condanna penale o procedimento penale pendente.

5. La Sezione ritiene l’appello infondato.

In base ai principi generali riguardanti gli effetti delle sentenze del giudice amministrativo, v’è l’obbligo dell’amministrazione soccombente, nascente dal giudicato di annullamento di un provvedimento di carattere discrezionale – qual è, nella specie, il divieto di cui trattasi -, di adottare gli atti consequenziali, colmando i vuoti prodotti dagli effetti demolitivi del giudicato ed adeguandosi ai vincoli derivanti dai suoi effetti conformativi; tuttavia ciò non esclude che, nell’esercizio della propria residua facoltà appunto discrezionale, essa possa esercitare nuovamente il suo potere, determinandosi nello stesso senso mediante provvedimento emendato ai vizi che hanno causato l’annullamento.

6, Come si è visto, nel caso in esame la pronuncia della cui esecuzione si tratta si è limitata a riscontrare il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, rilevando l’apoditticità del diniego per la mancata esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lasciassero dedurre l’iter logico seguito.

Il nuovo provvedimento, invece, indica compiutamente i motivi per cui non è stato ritenuto opportuno ripristinare la licenza di porto d’armi, ed espone puntualmente i detti presupposti di fatto, emersi dai nuovi atti acquisiti al procedimento, e la loro avvenuta valutazione alla stregua della norma di legge regolante la fattispecie (art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773), sfociata in un giudizio prognostico di non affidabilità.

7. Ne consegue che nessuna elusione o violazione del giudicato è configurabile, trattandosi in mera ipotesi di vizi diversi da quello sopra precisato, da far valere mediante giudizio ordinario.

Pertanto l’appello non può che essere respinto.

Non v’è luogo a pronuncia sulle spese del grado, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Marco Lipari, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere, Estensore

Dante D’Alessio, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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