T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 04-01-2012, n. 82 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in trattazione la società Lavanderie dell’Alto Adige S.p.A., classificatasi al secondo posto della graduatoria definitiva (con una differenza di punteggio di punti n. 3,364), ha impugnato la determinazione dell’Amministratore delegato di A.M.A. S.p.A (di seguito, AMA) n. 378/2010 del 26.11.2010, con la quale si è provveduto all’aggiudicazione della gara di appalto per il servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, fornitura, logistica dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) e vestiario occorrenti per il personale di AMA per un periodo di mesi 48 al R.T.I. composto dalle società Sogesi S.p.A (di seguito, Sogesi)., Alsco Italia S.r.l. (di seguito, Alsco) e A.G. S.p.A. (di seguito, A.G.) nonché i verbali di gara, nella parte in cui è stata disposta l’ammissione, la favorevole valutazione e l’aggiudicazione provvisoria al R.T.I. ed i contratti eventualmente stipulati.

Ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1- Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, ossia del capitolato speciale e del disciplinare, per carenza di istruttoria e di idonea motivazione nonché per illogicità manifesta.

L’aggiudicataria non avrebbe presentato, in violazione del paragrafo 7.19 del disciplinare di gara, ove sarebbe richiesto a pena di esclusione, i rapporti di prova attestanti il rispetto delle specifiche tecniche con specifico riferimento alla solidità del colore.

2- Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, ossia del paragrafo III.1.3 del bando di gara, per carenza di istruttoria e di idonea motivazione nonché per illogicità manifesta.

La stazione appaltante avrebbe dovuto escludere il controinteressato R.T.I. ai sensi del paragrafo III.1.3 del bando di gara in quanto la società Sogesi sarebbe da sola in possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara di cui trattasi.

3- Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, ossia del paragrafo 10 del disciplinare di gara, per carenza di istruttoria e di idonea motivazione nonché per illogicità manifesta.

La commissione di gara avrebbe errato nella valutazione delle offerte tecniche delle parti e nell’attribuzione dei relativi punteggi con riferimento alle voci A 1), A 2), A 3) e B "Foggia" e "Dotazioni accessorie".

Ha, infine, richiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

L’AMA si è costituita in giudizio con comparsa di mera forma in data 26.1.2011.

La società controinteressata Sogesi si è, a sua volta, costituita in giudizio con comparsa di mera forma in data 12.1.2011 e con il ricorso incidentale, notificato in data 24.1.2011 e depositato in data 27.1.2011, ha impugnato i medesimi atti di cui al ricorso introduttivo, deducendone l’illegittimità, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla gara di cui trattasi della società ricorrente, per i seguenti motivi di censura:

1- Eccesso di potere per violazione dell’articolo 97 della Costituzione e della lex specialis di gara, per travisamento dei fatti, sviamento di potere, illogicità ed ingiustizia manifesta.

La sottoscrizione dell’offerta economica del legale rappresentante della società non risponderebbe al requisito della leggibilità richiesto a pena di esclusione dal disciplinare di gara e, pertanto, la stessa avrebbe dovuto essere esclusa. 2- Violazione e falsa applicazione dell’articolo 72 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ed eccesso di potere per violazione dell’articolo 97 della Costituzione e della lex specialis di gara, per travisamento dei fatti, sviamento di potere, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione della par condicio tra i partecipanti.

La medesima società avrebbe, altresì, omesso l’indicazione in lettere del prezzo offerto con riferimento alle singole voci.

3- Violazione e falsa applicazione dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per violazione dell’articolo 97 della Costituzione e della lex specialis di gara, per travisamento dei fatti, sviamento di potere, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione della par condicio tra i partecipanti.

La società avrebbe, infine, omesso di presentare l’autodichiarazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 con riferimento ai precedenti penali di cui alle lettere b) e c) della società Fin.L.A.A. s.p.a. che risulta essere il socio unico della società ricorrente, in quanto titolare della totalità delle sue azioni ( che è appunto una cd. s.p.a. unipersonale).

La ricorrente si è costituita sul ricorso incidentale in data 4.2.2011 deducendone l’infondatezza nel merito.

La controinteressata, con la memoria dell’11.2.2011, ha argomentatamente dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso principale del quale ha chiesto, in via subordinata alla trattazione del ricorso incidentale, il rigetto; quindi, con la successiva memoria del 14.2.2011, ha contro dedotto alle difese avversarie, insistendo per l’accoglimento del ricorso incidentale.

L’AMA, con la memoria del 14.2.2011, dopo avere ripercorso in punto di fatto l’intera vicenda, ha argomentatamente dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso principale del quale ha chiesto il rigetto.

