Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-06-2012, n. 9638 Rimborso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In applicazione del D.P.R. 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata:

La società SAN MICHELE ROMA S.P.A., esercente l’attività di costruzione e di esercizio d’impianti per il risanamento fisico e psichico, con istanza del 25 febbraio 1998 diretta al (OMISSIS) Ufficio IVA di Roma chiedeva il rimborso della complessiva somma di L. 203.861.000 – di cui L. 104.241.000 per il 1995 e L. 99.241.000 per il 1996 – che assumeva di avere indebitamente corrisposto, a titolo di IVA, per l’acquisto di beni, che avrebbero dovuto essere esenti da IVA ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. c) della Direttiva CEE n. 77/388, non correttamente recepita nel D.P.R. n. 633 del 1972.

Formatosi il silenzio-rifiuto, la società proponeva opposizione.

L’Ufficio si costituiva, deducendo l’infondatezza della domanda di rimborso. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza n. 463/28/00, accoglieva il ricorso, nella sua formulazione subordinata, limitando il richiesto rimborso all’IVA assolta per l’acquisto di beni e servizi destinati esclusivamente alle attività esenti, l’Ufficio proponeva gravame, lamentando che era stata ritenuta direttamente applicabile la Direttiva CEE con conseguente violazione dell’art. 11 Cost. per il tramite dell’art. 189 del Trattato di Roma. La società resisteva, eccependo in limine l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, in quanto illegittimamente notificato in luogo diverso dal domicilio eletto dal contribuente. La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza n. 128/08/01, dichiarava inammissibile l’appello dell’Ufficio. Per la cassazione di questa decisione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso, con l’articolazione di un solo motivo, accolto da questa Corte con sentenza n. 15977/2004 che ha stabilito quanto segue: "l’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che, nella prosecuzione della causa previa riassunzione del giudizio con ricorso validamente notificato, provvederà alla delibazione dell’appello".

Riassunto il giudizio da parte della società contribuente, la CTR- Lazio, giusta sentenza del 27 febbraio 2006, ha rigettato l’appello del Fisco.

Con atto notificato 19 febbraio 2007, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo; la società contribuente non si è costituita.

Con l’unico mezzo l’Agenzia – sotto il profilo della violazione dell’art. 13, parte B), lett. c) della direttiva 77/388/CEE, in relazione alla sent. CG 25/06/1997 C-45/95 e all’ord. CG 06/07/2006 C- 18/05 e C-155/05 – propone la tesi che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici d’appello, l’esenzione prevista dalla disposizione comunitaria si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un’attività esentata in forza del detto articolo, in quanto l’imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell’acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un diritto di detrazione.

Il mezzo è manifestamente fondato.

La giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nell’affermare:

"In tema di IVA, l’esenzione prevista dall’art. 13, parte B), lett. c), della 6 direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, secondo l’interpretazione fornitale dalla Corte di Giustizia CE con ordinanza del 6 luglio 2006, in cause C-18/05 e C-155/05, si applica esclusivamente alla rivendita di beni acquistati per l’esercizio di un’attività esente, ove gli stessi non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione, e non giustifica pertanto il rimborso dell’imposta versata per l’acquisto di beni o servizi destinati in modo esclusivo all’esercizio di un’attività esentata, ancorchè esclusi dal diritto a detrazione, non essendo il diritto al rimborso desumibile neppure dalla sentenza 25 giugno 1997, in causa C- 45/95, con cui la Corte si è limitata ad accertare l’inadempimento della Repubblica Italiana agli obblighi derivanti dalla medesima disposizione, senza avallare un’interpretazione diversa da quella successivamente fornita con la predetta ordinanza" (SU 27207/09).

Accolto il ricorso e cassata senza rinvio la sentenza discostatasi da tale principio, il ricorso introduttivo dev’essere rigettato nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Nel recente consolidarsi della giurisprudenza in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di tutte le fasi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese di tutte le fasi.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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