Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-11-2011, n. 43736 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 21/12/10 il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava l’istanza di C.P. (agli arresti domiciliari "esecutivi") di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ed accoglieva quella di semilibertà. Il Tribunale, premesso che il C. doveva espiare una condanna a tre anni (due residui) di reclusione per spaccio di droga e richiamate le informazioni dei carabinieri di Meolo (che in un contesto di condotta complessivamente regolare segnalavano tuttavia una violazione in data 24/2/10 degli obblighi inerenti gli arresti domiciliari) e il parere favorevole dell’UEPE, concludeva per la ricorrenza dei presupposti della semilibertà (art. 48 op), ma non di quelli delle altre misure più favorevoli (artt. 47 e 47 ter op).

Ricorreva per cassazione la difesa del C.. Premesso lo svolgimento del processo che aveva portato alla sentenza di applicazione di pena attualmente in espiazione e lo stato attuale per cui il C. si trovava in regime di arresti domiciliari esecutivi con autorizzazione al lavoro (presso la soc. Flora Expert di (OMISSIS)), deduceva vizio di motivazione: il Tribunale aveva omesso di indicare il tipo di sentenza in esecuzione (applicazione di pena su richiesta delle parti) e la qualità dei fatti contestati (il C. non aveva posto in essere un’attività di approvvigionamento o di spaccio, ma solo di intermediazione, subito ripudiata); aveva menzionato tra le pendenze lo stesso fatto di droga inizialmente trattato in altra sede giudiziaria, un fatto di minaccia risalente al (OMISSIS) (e certamente archiviato) ed altro di minaccia e armi per cui non vi era stato rinvio a giudizio e per il quale a tempo debito sarebbe stata dimostrata l’innocenza; l’episodio del (OMISSIS) menzionato dai Carabinieri coincideva con l’arrivo a (OMISSIS) dello stesso C. con mezzi propri in piena notte e la sola compagnia del figlio; incomprensibilmente, poi, dalle positive informazioni dell’Uepe il Tribunale aveva tratto motivo per concedere la semilibertà e non, immotivatamente (se non per una pretesa immaturità dei tempi), le più favorevoli misure richieste dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare. Chiedeva l’annullamento con rinvio, limitatamente a tale aspetto, dell’ordinanza impugnata. Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., osservando come motivatamente il Tribunale avesse ritenuto insufficientemente dimostrata la completezza del percorso rieducativo, chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso, infondato, va respinto.

Nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza, con motivazione adeguata e logica, nell’uniformarsi ai principi che presiedono la materia, ha ritenuto insussistenti, allo stato, i presupposti per l’applicazione di misure alternative in astratto più favorevoli della accordata semilibertà, quali l’affidamento in prova al servizio sociale (per il quale è necessaria una prognosi positiva di rieducazione sociale e di prevenzione dal pericolo di commissione di nuovi reati) e la detenzione domiciliare (per la quale è necessaria, ancora una volta, una prognosi favorevole di prevenzione dal pericolo di recidiva), alla luce della inidoneità di tali misure a contenere la pericolosità sociale dimostrata dal soggetto richiedente con la condotta di reato in espiazione di pena e la segnalata violazione degli obblighi inerenti gli arresti domiciliari.

A fronte di questi argomenti, sorretti da adeguata e logica motivazione, si sollecita, da parte del ricorrente, una rilettura degli elementi di fatto non consentita in sede di legittimità.

Insindacabile, a maggior ragione, la gradualità – ritenuta necessaria dal giudicante – da usare nei confronti del condannato nella prudente concessione delle misure alternative alla detenzione.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese del processo (art. 616 c.p.p.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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