Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-06-2012, n. 9637 Agevolazioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società contribuente propone ricorso per cassazione, in quattro motivi, avverso decisione di appello che, con riferimento ai vantati benefici di cui al D.P.R. n. 218 del 1978, ha ritenuto illegittima la revoca del credito, in tale prospettiva, preteso a fini ilor e legittima la revoca del credito d’imposta, in tale prospettiva, preteso a fini irpeg; ciò, in applicazione del giudicato pregiudiziale tra le parti sulle corrispondenti istanze di esenzione, che aveva escluso la ricorrenza del presupposto dell’agevolazione irpeg, rappresentato dalla nuova costituzione in forma societaria.

L’Agenzia resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Tutte le doglianze vanno disattese.

Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente – deducendo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 295 c.p.c. – censura la sentenza impugnata per aver motivato pedissequamente per relationem ad altra decisione.

La censura è infondata.

Il giudice a quo, non ha motivato per relationem ad altra decisione, ma ha preso atto dell’esistenza di giudicato esterno tra le parti (Cass. n. 14431/05) interferente con. la controversia in esame ed ha deciso di conseguenza.

Con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente – deducendo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 23 e dell’art. 111 Cost. – censura la sentenza impugnata per aver posto a suo fondamento una decisione pregiudiziale irritualmente acquisita in atti in violazione della previsione delle disposizioni evocate.

Ancor prima che infondata, la censura è inammissibile, in quanto contraria all’accertamento in fatto del giudice a quo, posto che, dalla narrativa della decisione impugnata, emerge che, acquisito il giudicato pregiudiziale, fu "rifissata l’udienza per la trattazione dell’appello, con avviso regolarmente notificato alla contribuente".

La censura è, peraltro, del tutto carente, sul piano dell’autosufficienza, con riguardo all’asserita proposizione di istanza di revocazione della decisione pregiudiziale di questa Corte posta a base della sentenza qui impugnata e del relativo esito.

Con il terzo motivo di ricorso, la società contribuente – deducendo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 13, 32 e 33 e dell’art. 111 Cost. – censura la decisione impugnata per aver celebrato l’udienza pubblica, pur mancando la prova che la raccomandata contenente la relativa istanza fosse stata da essa contribuente ricevuta dieci giorni liberi prima dell’udienza.

Il mezzo è infondato, posto che, essendo incontroversa la tempestività dell’avvio del procedimento di notificazione dell’istanza di pubblica udienza ed il ricevimento del plico da parte del destinatario, deve ritenersi rientrare nell’onere probatorio del ricorrente la dimostrazione dell’intempestivo ricevimento dell’atto (cfr. Cass. 13216/09).

Con il quarto motivo di ricorso, la società contribuente – deducendo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e art. 2697 c.c. – censura la decisione impugnata per non aver rilevato il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato.

La censura è inammissibile, perchè "nuova", almeno, in prospettiva di autosufficienza, introducendo un tema di decisione che, nè dalla sentenza impugnata nè dal ricorso per cassazione, risulta proposto e trattato davanti al giudice del merito (v. Cass. 20518/08, 14590/05, 13979/05, 6656/04 5561/04).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Per la soccombenza, la società contribuente va condannata alla refusione delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: respinge ricorso, condanna la società contribuente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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