Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-06-2012, n. 9636 Imposta di pubblicità e affissioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 99/04/05, depositata il 18.10.2005, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dal Comune di Roma avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale di Roma che aveva annullato n. 140 avvisi di accertamento nei confronti della società New Look Pubblicità s.r.l. relativi all’imposta sulla pubblicità, per il periodo d’imposta 1995.

Proponeva ricorso per cassazione la società New Look Pubblicità s.r.l. deducendo i seguenti motivi:

a) inammissibilità dell’appello per incapacità processuale del Comune di Roma che ha proposto appello con atto sottoscritto dal dirigente non titolare del servizio affissioni pubblicità e non dal Sindaco cui è affidata la rappresentanza in giudizio del Comune;

b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 56, 57 essendo state proposte in appello domande ed eccezioni nuove rispetto a quelle svolte nell’atto di costituzione del precedente grado di giudizio;

c) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, commi 2 e 3, ritenendo che tale normativa, dalla prima stesura vada interpretata nel senso della riconoscimento della facoltà del pagamento dell’imposta in misura ridotta in tutti i casi in cui l’esposizione pubblicitaria non abbia superato i tre mesi, previo assolvimento delle incombenze del caso;

d) erronea determinazione della superficie dell’impianto oggetto d’imposta, non dovendosi computare dal calcolo della superficie soggetta a tassazione la cornice dell’impianto;

e) omessa la disapplicazione, ex officio, delle sanzioni e, quindi, delle soprattasse ed interessi moratori stante l’obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 8.

Il Comune di Roma non si è costituito.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 10.5.2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevata, ex art. 372 c.p.c., la irritualità della documentazione presentata in udienza dal difensore della ricorrente, Con riferimento all’asserita avvenuta definizione agevolata della lite ai sensi della Dec. G.C. 9.2.2009, n. 15, l’art. 5, comma 3, delibera cit. prevede che ai fini della conclusione del procedimento giurisdizionale, al termine della durata della sospensione e nelle ipotesi in cui si sia perfezionata la definizione agevolata, la parte che originariamente ha proposto la controversia sarà tenuta a presentare avanti la competente Commissione tributaria (e quindi anche davanti alla Corte di Cassazione ove il relativo ricorso risulti pendente l’atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio, debitamente sottoiscritto dalla controparte per accettazione della richiesta di compensazione delle spese del giudizio. Tale adempimento non risulta adempiuto dalla ricorrente. Il ricorso è infondato.

1. Con riferimento al primo motivo di ricorso che lamenta la mancanza del potere rappresentativo da parte del Sindaco di Roma allorchè non sia previamente autorizzato ad agire in giudizio da parte della Giunta, il rilievo sollevato dalla società contribuente non ha pregio alla luce del principio ormai pacifico – dopo l’intervento delle SS.UU. (Cass. 12868/05) – che nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in mancanza di una disposizione statutaria che la richieda espressamente (mancante nel caso del Comune di Roma), l’autorizzazione alla lite da parte della Giunta municipale non costituisce atto necessario ai fini del promuovimento di azioni o della resistenza in giudizio da parte del sindaco. Quest’ultimo, infatti, trae la propria investitura direttamente dal corpo elettorale e costituisce, esso stesso, fonte di legittimazione dei componenti della giunta municipale, nel quadro di un sistema costituzionale e normativo di riferimento profondamente influenzato dalle modifiche apportate al Titolo 5A della Parte 2A della Costituzione dalla Legge Costituzionale n. 3 del 2001 nonchè di quelle introdotte dalla L. n. 131 del 2003 con ripercussioni anche sull’impianto del D.Lgs. n. 267 del 2000, il cui art. 50 indica il Sindaco quale organo responsabile dell’amministrazione comunale e gli attribuisce la rappresentanza dell’ente (ex multis Cass. 21330/06).

Il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 88, in vigore dal 1 giugno 2005, sostituendo il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 3 sul contenzioso tributario, dispone che l’ente locale, nei cui confronti è preposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l’ufficio tributi; mentre il comma 2 dell’articolo 3 bis citato estende ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali (Sez. 5, Sentenza n. 6807 del 20/03/2009; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14637 del 22/06/2007).

2. La seconda censura, è inammissibile per genericità, perchè essa è sostenuta con argomentazioni che sono inidonee a conferire autosufficienza al ricorso per Cassazione, non specificando quali sarebbero le domande ed eccezioni nuove proposte nel giudizio di appello.