Con l’ordinanza n. 625/2011 del 17.2.2011 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati.

Con l’ordinanza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 289/2011 del 15.6.2011, è stato accolto il ricorso cautelare ai fini della fissazione sollecita dell’udienza di merito ai sensi dell’articolo 55, comma 10, c.p.a. .

La controinteressata Sogesi ha depositato in atti il contratto di appalto stipulato il 12.7.2011 in data 4.11.2011.

La ricorrente, con la memoria del 10.11.2011, ha ribadito i motivi di censura di cui al ricorso introduttivo, insistendo per il suo accoglimento.

Sogesi ha ribadito le proprie difese con la memoria del 2.12.2011.

Infine AMA, con la memoria dell’1.12.2011, ha ulteriormente contro dedotto, insistendo per il rigetto nel merito del ricorso introduttivo.

Alla pubblica udienza del 15.12.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Con l’ordinanza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 289/2011 del 15.6.2011, premesso di avere ritenuto " … ad un primo sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris dell’appello, atteso che il primo motivo di ricorso incidentale di primo grado, positivamente apprezzato dal TAR nell’ordinanza gravata, relativamente alla questione dell’illeggibilità della firma, non appare fondato; .." e che "occorra un rapido approfondimento del merito in relazione ai motivi del ricorso principale di primo grado;", è stato accolto il ricorso cautelare ai fini della fissazione sollecita dell’udienza di merito ai sensi dell’articolo 55, comma 10, c.p.a. .

Il Collegio prende atto del contenuto della predetta ordinanza e ritiene di poter prescindere dall’esame del ricorso incidentale in relazione alla infondatezza nel merito del ricorso principale.

Il paragrafo 7.19 del disciplinare di gara, dispone che, nella busta B-Documentazione tecnica, debbano essere contenuti, a pena di esclusione, i "Rapporti di prova … attestanti la rispondenza … rispetto alla specifica tecnica dei seguenti tessuti …".

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto che, mentre le specifiche tecniche dei tessuti attenevano anche alla solidità dei colori, mancherebbero i rapporti di prova con riferimento alla detta solidità dei colori, per i tessuti bicolore relativamente al colore bordeaux e, per i restanti tessuti indicati in ricorso, asseritamente del tutto).

Al riguardo si ritiene che sia sufficiente a dimostrare l’infondatezza del relativo motivo di censura il richiamo al chiaro tenore testuale della risposta fornita da parte della stazione appaltante alla domanda n. 6 in sede di chiarimenti – che hanno valore vincolante per l’amministrazione proprio in quanto finalizzati a chiarire i passaggi della lex specialis di gara che si prestino eventualmente ad una interpretazione non univoca e comunque a puntualizzare l’ambito delle clausole del bando – come pubblicata sul sito istituzionale della stessa amministrazione ed a disposizione di tutti gli interessati, nella parte in cui viene rilevato, alla lettera c), testualmente che "I rapporti di prova deve devono rispecchiare le caratteristiche tecniche previste dal capitolato d’Appalto fatto salvo la solidità del colore.".

Quanto ai chiarimenti pubblicati sul sito web della stazione appaltante, indipendentemente da ogni questione circa la validità delle comunicazioni relative alla gara inserite sul predetto sito web, mancando al riguardo qualsiasi precisazione nel bando di gara, i chiarimenti possono considerarsi ammissibili se contribuiscono, attraverso un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio di una disposizione del bando (C.d.S sez. V, 13 luglio 2010, n. 4526).

Nel caso di specie l’articolo 8 del disciplinare, espressamente dedicato alla campionatura, prevedeva che sarebbe stato possibile presentare campionature con tessuti di colorazione diversa "fatta salva la rispondenza delle caratteristiche tecniche previste nelle rispettive schede tecniche"; e un operatore interessato chiedeva di conoscere come ci si dovesse regolare con i rapporti di prova per la solidità dei colori.

Dal tenore della risposta fornita al quesito è evidente che la stazione appaltante ha ritenuto che la solidità del colore non dovesse essere comprovata in sede di allegazione dei relativi rapporti di prova, esonerando espressamente dal relativo obbligo le imprese partecipanti alla gara, e, pertanto, la loro mancanza non avrebbe potuto comportare la necessaria esclusione della società aggiudicataria.

Altrettanto infondato è il secondo motivo di censura, con il quale è stato dedotto che il R.T.I. aggiudicatario doveva essere escluso ai sensi del paragrafo III.1.3 del bando di gara in quanto anche la mandataria, oltre alla Alsco, sarebbe stata da sola in possesso di tutti i requisiti tecnici ed economici richiesti ai fini della partecipazione alla gara di cui trattasi.

