Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-11-2011, n. 43734 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 21/1/11 il Tribunale di Sorveglianza di Roma accoglieva il reclamo di C.S. avverso il D.M. 7 maggio 10 che prorogava per due anni la sua sottoposizione al regime penitenziario differenziato di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 41 bis.

Il giudice rilevava come il decreto, giusta le indagini in corso della DDA di Napoli, fondasse sulla perdurante attività criminosa del clan camorristico di appartenenza del soggetto ("Calone- Sorrentino", da ultimo assorbito nel più ampio cartello criminale denominato "Nuova Camorra Flegrea"), attivo nell’area di (OMISSIS) ed operante nel settore delle estorsioni in danno dei commercianti e degli imprenditori della zona, nonchè sul ruolo di spicco del C., definitivamente condannato per associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso in tentato omicidio, estorsioni e rapine aggravate ex L. n. 203 del 1991, art. 7, la recente condanna definitiva per associazione di tipo mafioso e reati fine di altri esponenti del sodalizio, la ripetuta sottoposizione del soggetto alla libertà vigilata con obbligo di soggiorno.

Il Tribunale, tuttavia, riteneva il decreto carente sia in ordine alla dimostrazione della esistenza della perdurante vitalità del gruppo criminale di appartenenza sia in ordine alla dimostrazione della permanenza del ruolo di vertice rivestito dal C.: sotto il primo profilo erano troppo generiche e risalenti nel tempo le indicazioni per cui erano presenti sul territorio tali E. A. (peraltro in seguito deceduto) e V.S., che avrebbero operato in sinergia con il clan del C. per porre in essere attentati, risalenti a più di un anno prima, in danno di opposte consorterie; e del pari generiche le indicazioni per cui i familiari del C. e quelli di altri membri del gruppo manterrebbero un elevato tenore di vita;

sotto il secondo profilo i trascorsi di vertice giudiziariamente accertati del C. risalivano a fatti commessi tra il (OMISSIS) e il C. stesso risultava referente per la zona di (OMISSIS) di R.B. (non di V.);

inoltre nello stesso decreto di proroga vi era una decisiva contraddizione lì dove, mentre DDA e DNA riferiscono chiaramente del contrasto tra il clan di C. e quello di D.D., nel decreto si definisce il C. elemento di spicco del clan D., diffondendosi sulla perdurante operatività di questo (a indiretta dimostrazione della attuale pericolosità del C.).

Di qui, nonostante i trascorsi penali e di prevenzione indubitabilmente gravi del soggetto, la revoca del decreto.

Ricorreva per Cassazione il Procuratore presso Direzione Nazionale Antimafia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione:

premesso che in caso di proroga del regime speciale, per disattendersene le ragioni, doveva accertarsi un mutamento della situazione che aveva giustificato il primo decreto applicativo, nel caso in esame le indagini in corso dimostravano la perdurante attività criminale del gruppo (inopinatamente omessa dal Tribunale la significativa circostanza che alcune delle estorsioni erano poste in essere da stretti familiari del C.), in una situazione temporale prossima all’attualità; ininfluente lo sfortunato lapsus del decreto relativo al clan D’Ausilio, pacificamente contrapposto nella zona (OMISSIS) a quello del C., per come emergeva da tutte le sentenze in atti; l’attuale ruolo di vertice del soggetto, infine, derivava proprio dai nuovi assetti criminali dell’area flegrea (rioni di (OMISSIS)), caratterizzati dall’alleanza del gruppo di C. con quello di S. P., in violenta contrapposizione con quello di D. D..

Chiedeva pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C, condividendo le doglianze del ricorrente in ordine all’insufficiente verifica del Tribunale – a fronte di un decreto di proroga – circa l’attuale pericolosità del detenuto, chiedeva anch’egli l’annullamento con rinvio del provvedimento.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Non è vero in linea di diritto che in caso di proroga della sospensione delle regole del trattamento ordinario debba essere l’interessato a provare il venire meno delle ragioni del provvedimento genetico. E’ vero il contrario: onde evitate un’indebita inversione dell’onere della prova, sarà l’accusa a dover dimostrare il perdurare nel tempo delle ragioni del diverso trattamento carcerario del detenuto. Si veda in proposito Cass., 1, sent. n. 15283 del 30/3/06, ric. Orefice, rv. 234844: "La motivazione sulla base della quale il tribunale di sorveglianza respinga il reclamo proposto dal detenuto avverso il decreto di proroga del regime differenziato di cui all’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario non può basarsi sul presupposto che gravi sull’interessato l’onere di dimostrare la cessazione dei collegamenti con la criminalità organizzata, dovendo essa invece contenere la valutazione critica degli elementi sui quali si basa il decreto di proroga; elementi che non possono consistere nella semplice riproduzione della biografia delinquenziale del condannato, non accompagnata da riferimenti ad altre e concrete circostanze idonee a provare l’attuale pericolosità del soggetto". Correttamente, pertanto, nel caso in esame il Tribunale ha ricercato un fondamento attuale per la proroga della sospensione delle dette regole di trattamento ordinario e motivatamente (con giudizio incensurabile in questa sede di legittimità, in quanto coerente e privo di vizi logici: v. S.U., n. 25080 del 28/5/03, Pellegrino, rv. 224611; sez. 1, n. 48494 del 9/11/04, Santapaola, rv. 230303) ha ritenuto di non ravvisarle per la risalenza nel tempo dei segnali sia di vitalità della cosca di appartenenza che (al di là delle contraddizioni o lapsus contenuti nel decreto applicativo) di permanenza del soggetto in ruoli di vertice. A tali considerazioni il ricorrente ha potuto contrapporre solo opposte valutazioni di fatto sulla prossimità temporale alla attualità delle vicende considerate ed indeterminate affermazioni sul permanente ruolo di vertice dal C., genericamente basate sui nuovi assetti criminali dell’area flegrea.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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