Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-06-2012, n. 9791 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 13 dicembre 2006, il Giudice di pace di Messina ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto per vizi della merce venduta, avanzata da B.G. nei confronti delle società L.T.R. Service s.r.l. e Fowa s.p.a., compensando interamente tra le parti le spese processuali.

Per la cassazione del capo relativo alle spese di questa sentenza le società L.T.R. Service e Fowa hanno proposto ricorso, con atto notificato il 12 settembre 2007, sulla base di due motivi.

L’intimata non ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Entrato in vigore, il 2 marzo 2006, il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, mentre le sentenze pronunciate entro tale data dal Giudice di pace in cause a decisione secondo equità sono rimaste assoggettate al precedente regime di impugnazione, quelle pronunciate nello stesso tipo di cause a decorrere da tale data sono state rese impugnabili con appello, anche se emesse in giudizi iniziati in precedenza (art. 1 e art. 27, comma 1, del citato D.Lgs.).

Ne segue che tutte le sentenze del Giudice di pace che non siano state pronunciate entro la data di entrata in vigore del decreto, ma successivamente, come nel caso in esame, sono divenute suscettibili solo di appello; e la circostanza che siano pronunciate a decisione secondo equità rileva unicamente quanto ai motivi per cui ne è ammessa l’impugnazione, che in questo caso sono solo quelli per cui era prima ammesso il ricorso per cassazione (tra le tante, Cass., Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27339).

3. – La sentenza impugnata, depositata il 13 dicembre 2006 (e perciò assoggettata, ratione temporis, alla nuova disciplina), non poteva essere impugnata con ricorso per cassazione, ma solo con appello.

4. – Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 31 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012

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