Cons. Stato Sez. III, Sent., 04-01-2012, n. 2 Libertà di circolazione e soggiorno Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – I signori S.P. e A.S. hanno impugnato la sentenza n. 1807/2011 del T.A.R. di Roma, con la quale è stato respinto il loro ricorso per l’annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di visto per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi in data 7.10.2010, sulla base della esistenza di una segnalazione a carico del signor S.P. ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera (d), della Convenzione di Schengen (ratificata e convertita, con L. n. 388 del 1993).

2. – La sentenza del T.A.R. è motivata dal fatto i ricorrenti non si sono attivati per dimostrare l’errore di persona che asseriscono, mentre la censura relativa alla mancata previa comunicazione dei motivi ostativi non viene accolta, dal momento che l’atto impugnato comunica i motivi ostativi al rilascio del visto di ingresso, offrendo altresì la possibilità di ottenere presso un apposito Ufficio ulteriori informazioni circa l’inammissibilità Schengen ravvisata dall’Amministrazione e quindi di dimostrare le proprie ragioni.

3. – Avverso la sentenza del T.A.R., gli appellanti lamentano di non aver avuto, prima che il provvedimento di rigetto fosse adottato, la comunicazione ex art.10 bis della L. n. 241 del 1990 e perciò neppure la possibilità di dimostrare tempestivamente l’evidente errore di persona intervenuto, dato che il signor P. S. non era mai uscito dall’India prima di allora. Contrariamente a quanto afferma la sentenza, il signor P. S., dopo il provvedimento di rigetto del visto, si era immediatamente attivato, inoltrando la richiesta scritta di informazioni, che era stata, peraltro, già esibita in sede di ricorso di primo grado. La risposta successivamente pervenuta ha consentito al signor Singh di individuare la Germania come paese fonte della segnalazione, ma solo in un secondo tempo. In tal modo egli ha potuto successivamente chiarire con le autorità tedesche, inviando fotografie e impronte digitali, che la segnalazione riguardava un omonimo con data e luogo di nascita diversi dai suoi.

4. – La causa è andata in decisione all’udienza del 25 novembre 2011. Il Collegio ha ritenuto di decidere direttamente nel merito la causa dato il prescritto preavviso alla parte presente.

5. – L’appello è fondato. Il provvedimento a suo tempo adottato deve essere annullato per difetto di motivazione e per insufficiente istruttoria nonché per la violazione delle disposizioni di cui all’ articolo 10 bis della L. n. 241 del 1990.

5.1. – La posizione dell’appellante che ha richiesto il visto per lavoro subordinato, dopo lo scambio di comunicazioni con le autorità tedesche che hanno accertato l’errore di persona, richiede un nuovo esame da parte dell’autorità amministrativa competente.

5.2. – La indicazione di una segnalazione ex Trattato di Schengen – priva della indicazione del paese di provenienza – non costituisce, per la sua genericità, una motivazione sufficiente del provvedimento di rigetto del visto, ma dovrebbe semmai giustificare un proseguimento di attività istruttoria.

5.3. – Tale difetto, incidendo sulla motivazione, non è sostituibile dalla mera indicazione della procedura per ottenere le relative informazioni. Quest’ultima non può infatti costituire una forma di motivazione per relationem, non essendo l’informazione immediatamente accessibile e, anzi, potendosi presumibilmente ritenere che l’informazione non sia in possesso dell’autorità che emette l’atto.

5.4. – L’autorità amministrativa competente non è perciò posta in grado – anche volendo – di assicurare compiutamente il grado di garanzia e trasparenza dell’attività amministrativa richiesto dalla L. n. 241 del 1990 ed in particolare dal rispetto – non meramente formale – delle disposizioni di cui all’articolo 10 bis.

6. – L’appello è conseguentemente accolto.

Naturalmente resta integro il potere-dovere dell’amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza degli interessati, ovviamente tenendo questa volta conto delle acquisizioni sopravvenute.

7. – Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto accoglie il ricorso presentato in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Marco Lipari, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Dante D’Alessio, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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