Il richiamato paragrafo disponeva testualmente che "non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di 2 o più imprese che anche avvalendosi di società terze nelle modalità di seguito riportate siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto".

La stazione appaltante si è posta il problema al riguardo e, difatti, in un primo momento, nella seduta dell’8.4.2010, aveva disposto l’ammissione con riserva del R.T.I. aggiudicatario (avendo accertato il possesso di tutti i requisiti di cui trattasi da parte della sola società Alsco), sciogliendo, quindi, nella successiva seduta del 27.5.2010, in sede di sub-procedimento di comprova del possesso effettivo dei requisiti dichiarati ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006, la detta riserva, nel senso di avere accertato, invece, l’assenza di tutti i requisiti di cui sopra in capo alla mandataria Sogesi ed alla mandante A.G. per potere concorrere singolarmente, alla luce della documentazione prodotta dal RTI.

In punto di diritto si premette che, sebbene secondo un certo orientamento, la clausola inserita nel bando di gara che preveda limitazioni alla possibilità di associarsi in ATI per le imprese che singolarmente sarebbero in grado di partecipare alla gara, pur non essendo imposta da alcuna disposizione normativa (ma contenuta in una indicazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato), è legittima, in quanto l’introduzione della menzionata limitazione rientra tra le opzioni a disposizione della stazione appaltante, da esercitare in relazione alle specifiche caratteristiche del mercato oggetto della procedura (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4145), di recente è stato sostenuto che non vi sia alcun limite legale ad associarsi in ATI per imprese già autonome e che, pertanto, sarebbe illegittimo precludere la partecipazione in ATI di società che avrebbero i requisiti per partecipare anche singolarmente, non vigendo alcun espresso divieto legale in tal senso.

Deve invece ritenersi non rilevante, sul punto, il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 7 febbraio 2003 n. AS251 – nel quale si sottolinea il rischio che il modello del raggruppamento possa evolvere a strumento di collaborazione restrittivo della concorrenza, attuale o potenziale-, in quanto detto parere è finalizzato a suggerire alle stazioni appaltanti, "pur nel silenzio della legge", di "limitare la possibilità di associarsi in RTI da parte di due o più imprese, che singolarmente sarebbero in grado di soddisfare i requisiti finanziari e tecnici per poter partecipare alla gara" e ciò anche in considerazione della circostanza che nel diritto comunitario il raggruppamento temporaneo di imprese è considerato uno strumento pro-competitivo, il cui utilizzo non è limitato alle imprese prive dei requisiti individuali di qualificazione, rientrando, pertanto, la questione piuttosto nella discrezionalità del legislatore (TAR Lazio-Roma, 27 ottobre 2011, n. 8367).

E, comunque, anche nel caso in cui si ritenesse la legittimità della predetta clausola (non impugnata da alcuna delle parti del giudizio), la stessa non potrebbe che essere interpretata nel senso che, ai fini della comminatoria dell’esclusione, è necessario che almeno due delle imprese riunite siano in possesso singolarmente di tutti i requisiti tecnici ed economici richiesti ai fini della partecipazione alla gara.

In punto di fatto si premette, poi, da un lato, che il paragrafo 7.3.2. del disciplinare richiedeva la "dichiarazione …. in ordine al fatturato specifico, nel settore oggetto di gara ( noleggio e lavaggio di abbigliamento di lavoro e dispositivi di protezione personale) realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando e che dovrà essere pari ad almeno E/tot. 9.000.000,00." ed il successivo paragrafo 7.4, " Capacità tecnica e professionale". richiedeva la "dichiarazione … contenente l’elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 ( tre) anni, precedenti la data di pubblicazione del bando, con indicazione degli importi, date e destinatari, pubblici e privati di cui almeno uno con un fatturato nel medesimo triennio non inferiore a E. 1.500.000,00 nel settore oggetto della gara;", e, dall’altro, che l’oggetto specifico dell’appalto di cui trattasi consiste nel "servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, fornitura, logistica dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) e vestiario occorrenti per il personale dell’AMA".

Sul punto il Collegio osserva come non sia stato fornito nemmeno un principio di prova circa il possesso da parte della sola società Sogesi dei requisiti di cui sopra; la ricorrente ne deduce induttivamente il possesso basandosi sul fatturato globale nel triennio di Sogesi nonché su di uno studio della Bocconi non specifico sul punto (e che si ritiene essere avulso e pertanto del tutto inconferente nel caso di specie), ma non specifica in alcun modo né il valore economico dell’attività di noleggio e lavaggio degli indumenti utilizzati in ambito sanitario né quale sia il valore economico della quota di mercato spettante al riguardo a Sogesi.