3. Sono infondati anche gli ulteriori motivi di ricorso.

Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12 prevede due fattispecie di presupposto impositivi distinti: 1) la pubblicità ordinaria, effettuate mediante insegne, cartelli simili (disciplinata dai commi uno e due), 2) la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui di manifesti simili su apposite strutture adibite all’esposizione di tali mezzi. L’art. 12, vigente, ratione temporis, prevedeva che "1. per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell’imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente….2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista. 3. Per la pubblicità’ effettuata mediante affissioni dirette, anche perconto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l’imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

Il comma 3 ha effettuato un espresso rinvio quanto alla "misura e modalità" della imposta, al solo primo comma e non al secondo, non trovando, quindi applicazione, la successiva modifica normativa, in vigore dal 1 gennaio 2001 che ha modificato il comma 3 inserendo anche il comma due tra le modalità di pagamento dell’imposta.

Con la precedente normativa, applicabile alla fattispecie, viene individuata una durata prestabilita di commisurazione dell’imposta, connaturale al tipo di impianti in questioni, indipendentemente dallo sfruttamento dell’impianto e dell’invio di messaggi pubblicitari, dovendosi, all’epoca, valutare l’idoneità astratta dell’impianto a ricevere messaggi ai fini dell’imposta, al di là delle scelte concrete dell’operatore durante il periodo di durata della concessione, prevedendo un periodo di imposta fisso e non inferiore all’anno. Con riferimento al caso di pubblicità per affissione diretta effettuata da società su impianti di proprietà e per conto di terzi, la modifica al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 12, comma 3, introdotta dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, comma 56, ha portata innovativa e, quindi, è priva di efficacia retroattiva (così come la Delib. 27 gennaio 2001, n. 42 con cui il consiglio comunale di Roma dava pronta attuazione – ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 3 – alla suddetta disposizione innovativa), per cui alle fattispecie impositive di data anteriore non può essere applicata la tariffa commisurata alla durata non superiore a tre mesi del messaggio pubblicitario, ma il precedente sistema di calcolo dell’imposta in questione, riferito all’anno solare (Cassazione civile, sezione 5, n. 1915 del 30 gennaio 2007 e n. 2826 del 7 febbraio 2008).

Pertanto, nel caso di impianti di cui al comma 3, con riferimento all’anno d’imposta 1995, non è consentito tener conto della durata delle singole esposizioni nel corso dell’anno solare ma della disponibilità degli impianti per tutto il periodo indicato nel titolo rilasciato.

4. Anche il quarto motivo di ricorso va disatteso in quanto l’imposta va commisurata, ai sensi del comma 3 del citato articolo 12, alla "superficie complessiva degli impianti" e non già alla sola superficie espositiva; pertanto la superficie degli impianti è da intendersi quella comunque disponibile ed utilizzabile dal contribuente perchè i termini impianto, mezzo pubblicitario, superficie complessiva usati nelle varie disposizioni va riferito a tutta la installazione pubblicitaria, composta anche dalla struttura che lo contiene, comprensiva delle cornici (salvo che servano da mero sostegno).

Il principio di imponibilità omnicomprensiva di tutta la superficie"esposta" trova deroga solo nel caso in cui venga fornita dimostrazione da parte del contribuente che le strutture, destinate a veicolare messaggi pubblicitari (piedi, pali, grappe, supporti, cornici), hanno una funzione di mero sostegno quali "superfici tecniche", espressamente esenti dall’imposta ex D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 7 e dunque non comprese nel calcolo della superficie soggetta a tassazione in quanto strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria. (Cass. 552/07). Di tale specifica funzione non è stata fornita prova alcuna dalla società ricorrente che si è limitata ad una mera affermazione.

Peraltro, a seguito dell’ordinanza interlocutoria della CTR, in data 24/5/2004, con cui si invitava la società New Look Pubblicità s.r.l. a esibire prova in merito l’avvenuto pagamento dell’imposta in qualsivoglia misura e per qualsivoglia periodo annuale o trimestrale di esposizione della pubblicità, nonchè in ordine alla prova relativa alla dedotta utilizzabilità limitata nel tempo degli impianti pubblicitari, nonchè dell’asserito carattere strutturale delle cornici dell’impianto pubblicitario, ai fini della loro esclusione dall’imposizione tributaria, la citata società non ha ottemperato, motivando l’accoglimento del ricorso del Comune con riferimento alla mancata prova dei presupposti per la limitazione temporale della pretesa tributaria.

4. La censura della intimata, sulla non applicabilità le sanzioni e, quindi, le soprattasse gli interessi moratori stante l’obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 8 va disattesa risultando sufficientemente chiaro l’ambito applicativo della disposizione nè ravvisandosi l’impossibilità, esistente in sè, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie. (Corte cass. 28.11.2007 n. 24670 ; id. 21 marzo 2008, n. 7765; id. 11.9.2009 n. 19638).

Il ricorso va quindi respinto.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, in difetto di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *