Cons. Stato Sez. III, Sent., 04-01-2012, n. 5 Interruzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con deliberazione 22 luglio 1982 n. 22/ASS, favorevolmente vistata dal Co.re.co. il 25 agosto 1982, l’Assemblea generale dell’ULSS n. 16 Veneziana approvava la riorganizzazione del lavoro e dei servizi economali del Presidio ospedaliero ed il riordino delle qualifiche, reinquadrando i dipendenti interessati, tra cui la signora L.B., con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale.

Con deliberazione 28 aprile 1987 n. 2276 quest’ultima prendeva atto di detti inquadramenti ma l’atto veniva annullato in sede di controllo.

La signora B., unitamente ad altri interessati, impugnava il provvedimento negativo di controllo davanti al TAR per il Veneto, che con sentenza 3 aprile 1996 n. 534 dichiarava inammissibile il ricorso (n. 1212 del 1988) per carenza di interesse, affermando che la presa d’atto regionale nulla aveva aggiunto alle scelte operate dall’ULSS, sicché i disposti inquadramenti restavano fermi e non modificati né dalla deliberazione della Giunta regionale, né dal provvedimento di suo annullamento, e la relativa deliberazione doveva ritenersi esecutiva dal suo riscontro da parte del Co.re.co.. In tale giudizio l’ULSS non era intimata.

A seguito di diffida del legale dell’interessata pervenuta il 19 maggio 1997, con nota in data 13 giugno 1997 l’Azienda Ulss n. 12 (subentrata all’ULSS n. 16) chiedeva alla Giunta regionale l’adozione dei provvedimenti di competenza per l’applicazione ai ricorrenti della deliberazione n. 22/ASS del 1987, ma il Presidente della Giunta la invitava a darne immediata e diretta applicazione.

Pertanto, con deliberazione 22 ottobre 1997 n. 2706 l’Azienda disponeva il reinquadramento della signora B. nella posizione funzione di operatore tecnico – IV livello – a decorrere agli effetti giuridici dal 19 maggio 1987 in applicazione della prescrizione decennale, tenuto conto che la prima richiesta della dipendente era costituita dall’intimazione del 19 maggio 1997, ed agli effetti economici dal 19 maggio 1992, in applicazione della prescrizione quinquennale.

La signora B., lamentando che tale deliberazione era in realtà priva di effetti economici avendo ella risolto il rapporto di lavoro dal 21 luglio 1991, ha impugnato in parte qua anche quest’ultima deliberazione davanti allo stesso TAR, che ha accolto il ricorso con sentenza 21 novembre 2000 n. 2270, notificata all’Azienda il 22 gennaio 2001.

In particolare, il TAR ha ritenuto che già con la deliberazione n. 22/ASS del 1982 vi era stato il riconoscimento del diritto della ricorrente al reinquadramento, idoneo ad interrompere il termine prescrizionale ex art. 2944 cod. civ., e che la prescrizione era inoltre interrotta dalla notificazione in data 8 aprile 1988 del ricorso n. 1212/1988 ex art. 2643 cod. civ., dunque la posizione giuridica ed economica della ricorrente andava riconosciuta sin dal 22 luglio 1982.

Con atto notificato il 21 marzo 2001 e depositato il 5 aprile seguente l’Azienda n. 12 ha appellato l’indicata sentenza, articolando censure in ordine ai seguenti aspetti:

1.- Sul momento in cui il diritto della ricorrente è sorto e dal quale avrebbe potuto essere fatto valere (1 maggio 1987) e sul mancato esercizio del diritto nei termini di prescrizione.

2.- Sulla inapplicabilità al caso de quo del disposto di cui all’art. 2944 c.c..

3.- Sulla inapplicabilità al caso di specie del disposto di cui all’art. 2943, co 1, c.c..

4.- Sulla applicabilità, quanto agli effetti economici, del termine prescrizionale di cui all’art. 2948 c.c..

5.- Sulla decorrenza e sulla misura degli interessi.

