T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 04-01-2012, n. 4

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente fa presente essere abilitato alla vendita di esplosivi e armi e di essere rappresentante di un’armeria sita in Pescara; chiese quindi il rilascio dell’autorizzazione di polizia per il porto di pistola, negato con il provvedimento in questa sede impugnato.

A sostegno deduce il travisamento dei fatti nonché l’illogicità e l’assenza della motivazione. Il diniego risulterebbe privo di una congrua motivazione relativa alle ragioni soggettive inerenti all’attività svolta dal ricorrente.

Resiste in giudizio l’amministrazione che contesta il contenuto del ricorso concludendo in conformità.

Nel corso della pubblica udienza del 15 dicembre 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

Motivi della decisione

Oggetto del presente ricorso è il Provv. del 9 febbraio 2010 emesso dal prefetto di Pescara che ha rigettato l’istanza del ricorrente volta a ottenere il rilascio della licenza di pistola per difesa personale.

Sulla questione del porto d’armi vanno sottolineati alcuni punti fermi: il rilascio e il rinnovo del porto d’armi non costituiscono un diritto del cittadino, ma un suo interesse che cede a fronte del superiore interesse pubblico alla sicurezza;

La normativa vigente e segnatamente il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), in particolare l’art. 42, consentono all’autorità di effettuare un giudizio prognostico e altamente discrezionale, ovviamente in via preventiva, sull’opportunità di rilasciare o rinnovare il porto d’armi.

In sostanza, tra l’indubbio interesse del cittadino a portare un’arma e il superiore interesse alla tranquillità pubblica, il primo deve cedere il passo al secondo, ove ne sussistano le ragioni. Va poi aggiunto come nel nostro Paese il monopolio dell’uso della forza per tutelare l’ordine pubblico spetta allo Stato e alle forze dell’ordine, per cui la concessione di un porto d’armi costituisce pur sempre un’eccezione. L’arma per difesa personale deve essere, infatti, una necessità reale e non un’opzione personale per situazioni meramente ipotetiche; quando l’art. 42, comma 3, del R.D. n. 773 del 1931, concede all’Autorità la facoltà di autorizzare il porto d’armi, il presupposto cogente è il "dimostrato bisogno" per potere beneficiare di un’eccezione; in tale contesto, l’Amministrazione non sarebbe neppure tenuta a motivare la "non necessità", dovendosi limitare a considerare soli i dati allegati, se concreti e sufficienti (Tar Napoli, V, n. 1188/2.3.2009).

Il porto d’armi, infatti, non costituisce un’ordinaria autorizzazione di polizia che serve a rimuovere un limite a una situazione soggettiva personale, ma è un permesso in deroga al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e all’art. 4, comma I della L. n. 110 del 1975; di qui l’opportuna rigorosità, rappresentando pur sempre un modo per aumentare le armi in circolazione; la preesistenza di autorizzazioni e/o rinnovi, non esime da una valutazione attuale e concreta delle circostanze di fatto addotte (Consiglio di Stato, VI, n. 2450 del 22.5.2008).

Ne consegue che in tale materia l’amministrazione può ben decidere di adottare una "politica" più restrittiva rispetto al passato.

Infine, l’ampia discrezionalità concessa in tale peculiare e delicata materia all’amministrazione implica, sulla base dei noti principi enucleati dalla L. n. 241 del 1990, un onere motivazionale rinforzato, soprattutto quando l’interessato abbia goduto per anni del porto d’armi senza abusarne e senza che sussistano indizi che la sua condotta sia mutata in peggio.

In sostanza, due sono gli aspetti decisivi sulla cui base l’amministrazione può decidere di non concedere un permesso di porto d’armi: il primo è soggettivo, ove il beneficiario abbia con la sua condotta determinato una carenza della sua affidabilità ovvero si trovi in condizioni di non avere necessità di un porto d’armi. L’amministrazione può altresì valutare il fatto che l’interessato non abbia per lungo tempo avuto concreta necessità di utilizzare l’arma.

L’altro aspetto è di tipo per così dire oggettivo, determinato da un miglioramento delle condizioni dell’ordine pubblico nella zona interessata ovvero da un aumentato pericolo che malintenzionati si possano impadronire dell’arma.

Sulla base dei noti principi di trasparenza, sia l’aspetto soggettivo sia quello oggettivo devono trovare un puntuale riscontro nella motivazione del provvedimento.

Ciò premesso, il presente ricorso va esaminato in dettaglio.

Venendo al caso in esame, il rifiuto di rilascio del porto di pistola per difesa personale risulta motivato da un duplice ordine di considerazioni: da un lato in quanto nella pregressa attività svolta dal ricorrente non è risultato emergere mai un serio pericolo per la sua incolumità e d’altro lato in considerazione dei numerosi e risalenti precedenti penali dell’interessato che giustificavano un giudizio prognostico negativo sulla capacità di abusare delle armi stesse.

La semplice attività svolta dall’interessato non è sufficiente per giustificare il rilascio dell’autorizzazione richiesta, per cui il diniego appare allo stato immune dai vizi indicati nel ricorso; ogni altra considerazione riguarda il merito discrezionale non sindacabile in questa sede.

Per le considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato, laddove le spese di giudizio, stante la peculiarità della vicenda, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, Estensore

Michele Eliantonio, Consigliere

Dino Nazzaro, Consigliere
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *