Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-06-2012, n. 9792 Termini processuali rimessione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Nel giudizio vertente tra la s.r.l. Italian Ferries e la Banca Monte dei Paschi di Siena, sorta la necessità di accertare l’effettivo importo dei crediti vantati dall’Istituto bancario, il giudice istruttore del Tribunale di Brindisi nominava c.t.u. la dott.ssa D.G., alla quale affidava, all’udienza del 30 novembre 2004, i seguenti quesiti: "Esaminando le scritture contabili relative al rapporto contrattuale in oggetto, stipulato nel 1991 tra l’Italian Ferries s.r.l. e la Banca Monte dei Paschi di Siena, dica il c. t. u. se e quale sia il credito vantato dall’odierna istante, applicando gli interessi legali via via stabiliti nel tempo dal legislatore, o quelli inferiori o superiori che risultino dagli estratti conto bancari sino al 29 ottobre 1996, con il limite di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2 determinando, altresì, quali siano gli importi finali rispettivamente: (a) con anatocismo e capitalizzazione trimestrale, con e senza commissione di massimo scoperto; (b) con anatocismo e capitalizzazione annuale, con e senza commissione di massimo scoperto; (c) senza alcuna capitalizzazione.

Dica il c.t.u., in ipotesi di superamento del tasso limite di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2 quale sia il risultato finale non computando alcun tasso di interesse a partire dal 30 ottobre 1996, ovvero a partire da quando si è manifestato il superamento del tasso soglia".

2. – Espletato l’incarico, il presidente del Tribunale di Brindisi, con ordinanza in data 3 giugno 2005, liquidava al c.t.u. la complessiva somma di Euro 18.415,00, oltre IVA e CAP, di cui Euro 415,00 per spese borsuali.

3. – Il giudice del Tribunale di Brindisi, con ordinanza in data 12 novembre 2007, ha accolto l’opposizione della Banca Monte dei Paschi di Siena, proposta ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 e, per l’effetto, a parziale modifica del decreto impugnato, ha liquidato in favore del c.t.u. l’importo di Euro 3.000,00 per onorari e di Euro 415,00 per spese, oltre IVA e CAP come per legge.

3.1. – Il giudice ha, preliminarmente, ritenuto non imputabile alla parte ricorrente il superamento dei termini per proporre opposizione, stante l’errore di collazione del provvedimento da parte della cancelleria, che ha ingenerato disguidi in ordine al contenuto del provvedimento medesimo.

Nel merito, il giudice ha rilevato che la liquidazione dell’onorario è unica e va fatta in base al valore del credito controverso (pari, nel massimo, ad Euro 82.195,88), applicando gli scaglioni di cui al D.M. 30 maggio 2002.

4. – Per la cassazione di questa ordinanza la D. ha proposto ricorso, con atto notificato il 17 gennaio 2008, sulla base di cinque motivi.

Ha resistito, con controricorso, la sola MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., in nome, per conto ed in rappresentanza della Banca Monte dei Paschi di Siena.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11 come sostituito dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 e dell’art. 184-bis cod. proc. civ. e art. 153 cod. proc. civ.) si censura che il provvedimento impugnato abbia considerato il termine di venti giorni, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 per proporre opposizione, suscettibile di "sanatoria" ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ. Questa disposizione, ad avviso della ricorrente, non potrebbe trovare applicazione nei procedimenti impugnatori, ivi compreso quello di opposizione ai compensi.

Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, della L. n. 319 del 1980, art. 11 come sostituito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170; violazione dell’art. 184-bis cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. e dei principi in materia di onere della prova, anche sotto il profilo del vizio di motivazione) ci si chiede se l’astratta applicazione dell’art. 184-bis cod. proc. civ. possa anche essere estesa al caso concreto, stante la mancata allegazione di prova dell’effettivo verificarsi dell’esimente e se, in ogni caso, costituisca causa non imputabile il mancato controllo, da parte del soggetto a cui è rivolta la notifica, del contenuto e della natura degli atti notificati.

Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, della L. n. 319 del 1980, art. 11 come sostituito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170; violazione dell’art. 136 cod. proc. civ.;

erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) si sostiene che per la decorrenza del termine di opposizione sarebbe in ogni caso sufficiente – contrariamente a guanto ritenuto nell’ordinanza impugnata – la comunicazione rimessa ai difensori delle parti mediante raccomandata con ricevuta di ritorno contenente anche copia dell’ordinanza di liquidazione. Nella specie si rileva che la D., con propria raccomandata a.r.

spedita sia all’Avv. Marrazza sia all’Avv. Ruggeri, aveva richiesto il pagamento degli onorari liquidati dal Tribunale, rimettendo con la nota il provvedimento di liquidazione dell’organo giudicante, e che tale nota, con il relativo provvedimento allegato, pervenne ai destinatari, rispettivamente, il 20 giugno 2005 ed il 18 giugno 2005.