Tuttavia, a parte che non si ritiene che gli argomenti di cui sopra costituiscano un valido principio di prova al riguardo (mancanza cui non si può supplire, secondo un consolidato orientamento nella materia, attraverso una verificazione o una consulenza tecnica d’ufficio), comunque, ciò che rileva in questa sede è proprio la specificità del servizio posto a gara ai fini della verifica del possesso dei richiesti requisiti.

E, al riguardo, persuadono le argomentazioni spese da parte della difesa di Sogesi, come sostenute dalla documentazione in atti, con particolare riguardo al requisito di cui al paragrafo 7.3.2 del disciplinare di gara.

Ed infatti il detto paragrafo fa testualmente riferimento "al fatturato specifico, nel settore oggetto di gara (noleggio e lavaggio di abbigliamento di lavoro e dispositivi di protezione personale)" mentre Sogesi ha un fatturato rilevante con riferimento, nello specifico, in prevalenza ai servizi di noleggio e lavaggio in ambito sanitario, e, pertanto di biancheria ospedaliera, che, effettivamente, si ritiene di dovere tenere distinto dal noleggio e lavaggio di abbigliamento di lavoro in generale, tenuto conto della circostanza che, comunque, si tratta, nel primo caso, pur sempre, di dispositivi medici a tutti gli effetti, assoggettati a trattamenti differenti e particolari.

Peraltro alla predetta argomentazione, sostenuta dalla difesa di Sogesi sin dalla prima memoria difensiva, nulla è controdedotto nello specifico da parte della difesa della ricorrente che si è limitata a ribadire la propria censura, insistendo affinché fosse disposta al riguardo una apposita consulenza tecnica d’ufficio.

Ha, invece, ribadito la mancanza di una idonea motivazione a supporto dello scioglimento in senso positivo della precedente riserva ai fini dell’ammissione alla gara del RTI aggiudicatario sotto il profilo che interessa, attesa la mancata indicazione puntuale della documentazione sulla base della quale è giunta alle suddette conclusioni.

Effettivamente il verbale del 29.4.2010 sul punto è particolarmente sintetico laddove si limita a rilevare che la commissione "procede a verificare la documentazione presentata … in risposta alla richiesta di chiarimenti ai sensi dell’articolo 46 …", e il successivo verbale del 27.5.2010, in modo altrettanto sintetico, rileva che "la commissione esamina con esito positivo la documentazione prodotta dal RTI costituendo … riscontrando che detta documentazione conferma l’assenza in capo alle società Sogesi …. Di tutti i requisiti economici e tecnici per concorrere singolarmente alla presente procedura, come dalle stesse dichiarato …".

Si ritiene, tuttavia, che il contestato aspetto della carenza di una approfondita motivazione al riguardo, sia superato dalle considerazioni in merito di cui in precedenza e sulla base delle quali si è sostanzialmente ritenuto che Sogesi non fosse in possesso di tutti i requisiti richiesti.

E, conclusivamente sul suddetto motivo di censura, è sufficiente la mancata dimostrazione del possesso del requisito in questione per rendere irrilevante la verifica del possesso da parte di Sogesi dell’ulteriore requisito di capacità di cui al paragrafo 7.4. del disciplinare.

Infine è ancora infondato nel merito il terzo ed ultimo motivo di censura con il quale è stato contestato il punteggio attribuito dalla commissione all’offerta tecnica presentata dal RTI ritenuto non congruo.

Ed infatti, atteso lo scarto minimo di punteggio tra le due interessate, assestantesi su punti n. 3,364, la ricorrente cerca di dimostrare l’illogicità per alcune delle voci indicate del punteggio attribuito, al fine di recuperare il suddetto scarto e di assicurarsi, conseguentemente, l’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi.

Al riguardo si premette che, secondo un consolidato orientamento in materia, in una gara pubblica, in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnico-discrezionale effettuata da parte della commissione ai fini dell’attribuzione del punteggio spettante per le singole voci non sfugge, aprioristicamente, al sindacato del giudice amministrativo, il cui compito primario è proprio quello di verificare se l’utilizzo delle regole tecniche sia avvenuto in conformità ai criteri di logicità, congruità e ragionevolezza e se sia ancora prima avvenuto sulla base di un corretto apprezzamento del fatto.

Nel caso di specie non si ritiene che sussistano le indicate fattispecie della illogicità con riferimento alle singole voci indicate in ricorso.

