Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-11-2011, n. 43733 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia dichiarava inammissibile la domanda di detenzione domiciliare avanzata da M.M., e respingeva quella volta alla concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova.

Osservava, a ragione dell’inammissibilità, che la richiesta di detenzione domiciliare era generica e doveva intendersi riferita alla misura prevista dalla L. n. 354 del 1975, art. 47, comma 1 bis. Non ricorrevano dunque i presupposti previsti da tale disposizione, perchè l’istante doveva ancora scontare una pena superiore a due anni. Il rigetto dell’affidamento in prova veniva giustificato avuto riguardo ai precedenti e al pericolo di recidiva.

2. Ricorre l’interessato personalmente e chiede l’annullamento del provvedimento.

2.1. Con il primo motivo denunzia che il provvedimento impugnato non era mai stato notificato al suo difensore di fiducia, assumendo che il vizio determinava la nullità del provvedimento stesso.

2.2. Con il secondo e il terzo motivo denunzia omessa risposta e vizi di motivazione in ordine alla declaratoria d’inammissibilità della domanda subordinata di detenzione domiciliare.

Afferma che nell’istanza si faceva riferimento alle sue gravi condizioni di salute (invalido, con una gamba amputata, la sue condizioni si erano aggravate a seguito di un sinistro del dicembre 2009); erroneamente perciò il Tribunale aveva fatto riferimento alla misura di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 47, comma 1 bis, quando era invece evidente dal tenore dell’istanza che essa si riferiva alla misura di cui al comma 1.

Sott’altro aspetto deduce che il Tribunale aveva omesso di considerare le offerte di lavoro, documentate, che avrebbero consentito al ricorrente un proficuo percorso di risocializzazione.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il primo motivo è all’evidenza infondato.

La notifica non inerisce al profilo della perfezione e della validità dell’atto, ma solo a quello della comunicazione e quindi della sua efficacia. Sicchè la prospettata mancanza di notificazione del provvedimento impugnato al difensore può al più, se sussistente, essere motivo di richiesta di rinnovazione della notificazione o di restituzione nel termine per impugnare; ovvero, dopo che è stato comunque proposto tempestivamente ricorso personale, di richiesta di termine per esercitare più ampiamente la facoltà di impugnazione a mezzo di difesa tecnica producendo ulteriore ricorso o motivi nuovi. Tali richieste non sono state tuttavia avanzate.

2. Il secondo motivo rivolto alla declaratoria di inammissibilità della istanza di detenzione domiciliare, appare invece fondato.

La domanda subordinata dell’interessato, volta all’ottenimento di tale misura, era motivata pressochè esclusivamente, e comunque prevalentemente, sulla scorta di ragioni di salute, che venivano altresì fatte oggetto di specifica allegazione documentale.

Per conseguenza l’istanza, che evocava l’applicazione dell’art. 47 ter ord. pen., non poteva essere intesa, come è stato fatto nel provvedimento impugnato, come esclusivamente rivolta ad ottenere la misura disciplinata dal comma 1 bis di detta disposizione, in relazione alla quale non sussistevano i presupposti del tetto di pena da espiare, ma andava senz’altro, se non soprattutto, riferita anche alla previsione dell’art. 47 ter, comma 1, lett. c), in relazione alla quale non v’erano preclusioni relative alla pena e che andava dunque esaminata nel merito.

3. Le restanti censure del ricorrente, riferite alle proprie condizioni e alla meritevolezza dei benefici restano assorbite laddove riferite alla detenzione domiciliare.

Sono invece inammissibili, perchè di puro fatto, ove riferibili al diniego dell’affidamento in prova.

4. Il provvedimento impugnato, va dunque annullato, limitatamente alla declaratoria d’inammissibilità della istanza di detenzione domiciliale con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Perugia perchè proceda a nuovo esame della richiesta avanzata dal M., ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1, lett. d), ord. pen.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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