Con memoria del 24 ottobre 2011 l’Azienda ha ribadito le proprie tesi e richieste. Con memoria del giorno seguente l’appellata ha controdedotto osservando che non solo sono pienamente valide le argomentazioni del TAR, ma pure è da ritenersi fondato l’ulteriore profilo da lei a suo tempo dedotto, cioè che ella non poteva far valere il proprio diritto se non dal momento in cui è passata in giudicato la sentenza n. 534/96, tanto che con nota del 13 giugno 1997 la stessa Azienda ha dapprima ritenuto che neppure dopo tale sentenza la deliberazione n. 22/ASS del 1982 poteva considerarsi eseguibile; pertanto, se non era eseguibile la prescrizione non avrebbe potuto decorrere. Poi la stessa nota costituisce atto interruttivo al pari della successiva del 31 luglio 1997.

L’appellante ha replicato con memoria del 2 novembre 2011.

Motivi della decisione

L’appello è fondato.

Il primo giudice ha ritenuto non applicabile la prescrizione decennale, quanto all’inquadramento giuridico, e la prescrizione quinquennale, quanto al trattamento economico dell’attuale appellata, poiché con l’adozione della deliberazione n. 22 del 1986 l’ULSS n. 16 avrebbe riconosciuto il proprio obbligo di riquadrare la signora B. e quindi il correlativo diritto della medesima, interrompendo il termine prescrizionale, mentre una ulteriore interruzione del detto termine è avvenuta con la notifica del ricorso n. 1212 del 1988, diretto a conseguire l’esecuzione della stessa deliberazione.

Al riguardo, l’appellante Azienda succeduta all’ULSS, emanante l’atto impugnato in primo grado, lamenta l’erroneità della sentenza poiché quel ricorso, diretto avverso il provvedimento negativo di controllo sulla deliberazione della Giunta regionale con cui era stato preso atto del reinquadramento, mai è stato notificato ed essa o all’ULSS n. 16 a cui è succeduta, quindi entrambe non sono state parti nel relativo giudizio.

Invero, ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., il titolare del diritto può interrompere la prescrizione con la notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio o con la domanda proposta nel corso di un giudizio, oppure con "ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore", ossia con un atto di cui, sotto il profilo soggettivo, ne sia elemento essenziale l’individuazione del soggetto obbligato; il quale atto, avendo natura recettizia, dev’essere portato a conoscenza del debitore affinché assuma valore di costituzione in mora nei confronti di questi. In altri termini, il connotato fondamentale dell’atto interruttivo della prescrizione consiste nella sua idoneità a rendere nota al destinatario la volontà del suo autore di far valere un diritto nei suoi confronti.

Non diversamente opera la domanda giudiziale, non potendo ipotizzarsi una sua efficacia nei riguardi del debitore se notificata non ad esso, ma a soggetti terzi (cfr. sul punto, Cass., sez. lav., 11 giugno 2009 n. 13588, 6 marzo 2003 n. 3373 e 17 gennaio 1992 n. 543, secondo cui l’effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza – legale, non necessariamente effettiva – dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore).

Nella specie ne consegue che, quand’anche si trattasse di diritto insorto per legge e la deliberazione dell’ULSS n. 22 del 1982 ne costituisse il mero riconoscimento, dalla stessa deliberazione comincerebbe a decorrere un ulteriore termine prescrizionale, non interrotto dalla notificazione del ricorso n. 1212 del 1988.

Né può ritenersi che la signora B. potesse far valere il suo diritto solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza n. 534 del 1996 (con la quale è stata statuita l’irrilevanza sul reinquadramento già disposto dall’ULSS del provvedimento negativo di controllo dell’atto regionale e dello stesso atto regionale), sicché, a norma dell’art. 2935 cod. civ. solo dalla corrispondente data decorrerebbe il termine prescrizionale.

Di contro, è noto che la disposizione del cit. art. 2935, nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ha riguardo solo alla possibilità legale dell’esercizio del diritto, non influendo invece sul decorso della prescrizione la mera difficoltà di fatto allo stesso esercizio del diritto, quale deve ritenersi quella derivante dalla clausola della deliberazione n. 22 del 1982 circa l’effetto del reinquadramento dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale.

Infine, è inconferente il richiamo all’art. 2944 cod. civ., se non altro perché le note del 13 giugno e del 31 luglio 1997 dell’Azienda sono intervenute dopo l’atto interruttivo del 19 maggio anteriore.

In conclusione, non potendo aderirsi alle tesi dell’originaria ricorrente, l’appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata nel senso della reiezione del ricorso di primo grado.

Tuttavia, la peculiarità della vicenda consiglia la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Marco Lipari, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere, Estensore

Dante D’Alessio, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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