Si premette che nel disciplinare di gara la stazione appaltante aveva previsto una sub-parametrazione degli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, individuando, inoltre, per ciascun sub-parametro un sub-punteggio massimo ad esso attribuibile, il che ha consentito una maggiore specificità del giudizio affidato alla discrezionalità tecnica della commissione; peraltro, la commissione non si è sottratta all’ulteriore onere di motivare puntualmente, con riferimento a ciascuna voce, sebbene in modo sintetico, le ragioni dell’attribuzione del relativo giudizio e conseguente punteggio; ed è proprio alla luce delle richiamate succinte motivazioni che può fondatamente ritenersi che non emerga alcuna illogicità al riguardo.

Andando nello specifico, quanto alla voce A 1) la differenza di punteggio è agevolmente e comprensibilmente spiegabile alla luce della circostanza che il RTI ha offerto entrambe le possibili modalità di rilevazione delle misure, ossia la rilevazione sartoriale ed il bodyscanfit, assicurando una notevole duttilità a seconda delle esigenze nello specifico rilevanti.

Quanto alla successiva voce A 2) "tecnologia utilizzata per l’esecuzione dei controlli di conformità", la differenza di punteggio di punti n. 0,75, di per sé non irrilevante, appare adeguata con riferimento alla riconosciuta superiorità dell’offerta della ricorrente cui è stato attribuito il giudizio di "ottimo", essendo, invece, al RTI riconosciuto soltanto il 70% del totale del punteggio massimo attribuibile per la suddetta voce, avendo conseguito il giudizio di "distinto" in quanto facente ricorso a sistemi tradizionali per i controlli di conformità.

Quanto alla successiva voce A 2) " Gestione delle scorte", effettivamente il giudizio attribuito non appare supportato da una idonea motivazione che appare essere invece frutto di un mero refuso in quanto riportante pedissequamente la motivazione rispettivamente addotta con riferimento alla voce che precede relativa alle "modalità e tempi di ritiro dei capi sporchi"; la differenza di punteggio, con riferimento alla detta specifica voce, è di punti n. 0,60 in favore del RTI.

Quanto alla successiva voce B) " Conformità dei DPI", vengono contestate le sottovoci "Composizione" (differenza di punteggio di punti n. 1,50 in favore del RTI), "Foggia" ( differenza di punteggio di punti n. 1,50 in favore del RTI) e "Dotazioni accessorie" (differenza di punteggio di punti n. 0,90 in favore del RTI); al riguardo si osserva, quanto alla prima voce, che, dal tenore della motivazione, si ricava che, mentre il RTI ha offerto valori superiori per la maggior parte dei capi, invece la ricorrente lo ha fatto solo per un numero limitato di capi ( e rimane una mera affermazione di principio la circostanza che "molti dei tessuti proposti da LAA ( ossia la società ricorrente) presentavano migliorie rispetto alle specifiche richieste dal capitolato che la commissione di gara ha completamente ignorato"); quanto alla seconda voce, che la valutazione soltanto di buono alla ricorrente non è dovuta esclusivamente alla mancanza (contestata infondatamente vista la mancanza del relativo polsino) del taglio a camicia nelle maniche, come velatamente dedotto in ricorso, ma anche alle ulteriori circostanze ivi indicate esemplificatamente come riferite alle dimensioni delle tasche per la tuta intera da officina od alla patta del pantalone da uomo estivo di ridotte dimensioni, sulle quali nello specifico alcunché è dedotto in ricorso; quanto, infine, alla terza voce, il riferimento è consistente per l’offerta del RTI tenendo conto non solo della tipologia delle cerniere, ma anche di numerosi altri elementi ivi indicati in abbondanza e che pur essendo elementi intrinseci all’abbigliamento proposto vengono premiati con riferimento alla loro particolare tipologia, essendo stati, pertanto, considerati, in modo non illogico, effettivamente come "di interesse operativo aziendale".

In ultimo la ricorrente si lamenta del’attribuzione al RTI del punteggio di n. 10 punti per l’anticipata consegna degli abiti prevista dal RTI, come da parte della ricorrente, in 60 giorni, con l’attribuzione conseguente del medesimo punteggio ad entrambe. Non è dato cogliere l’essenza e l’effettivo significato del predetto motivo di censura, essendosi limitata la ricorrente a rilevare che la cosa sarebbe "quanto meno singolare", atteso che la stessa si sarebbe recentemente vista prorogare il proprio contratto di fornitura fino al 30.9.2011.

Per le considerazioni tutte che precedono il ricorso principale è infondato nel merito e deve pertanto essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente e delle società controinteressate, in solido tra di loro, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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