Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-11-2011, n. 43707

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Crema condannava U. N. alla pena di venti giorni di arresto e Euro 100,00 d’ammenda per il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, commesso il (OMISSIS).

2. Ricorre in favore dell’imputato il Procuratore generale presso la Corte di appello di Crema, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata denunziando violazione di legge. L’imputato era persona irregolarmente soggiornante e, sulla base dei principi affermati da Sez. U, sent. 24.2.2011, Alacev, la norma non era a lui applicabile.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. n. 16453 del 24/02/2011, Alacev, Rv. 249546, cui si richiama il Procuratore generale ricorrente e che il Collegio condivide, alla cui motivazione può farsi integrale riferimento, la fattispecie contestata in relazione a condotta posta in essere da cittadino irregolarmente soggiornante nello Stato deve considerarsi non più prevista dalla legge come reato a seguito della modifica del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, recata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), che ha comportato una "abolitio criminis", ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2, della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare.

2. La sentenza impugnata va per conseguenza annullata senza rinvio perchè il fatto contestato all’imputato ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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