Ad avviso della ricorrente, tale comunicazione sarebbe di per sè sufficiente a far decorrere il termine perentorio di venti giorni per la proposizione dell’atto di opposizione.

2. – I tre motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

Premesso che l’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 184-bis cod. proc. civ. (nella formulazione anteriore all’abrogazione disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 applicabile ratione temporis), dovendo essere letto alla luce dei principi costituzionali di effettività del contraddittorio e delle garanzie difensive, trova applicazione non solo nel caso di decadenza dai poteri processuali di parte interni al giudizio di primo grado, ma anche nel caso di decadenza dall’impugnazione per incolpevole decorso del termine (Cass., Sez. 2^, 17 giugno 2010, n. 14627; Cass., Sez. 6-3, 29 luglio 2010, n. 17704), correttamente l’ordinanza impugnata ha ritenuto che l’opponente era incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, avendo la parte dedotto e dimostrato che il decreto di liquidazione – dalla cui comunicazione decorre il termine di venti giorni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 – era stato spillato ad un biglietto di cancelleria, rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica, riguardante altro procedimento civile, ed avendo il giudice del merito rilevato che ciò aveva precluso all’interessato la completa conoscenza dell’atto, incidendo negativamente sull’esercizio della facoltà di opposizione.

Nè a far decorrere il suddetto termine di venti giorni basta che il provvedimento di liquidazione dell’organo giudicante fosse allegato alla richiesta di pagamento fatta recapitare alle parti dall’ausiliario del giudice in cui favore era stato emesso il provvedimento stesso, giacchè alla comunicazione, a cura del cancelliere, prescritta dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 168 e 170 non può ritenersi equipollente, ai fini della decorrenza del termine di venti giorni per l’opposizione, la conoscenza che la parte abbia avuto aliunde del decreto di liquidazione (cfr. Cass., Sez. 3, 6 agosto 2002, n. 11758; Cass., Sez. 6-2, 18 febbraio 2011, n. 3989;

Cass., Sez. 2, 6 ottobre 2011, n. 20485).

3. – Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 319 del 1980 e del D.P.R. n. 352 del 1998, aggiornato con il D.M. 30 maggio 2002, nonchè erronea ed illogica motivazione.

Il quinto motivo prospetta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 319 del 1980 e del D.P.R. n. 352 del 1988, aggiornato con il D.M. 30 maggio 2002, sotto ulteriore profilo, nonchè erronea ed illogica motivazione.

4. – L’uno e l’altro motivo sono inammissibili per inidoneità del quesito, richiesto ex art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile.

Il giudice del merito ha ritenuto che, ai fini della liquidazione dell’onorario a percentuale spettante al consulente tecnico d’ufficio (nella specie incaricato di espletare un accertamento contabile in una controversia avente ad oggetto la rideterminazione del saldo di conto corrente bancario), deve aversi riguardo al valore del credito controverso, mentre non è consentito sommare gli onorari in relazione alle ipotesi di calcolo formulate dall’ausiliario del giudice travalicando i quesiti assegnatigli.

Ora, il quesito di diritto che accompagna il quarto motivo si limita a richiedere se "la tecnica di liquidazione degli onorari utilizzata dal c.t.u. dallo stesso tribunale con il provvedimento poi gravato sia conforme alle previsioni della L. n. 319 del 1980 e del D.P.R. n. 352 del 1988, aggiornato con il D.M. giustizia 30 maggio 2002". Ed il quesito formulato a conclusione del quinto mezzo sottolinea che la liquidazione "operata dal Tribunale in sede di opposizione non risulta conforme alle previsioni della L. n. 319 del 1980 e del D.P.R. n. 352 del 1988, aggiornato con decreto del Ministero della giustizia 30 maggio 2002, e in ogni caso non supportato da idonea motivazione", mentre sarebbe "corretto … il criterio di liquidazione utilizzato dal c.t.u. e recepito nel provvedimento avverso il quale fu proposta opposizione".

Ma si tratta di quesiti generici, perchè non individuano quale sarebbe il principio di diritto la cui auspicata applicazione ad opera della Corte possa condurre ad una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata.

Quanto al vizio di motivazione, poi, cui si accenna nel quesito conclusivo del quinto mezzo, manca l’indicazione sia del fatto controverso, sia delle ragioni per le quali la motivazione sarebbe insufficiente.

5. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso e condanna, la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida, in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 31 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012

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