Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-06-2012, n. 9788 Prezzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 139/2006 il Giudice di pace di Poggibonsi – adito da B.E. nei confronti di C.D., per ottenere la somma di 1.652,01 Euro, come prezzo di una fornitura di oggetti di falegnameria – condannò il convenuto a pagare all’attore 390,75 euro, riconoscendo all’acquirente il diritto al risarcimento dei danni, nella misura di 1.193,25 Euro, per il ritardo con cui la merce era stata consegnata.

Impugnata da B.E., la decisione è stata confermata dal Tribunale di Siena, che con sentenza n. 34/2008 ha rigettato il gravame B.E. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. C.D. si è costituito con controricorso.

Motivi della decisione

Con i primi due motivi di ricorso B.E. lamenta, rispettivamente sotto i profili di violazione di norme di diritto e di vizi di motivazione, che con la sentenza impugnata si è dato luogo a una integrale rilettura della vicenda da cui è sorta la controversia, diversa da quella adottata dal giudice di primo grado, con conseguente violazione sia del principio devolutivo, sia del giudicato che implicitamente si era formato.

La censura non è fondata, poichè oggetto di decisione, da parte del Tribunale, è stata la materia del contendere che proprio B. E. aveva portato alla sua cognizione, contestando di essere incorso in ritardi di sorta nella consegna dei materiali da fornire a C.D. e di dover quindi rispondere dei presunti danni che il convenuto assumeva essergliene derivati. Appunto su questa deduzione il giudice di appello ha pronunciato, disattendendola e pertanto confermando la parziale decurtazione, già operata dal Giudice di pace, dell’incontestato credito corrispondente al prezzo della vendita, il quale è stato diminuito dell’importo del risarcimento dovuto al compratore.

Con il secondo motivo di ricorso B.E. sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto provato il pregiudizio che C.D. a suo dire aveva subito.

Neppure questa censura può essere accolta, poichè si basa esclusivamente sulla negazione della decisività di una lettera, di cui nel ricorso – in violazione del principio di autosufficienza – non è riportato il preciso contenuto; lettera che peraltro è menzionata nella sentenza impugnata soltanto quale elemento di conferma di quanto già era risultato dalla prova testimoniale assunta, in ordine alla quale nessuna contestazione viene mossa dal ricorrente.

Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *